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Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sicurezza sul lavoro n. 4 del 28 maggio 2019 riguardante la documentazione sanitaria su supporto informatico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Al riguardo premesso che:

  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
  • l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
  • il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
  • il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone: “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

AdA

Scarica l’Interpello 4/2019

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Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

L’UNI - Ente Italiano di Normazione rende noto che dal 16 maggio è in vigore la UNI 11122:2019 dal titolo” Materiali per segnaletica verticale – Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi“.

La norma specifica le caratteristiche minime prestazionali ed i metodi di prova delle pellicole microprismatiche per la realizzazione di segnaletica verticale, ed altri prodotti per la sicurezza stradale, in sostituzione della UNI 11122:2004.

Si ricorda che per la realizzazione dei segnali può essere utilizzata la stampa serigrafica oppure l’applicazione di pellicole trasparenti colorate o ancora la stampa digitale; tali tecniche devono in ogni caso essere state sottoposte a prova, e validate sul prodotto.

AdA

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Nuova Sabatini, dal Mise il modello aggiornato

Nuova Sabatini, dal Mise il modello aggiornato

Il Mise ha reso disponibile il modulo aggiornato per la presentazione delle domande di accesso alla nuova Sabatini.

La nuova Sabatini è l’agevolazione messa a disposizione dal Mise per consentire l’accesso al credito delle imprese al fine di acquistare (anche in leasing) macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.

La legge di Bilancio 2019 ha confermato ed introdotto una serie di misure, tra cui l’aumento dei fondi per la nuova Sabatini, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Per la presentazione della domanda di agevolazione, l’impresa deve scaricare e compilare in formato elettronico il nuovo modello di domanda, disponibile in allegato, e sottoscriverlo con firma digitale.

AdA

Info e modulo di domanda

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Nanomateriali e polverosità nei luoghi di lavoro: nuova UNI EN 17199:2019

Nanomateriali e polverosità nei luoghi di lavoro: nuova UNI EN 17199:2019

In vigore dal 16 maggio la serie della norma UNI EN 17199:2019 che riguarda la "Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili negli ambienti di lavoro", che adotta lo standard EN 17199 "Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles".

La Serie si compone di cinque parti che trattano aspetti diversi di questa esposizione professionale, dai requisiti alla scelta dei metodi di prova: dal metodo del tamburo rotante e tamburo rotante piccolo, a quello del gocciolamento continuo e con agitatore orbitale (Vortex).

La metodologia descritta è valida per tutte le parti della norma.

AdA

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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

AdA

Scarica la Guida Ristrutturazioni

Scarica la Guida Mobili

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Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Pubblicata la norma UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione del calcestruzzo in provini prodotti in laboratorio o prelevati in situ.

La norma, dal titolo “Prove sul calcestruzzo indurito – Determinazione della profondità di penetrazione degli ioni cloruro“, specifica le modalità per il rilievo della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (alla base del processo di corrosione) in provini di calcestruzzo esposti in laboratorio a diffusione unidirezionale ovvero in carote di calcestruzzo prelevate in situ.

Il metodo non è alternativo a quello descritto nella UNI EN 12390-11 "Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale". 

Le armature di acciaio nel calcestruzzo sono protette contro la corrosione per via dell'elevata alcalinità (pH> 13) della soluzione nei pori. Ciò permette la formazione di un sottile film di ossidi di ferro chiamato strato di passivazione che forma una protezione dal processo di corrosione.

L’innesco della corrosione può, tuttavia, avere luogo se lo strato di passivazione è danneggiato. Ciò accade quando, a causa della carbonatazione, il pH nel calcestruzzo è ridotto oltre un valore limite, oppure quando la concentrazione di ioni cloruro supera un valore critico (Ccrit) alla superficie delle barre di armatura.

In molti casi, quali per esempio le strutture esposte in ambienti marini (per esempio strutture sommerse o zone esposte a maree) la corrosione può essere considerata come un processo sostanzialmente indotto dagli ioni cloruro.

In quest’ultimo caso, la conoscenza della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (liberi) nel copriferro può risultare utile ai fini della valutazione del rischio di innesco della corrosione delle armature.

AdA

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Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Pubblicata, a cura della Commissione “Protezione attiva contro gli incendi”, la norma UNI EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
Il documento specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio. La norma contiene le disposizioni per l'AVCP e la marcatura CE dei prodotti.
La norma può essere utilizzata come linea guida per gli altri tipi di rivelatori di fumo o i rivelatori di fumo che funzionano secondo principi differenti. Rivelatori di fumo con caratteristiche speciali e sviluppati per rischi specifici non sono trattati dalla norma.
I rivelatori di fumo descritti nella norma sono il tipo chiuso cioè quel rivelatore ottico o a ionizzazione con il/i volume/i di rivelazione all'interno dell'involucro oppure aperto cioè quel rivelatore ottico con il/i volume/i di rivelazione al di fuori dell'involucro.
All’interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: lntroduction;
  • EN 50130-4 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: lmmunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems;
  • EN 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance;
  • EN 60068-2-1 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold;
  • EN 60068-2-6 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration sinusoidal;
  • EN 60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock;
  • EN 60068-2-42 Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections;
  • EN 60068-2-78 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state;
  • ISO 209 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition.

mb
Fonte UNI

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Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

È stata presentata, nel corso della 5^ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia, la piattaforma informatica per la lettura e l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, realizzata da Anac in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania.

Dal 2015 l’ANAC ha svolto monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), che prevedono una serie di misure organizzative e gestionali per impedire il verificarsi di illeciti. A tal fine, in questi anni, sono stati sviluppati strumenti di rilevazione che hanno consentito di verificare la qualità dei Piani e la loro congruità rispetto alle indicazioni fornite dall’Anac.

Partendo da questa esperienza, l’Autorità sta lavorando a un sistema informativo, al via nei prossimi mesi, che consentirà di “caricare” su una piattaforma unica i Piani triennali delle varie amministrazioni e il loro aggiornamento annuale previsto dalla normativa. In questo modo non solo saranno facilitati gli adempimenti dei RPCT ma sarà anche più agevole per l’Anac effettuare una analisi qualitativa, oltre che verificare eventuali inadempienze. Grazie alla piattaforma, infatti, l’Autorità anticorruzione potrà contare sulla sistematicità delle informazioni raccolte, conoscere le criticità dei Piani e migliorare di conseguenza la sua attività di supporto alle amministrazioni.

AdA

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Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

L’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal 27 maggio prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo applicativo CIVA.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall’Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature; lo scopo è quello di consentire un’interlocuzione più agevole con l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste.

Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.

Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

  • la denuncia di impianti di messa a terra
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • il riconoscimento di idoneità̀ dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
  • le prime verifiche periodiche.

Inoltre, nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell’Istituto, con l’indicazione della relativa matricola. Gli utenti, infine, possono comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio.

AdA

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Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06».

Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma), con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452.

Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

AdA

Scarica il decreto 15 aprile 2019, n. 104

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