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Bonus R&S anche post produzione

Bonus R&S anche post produzione

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo concesso anche in esecuzione di ricerche e studi svolti successivamente alla commercializzazione dei prodotti. Questo è uno dei principali chiarimenti della risoluzione 122/E del 10 ottobre dell’agenzia delle Entrate. La risoluzione risponde alla richiesta di un’associazione di categoria del settore delle biotecnologie in merito all’applicazione o meno dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013 a talune tipologie di ricerche. Si tratta, in particolare, di spese sostenute per studi clinici osservazionali e studi clinici di fase IV di cui all’allegato I-quater della circolare 8 del 10 luglio 1997 del Ministero della Sanità.

Ebbene, il documento di prassi chiarisce che le ricerche osservazionali ricadono nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, mentre gli studi clinici di fase IV vi rientrano nella misura in cui si qualifichino come studi di natura medico-scientifica in quanto annoverabili nella ricerca pianificata volta ad acquisire nuove conoscenze per permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti o nell’ambito dello sfruttamento di conoscenze esistenti per la formulazione di prodotti o processi nuovi o modificati.

La risoluzione dell’Agenzia ha il merito di chiarire il principio di portata generale secondo il quale anche le spese relative a ricerche effettuate successivamente alla commercializzazione di un prodotto possono rientrare nell’ambito oggettivo dell’agevolazione purché, s’intende, non si esauriscano unicamente in ricerche e studi ordinari ma si pongano l’obiettivo di migliorare o innovare prodotti e processi esistenti.

La risoluzione fornisce poi indicazioni sulle spese per il personale impiegato nell’attività di R&S nella vigenza della precedente normativa. L’Agenzia afferma come le spese per personale «non altamente qualificato» che svolga la propria attività in totale autonomia possano essere ritenute agevolabili nella previgente misura massima (credito del 50 per cento) ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c) laddove possano essere ascritte al genus di «ricerca commissionata» (chiarimento valido per il passato). Alternativamente vanno ricondotte alle spese che godono dei previgenti minori benefici (25 per cento) ai sensi della successiva lettera d) della medesima disposizione.

L’Agenzia specifica altresì che, qualora non sia possibile provare l’esistenza di un contratto di ricerca, tali spese dovranno essere ricondotte in via prudenziale a quelle relative all’acquisizione di competenze tecniche di cui alla citata lettera d). Poiché tuttavia la legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 2017 (per i “solari”), il decreto 145/2013 eliminando il riferimento alla caratterizzazione come “altamente qualificato” o meno del personale impiegato in attività di R&S, il chiarimento va riferito alle spese sostenute nei periodi d’imposta antecedenti. Oggi infatti al fine di determinare la categoria di spese agevolabili si deve distinguere unicamente fra personale esterno o interno alla società.

L’Agenzia ribadisce, infine, che le spese sostenute per personale impiegato in attività di R&S rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione ancorché corrisposte in virtù di contratti di somministrazione.

AdA

Scarica la risoluzione 122/E del 10 ottobre 2017

fonte Sole24Ore 280/17 AB e AT

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Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

Il 2 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il documento, frutto di un lungo processo di consultazione e di lavoro condiviso con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il mondo della ricerca e della conoscenza, intende offrire un quadro di riferimento comune al Paese su una visione di sviluppo orientata alla sostenibilità. Individua per questo cinque aree di intervento: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.

La Strategia prende le mosse dall’aggiornamento della precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010″, ma ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, in linea con l’Accordo raggiunto nel 2015 in occasione della “Conferenza delle Parti” di Parigi sul contrasto ai cambiamenti climatici.

L’approvazione della Strategia rappresenta il primo passo per declinare e calibrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito della propria programmazione economica, sociale e ambientale. A questa approvazione seguirà una seconda fase, coordinata dalla Presidenza del Consiglio, per la definizione e quantificazione degli obiettivi da associare agli obiettivi di sviluppo sostenibile che la Strategia stabilisce, nonché l’individuazione di metodi condivisi per il loro monitoraggio e per la valutazione del contributo delle politiche attuali e future al loro raggiungimento.

AdA

Scarica il testo della SNSvS

Scarica gli obiettivi strategici nazionali e gli SDGs

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Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

La direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali, con circolare n. 42 del 21 luglio scorso, stabilisce che la Regione o l’ente da essa delegato al quale viene presentata la richiesta è obbligato a indicare, a chi deve realizzare l’intervento, se è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ordinaria, quella semplificata oppure se ne è del tutto esentato. Insieme alla nota di aprile dello stesso ministero, la circolare fornisce i chiarimenti per venire a capo dei dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017.

Questo decreto individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata. Si tratta di lavori che hanno un impatto scarsamente percettibile sul versante paesaggistico, oppure di quelli per i quali è sufficiente l’autorizzazione in forma semplificata, poiché hanno un impatto di lieve entità.

Con il nuovo regolamento alcune opere per le quali in precedenza occorreva l’autorizzazione semplificata sono state liberalizzate e altre sono passate dal regime ordinario a quello semplificato.
Gli allegati al regolamento riportano la descrizione dei singoli interventi realizzabili con ognuno dei due regimi. Ma la loro necessaria sinteticità ha creato qualche problema interpretativo per gli uffici quando hanno iniziato a istruire le prime pratiche con il nuovo regime. Le difficoltà sono emerse soprattutto per gli interventi esentati dall’autorizzazione paesaggistica. Ora le due circolari applicative emanate dal Mibact consentono di individuare in dettaglio le caratteristiche che devono possedere quegli interventi. Nelle schede a fianco sono riportati i principali interventi (con la numerazione riportata nell’allegato A al Dpr 31) per i quali la circolare fornisce istruzioni sulle condizioni che rendono possibile l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica.

In ogni caso, per avere la sicurezza che l’intervento possa essere realizzato senza alcuna autorizzazione l’interessato può chiedere una verifica preliminare. E la circolare 42 ricorda, appunto, che l’ente competente in materia deve obbligatoriamente rispondere. Conviene interpellare gli uffici (in genere lo sportello unico dell’edilizia) quando c’è qualche incertezza sulla classificazione dell’intervento, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per la realizzazione senza autorizzazione di opere per le quali invece occorre. Nella circolare di luglio scorso si sottolinea come la norma del regolamento che dà facoltà di chiedere la verifica preliminare, non preveda nessuna sanzione specifica, né per l’amministrazione né per il responsabile del procedimento, nel caso in cui essa non sia applicata, ma, «potrebbero trovare applicazione i titoli comuni dell’azione disciplinare».

Le circolari ministeriali danno anche un importante contributo chiarificatore sui termini delle procedure e sulle conseguenze del loro mancato rispetto. I tempi previsti dal regolamento sono questi:

  • entro dieci giorni dal ricevimento dall’istanza, l’amministrazione pubblica può chiedere, a chi l’ha presentata, una sola volta, un’integrazione della documentazione;
  • la richiesta deve essere soddisfatta in dieci giorni;
  • l’amministrazione deve completare l’istruttoria entro 20 giorni e trasmettere alla soprintendenza la documentazione, accompagnata da una proposta di accoglimento;
    anche la soprintendenza ha venti giorni per esprimersi;
  • se il giudizio è positivo l’amministrazione procedente ha dieci giorni per dare l’autorizzazione.

Nel complesso, dunque, in caso di esito positivo, l’iter amministrativo dovrebbe concludersi in 60-70 giorni. La durata del procedimento si allunga nel caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione che fa la prima istruttoria o di diniego da parte della sovrintendenza. Ma in ogni caso non c’è nessuna certezza che i tempi previsti per i singoli passaggi del percorso amministrativo siano rispettati. La circolare chiarisce, infatti, che i termini intermedi non sono perentori, e che lo è solo quello finale di venti giorni assegnati alla soprintendenza per la propria valutazione. È solo la mancata espressione del parere vincolante della soprintendenza nei termini previsti che fa scattare il silenzio assenso e costringe l’amministrazione competente a rilasciare l’autorizzazione. Il mancato rispetto di tutti gli altri termini non rende, invece, illegittimo il parere finale.

Maggiore chiarezza viene fatta dalla circolare anche sull’individuazione del regime da applicare alle pratiche già avviate, ma non ancora concluse, al momento dell’entrata in vigore del Dpr 31/2017.
Si applica la regola secondo cui ogni decisione deve essere adottata in base alla normativa vigente nel momento in cui si esegue l’istruttoria. Per cui, per esempio, la richiesta di autorizzazione relativa a un intervento che il regolamento ha liberalizzato deve essere semplicemente archiviata e ne deve essere data notizia alla sovrintendenza e all’interessato.

AdA

fonte Sole24Ore 272/17 RL

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Gas a effetto serra: una norma stabilisce i requisiti di competenza per i validatori

Gas a effetto serra: una norma stabilisce i requisiti di competenza per i validatori

Per ottenere l'uniformità nel mercato internazionale e mantenere la fiducia del pubblico nei resoconti dei gas a effetto serra - GHG - e in altre comunicazioni, è necessario definire i requisiti di competenza per i gruppi di validazione e verifica, cioè per coloro che si occupano di realizzare tali documenti.
Recentemente pubblicata la UNI ISO 14066 Gas a effetto serra - Requisiti di competenza per validatori e verificatori di gas a effetto serra
La UNI ISO 14066, ora disponibile anche in italiano, definisce i principi per assicurare la competenza degli operatori coinvolti. Tali principi sono a loro volta basati sui requisiti generali che garantiscono la competenza necessaria.
I requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra sono, invece, stabiliti dalla UNI EN ISO 14065. Quest’ultima è rilevante perché richiede che gli organismi di rendicontazione e verifica stabiliscano e mantengano una procedura di gestione della competenza del suo personale che svolge le varie attività di validazione e verifica nel gruppo nominato.

La UNI ISO 14066 raccomanda l’utilizzo congiunto dei seguenti documenti:

•    UNI EN ISO 14064 - 1  “Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione”;
•    UNI EN ISO 14064 - 2  “Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione”;
•    UNI EN ISO 14064 - 3  “Gas ad effetto - serra Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra”;
•    UNI EN ISO 14065 – “Gas a effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento”.

mb


Fonte UNI

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Etichetta pomodoro: al via l'obbligo di origine per conserve, sughi e derivati

Etichetta pomodoro: al via l'obbligo di origine per conserve, sughi e derivati

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto è stato firmato il decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro.

Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

"Rafforziamo il lavoro fatto in tema di etichettatura in questi mesi - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - Come ho ribadito anche oggi al Commissario europeo Andriukaitis crediamo che questa scelta vada estesa a livello europeo, garantendo la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il tema della trasparenza delle informazioni al consumatore è un punto cruciale per il modello di sistema produttivo che vogliamo sostenere. L'Italia ha deciso di non attendere e fare in modo che i cittadini possano conoscere con chiarezza l'origine delle materie prime degli alimenti che consumano. Soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro l'etichetta aiuterà a rafforzare i rapporti tra chi produce e chi trasforma".

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  1. Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
  2. Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

AdA

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Voucher per la digitalizzazione delle Pmi, 100 milioni di euro

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi, 100 milioni di euro

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE del 10 luglio 2017, che ha completato la dotazione finanziaria e l'ha ripartita tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l'ottenimento del contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), queste saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione.

Verificata la documentazione finale che le imprese sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, che dovranno essere sostenute dopo la comunicazione dell'avvenuta prenotazione del contributo, il Ministero determinerà l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alla concessione del Voucher alle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

AdA

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Salute sul lavoro, prevenzione mobbing e disagio, norme Regione Campania

Salute sul lavoro, prevenzione mobbing e disagio, norme Regione Campania

Pubblicate dalla Regione Campania con la Legge regionale 9 ottobre 2017 n.29 (BURC n. 74 del 9 ottobre 2017) le Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo. Provvedimento che istituisce l’Osservatorio regionale sul mobbing e sul disagio lavorativo, il Centro regionale di riferimento, gli Sportelli territoriali di ascolto.

Le norme sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Burc avvenuta il 9 ottobre 2017. Hanno una copertura finanziaria di 200.000 euro derivanti dal Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.

Per quanto riguarda l’Osservatorio regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo, sarà l’ente che raccoglierà i dati provenienti dai Centri regionali e dagli Sportelli territoriali a loro volta istituiti con la medesima legge. Avrà il compito di supportare le strutture amministrative competenti in termini di sanità e politiche sociali, promuovere attività informative, formative, sensibilizzazione, intese, analisi dati.

Opererà “sinergicamente con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte concernenti la tutela, la prevenzione e la salvaguardia sui luoghi di lavoro”. Riferirà annualmente alle Commissioni consiliari competenti, entro novanta giorni dovrà disporre le linee di indirizzo per i centri regionali.

Infine gli Sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo – STAD. Dovranno essere individuati presso i Comuni. Saranno raggruppati in un elenco presso l’Osservatorio, riferiranno ogni sei mesi sia all’Osservatorio che al Centro regionale e dovranno occuparsi di: accoglienza e prima decodifica del caso, informazioni, segnalazioni dei casi al Centro di riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico.

AdA

Scarica la Legge regionale 9 ottobre 2017 n.29

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Terzo settore, finanziamenti agevolati: domande dal 7 novembre

Terzo settore, finanziamenti agevolati: domande dal 7 novembre

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.  
Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato.
A luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione fra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, detta le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui rivolgersi per ottenere la delibera di finanziamento, preliminare alla presentazione della domanda di agevolazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni :
•    imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite in forma di società;
•    cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
•    società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.
Una quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.
La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Modulo di domanda

mb

Fonte MISE

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Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Efficienza energetica negli edifici pubblici, approvata la graduatoria 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha approvato il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per il 2016.

Il programma, definito a seguito dell’istruttoria tecnica sulle proposte progettuali presentate svolta da ENEA e GSE nonché delle verifiche dell’Agenzia del Demanio, prevede il finanziamento di 32 progetti, di cui tre qualificati come esemplari, in quanto in grado di assicurare un risparmio energetico superiori al 50% rispetto ai consumi annuali ex ante.

La realizzazione dei programmi 2014-2016 consentirà di riqualificare una superficie complessiva di oltre 1 milione di metri quadri, pari a un tasso annuo di circa il 3,2%, assicurando il rispetto degli obiettivi europei dedicati alla riqualificazione energetica degli immobili della PA.

L'importo per la realizzazione del programma è circa 60 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 73 milioni già allocati per il PREPAC 2014-2015 in corso di realizzazione. La realizzazione dei due programmi consentirà di riqualificare nel triennio 2014-2016 una superficie complessiva di 1,4 milioni di metri quadri, con un tasso annuo di circa il 3,2% che va oltre il tasso minimo del
3% richiesto dall’Unione Europea.

AdA

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Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Albo Gestori Ambientali: cessione veicoli per trasporto rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con delibera n.9 del 9 ottobre 2017, ha definito le modalità e i requisiti per effettuare la cessione temporanea di veicoli per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra imprese comunitarie iscritte all'Albo.

Con questa Delibera vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all’azienda utilizzatrice.

L’utilizzo temporaneo di veicoli per effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti può svolgersi rispettando le seguenti condizioni:

  • entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice, sono stabilite in uno Stato dell’Unione Europea e sono iscritte almeno in una delle categorie 1, 4, 5 o 6 dell’Albo;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non rientra in altri procedimenti d’iscrizione o variazione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
  • l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

Il veicolo temporaneamente ceduto potrà trasportare rifiuti presenti in entrambe le autorizzazioni dell’impresa cedente e di quella utilizzatrice e potrà essere utilizzato esclusivamente per trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Nella Delibera viene inoltre descritta la procedura di variazione, telematica, e tutta la modulistica necessaria compreso un fac-simile di contratto di cessione temporanea del veicolo, alla scadenza del quale il veicolo tornerà automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente e verrà escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.

AdA

Scarica la delibera n.9 del 9 ottobre 2017

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