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Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

Costruzioni stradali, in vigore la UNI 11122:2019 sulla segnaletica verticale

L’UNI - Ente Italiano di Normazione rende noto che dal 16 maggio è in vigore la UNI 11122:2019 dal titolo” Materiali per segnaletica verticale – Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi“.

La norma specifica le caratteristiche minime prestazionali ed i metodi di prova delle pellicole microprismatiche per la realizzazione di segnaletica verticale, ed altri prodotti per la sicurezza stradale, in sostituzione della UNI 11122:2004.

Si ricorda che per la realizzazione dei segnali può essere utilizzata la stampa serigrafica oppure l’applicazione di pellicole trasparenti colorate o ancora la stampa digitale; tali tecniche devono in ogni caso essere state sottoposte a prova, e validate sul prodotto.

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Sicurezza nei cantieri post sisma, nuova guida INAIL

Sicurezza nei cantieri post sisma, nuova guida INAIL

L’INAIL ha reso disponibile una guida per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri post sisma. L’opera rappresenta un supporto a tutti coloro che sono chiamati all’individuazione ed applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso, sotto il profilo prevenzionistico, a causa dei danni prodotti da terremoti.

Le raccomandazioni rappresentano un focus sulle attività lavorative nei cantieri conseguenti al sisma, con l’obiettivo di aumentare l’attenzione sugli aspetti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già alta nei cantieri in genere, ma che deve essere ancora più alta a causa della precarietà degli immobili e del particolare tessuto urbano e suburbano dei pregevoli centri storici di tante cittadine danneggiate pesantemente dal sisma.

Si tratta, quindi, di raccomandazioni che non hanno alcun valore vincolante, in quanto non aggiungono nulla alle norme già esistenti, ma traggono origine da queste per adattarle alla specificità degli interventi e alla particolarità del contesto ambientale.

La guida ha lo scopo di garantire la facilità di consultazione ed il maggior utilizzo possibile da parte degli addetti ai lavori. Le 120 schede prevenzionistiche elaborate corrispondono alle voci del prezzario raggruppate in gruppi, assimilate tra loro per fattori di rischio, ognuna è numerata e riporta i codici delle voci di prezzario a cui si riferisce. Tale sistema consente comunque di associare ad ogni voce di prezzario la relativa scheda di sicurezza.

Le schede contemplano l’analisi dei rischi, le risorse umane ed i materiali, necessarie all’esecuzione del singolo intervento ed in modo particolare contengono:

  • le scelte progettuali ed organizzative generali
  • le procedure/prescrizioni operative generali
  • le misure preventive e protettive generali
  • le misure di coordinamento generali
  • le misure di coordinamento contro i potenziali rischi interferenti.

L’opera è completata da una serie di illustrazioni grafiche contenenti le principali misure di tutela previste.

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Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato alle reti di sicurezza con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Le reti di sicurezza contribuiscono a ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Esse non vengono utilizzate frequentemente nei cantieri temporanei o mobili del nostro paese a causa di motivazioni di tipo culturale. Esistono applicazioni come la bonifica delle coperture in amianto o il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno in cui i benefici derivanti dal loro utilizzo sono evidenti.

I vantaggi di questo tipo di protezione collettiva sono legati alla facilità di posa e alle ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta. Le reti di sicurezza non vanno utilizzate nei casi in cui lo spazio vuoto sotto le stesse sia limitato o in quelli in cui è possibile che su di esse cada del materiale, come quello incandescente, che ne possa causare il facile danneggiamento.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

AdA

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Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

L'esigenza del comfort acustico, da parte di chi risiede o lavora in edifici vicino a un cantiere, richiede che chi genera rumore debba mettere in campo tutte le strategie perché il rumore non sia solo di livello più basso possibile, ma anche più facilmente tollerabile.
L'impatto da rumore di un cantiere ha, pertanto, necessità di essere oggetto di una adeguata gestione che programmi, porti avanti e controlli, in modo sinergico, tutti i possibili strumenti e procedure per rendere il disagio più sopportabile da parte di tutta la cittadinanza.
In proposito la commissione “Acustica e vibrazioni” ha realizzato la norma UNI 11728:2018 “Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
La norma fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione. Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili.

Per esempio:

  • per evitare lamentele da parte dei ricettori;
  • per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
  • per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
  • per garantire il rispetto della legislazione vigente.


Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione.
All’interno del documento è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI ISO 1996-1 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione;
  • UNI ISO 1996-2 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 2: Determinazione dei livelli di rumore ambientale;
  • UNI ISO 9613-1 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 1: Calcolo dell'assorbimento atmosferico;
  • UNI ISO 9613-2 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo;
  • UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
  • UNI EN ISO 14004 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione;
  • CEI EN 61672-1 Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 1: Specifiche.

mb

Fonte: UNI

 

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Coordinatore per l'esecuzione, responsabilità solo per carenze organizzative

coordinatore sicurezza cantiereIl coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia e in quanto tale non è tenuto a verificare continuamente di persona il rispetto delle regole di sicurezza in cantiere.

Il suo intervento diretto, che può determinare la sospensione dei lavori, è consentito solo in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, come previsto dall’articolo 92, lettera f, del Dlgs 81/2008.

Ruolo e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione sono stati puntualizzati dalla Corte di cassazione nella sentenza 27165/2016, relativa a un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile per cui nei primi due gradi di giudizio è stato condannato anche il coordinatore.

Con posizione discordante da quella del tribunale e della Corte d’appello, la Cassazione precisa che questa figura ha «una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro...in altri termini non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale», cioè il pericolo che si può presentare quando ci sono più imprese coinvolte simultaneamente nei lavori. Questa attività viene svolta per atti formali, con contestazione alle imprese e informazione al committente delle irregolarità riscontrate, ma la sospensione dei lavori può essere decisa solo a fronte di pericolo grave e imminente. «Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità - scrivono i giudici - sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore».

Quanto all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, il coordinatore deve verificare il rispetto delle norme a livello documentale, ma la responsabilità e l’obbligo di verifica che la formazione sia effettivamente svolta ricade sul datore di lavoro.

AdA

fonte Sole24Ore 183/16 M.Pri.

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Cantieri temporanei o mobili, torna il coordinatore

cantieri temporanei mobiliRitorna ad essere più ampio il campo di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/08). Dal 18 agosto, infatti, ai cantieri temporanei o mobili si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV secondo il testo precedente all’articolo 32 del “decreto del fare” e sono quindi esclusi solo i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X», senza che possa essere applicata alcuna deroga per i lavori di breve durata (non superiori a 10 uomini-giorno).

Per il committente di lavori di breve durata tornano dunque alcuni obblighi previsti dall’articolo 90 del Testo unico, come la nomina del coordinatore per l’esecuzione del relativo piano, la verifica della idoneità tecnica professionale dell’appaltatore e del possesso del Durc da parte di quest'ultimo.

La semplificazione introdotta dal Dl 69/13 è stata abrogata dall’articolo 16 della “comunitaria” per il 2014, approvata con legge del 29 luglio 2015 che entrerà in vigore il 18 agosto. L’iniziativa è stata assunta dal Consiglio dei ministri del 3 marzo scorso il quale ha approvato un disegno di legge per chiudere 11 procedure di infrazione e 7 Casi Eu Pilot. Tra questi ultimi figurava l’Eu Pilot 6155/14/Empl, che aveva censurato le disposizioni introdotte da “Decreto del fare” 69/13, il quale prevedeva la semplificazione delle procedure di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del Testo unico.

Va premesso che è l’articolo 88 del Testo unico a individuare il campo di applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, il comma 2 definisce le attività a cui le disposizioni del citato Titolo IV non si applicano. Nel frattempo, già l’articolo 57 del Dlgs 106/09 era intervenuto sull’argomento, inserendo al comma 2, le lettere g-bis) e g-ter). In particolare, la lettera g-bis) prevedeva l’esclusione dal campo di applicazione del Titolo IV, i «lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X» (in cui sono elencati i lavori edili o di ingegneria civile che definiscono il cantiere temporaneo o mobile). Successivamente l’articolo 32, comma 1, lettera g), del Dl 69/13, ampliando la deroga, ha però escluso dall’applicazione delle norme di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili tutti i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI», il quale si riferisce ad attività meno frequenti riguardanti lavori comportanti rischi particolari.

L’iniziativa adottata dal “decreto del fare”, seppure meritevole di attenzione in quanto sollevava il committente di lavori edili di breve durata dai vari adempimenti, anche burocratici, previsti sempre dal Titolo IV del Testo unico, contrastava tuttavia con la definizione data dall’articolo 2, lettera a), della Direttiva base 92/57/CEE (cosiddetta Direttiva cantieri) in ottemperanza alla quale è stato emanato il Dlgs 494/96, poi trasfuso nel Titolo IV del Testo unico.

Questa direttiva, nel richiamare l’allegato I, faceva riferimento ad un elenco non esauriente, lasciando quindi intendere che il campo di applicazione avrebbe potuto subire un ampliamento e non una restrizione o limitazione, come invece ha fatto l’articolo 32 del “Decreto del fare”, prevedendo un’ipotesi di esclusione riferita alla durata (dieci uomini-giorno), non prevista dalla direttiva sopra richiamata, la quale avrebbe dovuto trovare applicazione invece in tutti i tipi di “cantiere temporaneo o mobile”, prescindendo da una qualsiasi durata e qualsivoglia tipologia di rischio.

AdA

fonte IlSole24Ore n. 220/15 L.C. e R. C.

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Cantieri temporanei o mobili. Introdotte modifiche all'art. 88 del D.Lgs 81/08

Cantieri temporaneiNella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3-8-2015 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 2015, n. 115 contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" che - al Capo VI, Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale, art. 16 Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili - modifica la lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del D.Lgs. 81/08 che riguarda il campo di applicazione del Titolo IV - cantieri temporanei o mobili).

La Legge europea 2014, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione, sostituisce la lettera g) bis del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni nella seguente forma:
"Le disposizioni del presente capo non si applicano (art. 88 comma 2):
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X»".

Si riporta per confronto la lettera g) bis nella precedente formulazione:
"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI"

Il provvedimento entra in vigore il 18/08/2015

AdA

Scarica la Legge 29 luglio 2015, n. 115

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Progettazione della sicurezza nei cantieri, pianificazione dei lavori e organizzazione del cantiere. Pubblicazione Inail

ucm 177229L’INAIL ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “La progettazione della sicurezza nel cantiere”. Una pubblicazione che si rivolge a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi.
 
Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione si sofferma in particolare sulle tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere. Si intende fornire non solo una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma proporre anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri: una metodologia incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.

AdA

Scarica il Documento “La progettazione della sicurezza nel cantiere”

Errata corrige (Bibliografia aggiornata)

Scarica “Algoritmo cantieri”

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Cantieri temporanei o mobili. Nuovi Quaderni Tecnici INAIL per la sicurezza

Quaderni tecnici inailL’INAIL ha pubblicato una nuova serie di documenti, “I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

Gli argomenti trattati nei Quaderni sono:

AdA

Fonte: INAIL

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