L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. prot. 165110/2017 del 28 agosto 2017, emanato in base all’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies del Dl 63/2013, convertito con modifiche dalla legge 90/2013, fissa le modalità con cui i soggetti che nell’anno precedente a quello delle spese si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a) del Dpr 917/1986 possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (compresi quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14), verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi o altri privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
AdA