INFORMAZIONI SULLE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Gli elementi che costituiscono le menzioni obbligatorie da
riportare in etichetta sono indicati nel decreto legislativo 109
del 27 gennaio 1992 (di attuazione delle direttive Cee 89/395 e
89/396) che rappresenta la normativa fondamentale che regola
letichettatura, nonché la presentazione e la pubblicità
di alimenti e bevande.
Risultano, tuttavia, esentati da tali obblighi gli alimenti
venduti sfusi cioè non confezionati per i quali, pur non essendo
prevista l'etichetta, devono essere fornite al consumatore le
informazioni essenziali. Lelenco degli ingredienti può
essere riportato su un unico cartello ben visibile, anche
prestampato, da cui il produttore, può depennare i componenti
non utilizzati. Per la pasta fresca, con o senza ripieno, invece,
oltre allelenco degli ingredienti è obbligatoria anche
lindicazione della data di scadenza. Le gastronomie,
salumerie ed i supermercati devono, invece, approntare un
registro con tutti gli ingredienti delle preparazioni alimentari
(come linsalata russa o linsalata di riso), dei
formaggi e dei salumi in vendita vista l'impossibilità, per
problemi di spazio, di mettere letichetta su ogni prodotto.
Per i prodotti alimentari preconfezionati, cioè commercializzati
dentro un imballaggio, inscatolati o in bottiglia e destinati al
consumatore, il decreto legislativo 109 del 92 prevede che
riportino in etichetta le seguenti indicazioni:
1.
La denominazione di vendita del
prodotto.
Oltre al nome o al marchio, spesso "di fantasia", è
richiesta lindicazione della categoria merceologica del
prodotto che può essere definite da una apposita legge, come nel
caso di "vino", "pane", "olio",
"pasta", "burro", o, in mancanza di
riferimenti legislativi, può rifarsi a denominazioni
"consacrate" quali ad esempio, ricotta, insalata russa,
ecc., o, in assenza di entrambe richiede una descrizione
sintetica del prodotto.
La trasparenza e la veridicità delle informazioni riportate in
etichetta, è sottolineata dall'art. 2 del decreto 109/92 nel
quale si afferma che essa non deve mai ingannare il consumatore
con dichiarazioni di ingredienti o caratteristiche non vere o
utilizzando espressioni vaghe senza significato quali sono, ad
esempio, i termini "classico", "autentico",
"extra", "super", "di qualità
superiore", "puro", "purissimo",
"sublime", "di alta qualità" quando non
collegati a parametri misurabili. In generale, per un prodotto
alimentare non possono essere dichiarate, in etichetta,
proprietà particolari quando presenti anche in altri prodotti
analoghi, né vantare proprietà curative, visto che essi non
sono farmaci.
2.
Lelenco degli ingredienti.
Le etichette devono riportare la lista di tutti gli ingredienti,
compresi gli additivi, in ordine decrescente di peso.
Nel caso dei prodotti disidratati, come ad esempio minestroni e
purè in polvere, gli ingredienti possono essere elencati secondo
lordine delle proporzioni del prodotto ricostituito,
purché sia specificato "ingredienti del prodotto pronto per
il consumo".
Gli ingredienti, tuttavia, possono essere a loro volta composti
da più sostanze e la legge consente di non indicare i
"sub-ingredienti" quando lingrediente composto
rappresenta meno del 25% dellintero prodotto.
Questa norma può rappresentare un grave rischio per chi è
affetto da allergie, la cui patologia può essere scatenata anche
da una piccolissima percentuale della sostanza allergenica, che
se inferiore al 25%, non è indicata in etichetta se
allinterno di un altro ingrediente.
3. Il peso netto.
E espresso in chili o in grammi per i prodotti solidi ed in
litri, centilitri o millilitri per prodotti liquidi, in caso di
leggera differenza di peso tra le singole confezioni, è
consentito di indicare un "peso nominale" medio. Per le
confezioni con peso inferiore a 5 grammi o che contengono meno di
5 millilitri, lobbligo di indicare il peso netto non
sussiste, per i prodotti dolciari, invece, il limite è di 30
grammi, mentre per spezie ed erbe aromatiche il peso netto va
indicato anche per piccolissime quantità. Al peso netto totale
va aggiunta lindicazione del peso sgocciolato qualora il
prodotto alimentare solido sia immerso in un "liquido di
governo", ove per liquidi di governo si intendono acqua,
soluzioni saline e salamoie, aceto e altre soluzioni acquose
acide, soluzioni di acqua e zucchero o altre sostanze zuccherine,
succhi di frutta e di ortaggi complementari a conserve di frutta
o di ortaggi. In tale elenco non è compreso lolio, che non
è considerato liquido di governo ma un vero e proprio
ingrediente e come tale indicato in etichetta.
4.
Il termine
minimo di conservazione o, nei casi di prodotti molto deperibili,
la data di scadenza.
Le etichette devono riportare chiaramente la scadenza dei
prodotti alimentari su cui sono apposte utilizzando a tal fine le
espressioni: "da consumarsi entro..." per i prodotti
più rapidamente deperibili, oppure "da consumarsi
preferibilmente entro..." per tutti gli altri.
La data che segue la dizione "da consumarsi entro il
..." è tassativa.
Per i prodotti che si conservano meno di tre mesi occorre
indicare il giorno e il mese; per quelli che durano fra i tre e i
diciotto mesi è sufficiente indicare mese e anno; per gli
alimenti che durano più di diciotto mesi può essere riportato
solo lanno di scadenza.
È lecito, tuttavia, non indicare termini di conservazione per i
prodotti della panetteria e della pasticceria, che normalmente
sono consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione, per
la frutta e le verdure fresche (anche se confezionate) purché
non abbiano subito trattamenti e non siano stati sbucciati o
tagliati, per i vini, liquori, spumanti e simili e le bevande con
contenuto alcolico superiore al 10%, per laceto, il sale da
cucina, lo zucchero, per le caramelle, le pastiglie e altri
prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri,
aromi e coloranti, per i gelati industriali "monodose",
cioè in confezione singola.
5. Il nome e l'indirizzo del fabbricante,
del confezionatore o di un venditore stabilito nellUnione
Europea e la sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento.
Oltre ad individuare i soggetti responsabili del prodotto, tali
indicazioni forniscono al consumatore i necessari riferimenti per
la richiesta di informazioni o per linvio di reclami e
consentendogli, inoltre, di definirne la provenienza gli
permettono di formulare valutazioni in merito ad eventuali
particolari caratteristiche qualitative e ad aspetti di carattere
sanitario.
Lindicazione della sede dello stabilimento può essere
omessa per i prodotti che provenienti da altri Paesi sono venduti
in Italia senza alcuna trasformazione, per i prodotti destinati
allesportazione e nel caso di impresa produttrice o
confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato
allo stesso indirizzo della sede legale o sociale.
Se limpresa dispone di più stabilimenti, è possibile
trovare in etichetta la lista completa, e lo stabilimento di
effettiva produzione evidenziato con un segno, una lettera o un
numero. Se il prodotto viene distribuito da un soggetto diverso
sia dal fabbricante che dal confezionatore, per legge la sede
dello stabilimento deve essere indicata specificando oltre alla
località anche lindirizzo completo.
6. La gradazione alcolica.
Tale indicazione è obbligatoria solo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2° in volume.
7.
L'indicazione
del lotto di appartenenza.
Per "lotto", "si intende un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o
confezionate in circostanze praticamente identiche" (art.
13, comma 1, Dlgs. 109/92). Il codice che identifica il lotto in
genere è preceduto dalla lettera "L". Alcuni prodotti
sono esonerati dallindicazione del numero di lotto, ad
esempio, quelli che già indicano la data di scadenza o il
termine minimo di conservazione specificando giorno e mese.
8.
Le modalità di
conservazione e di utilizzazione.
Per alcuni prodotti, il termine di scadenza è garantito solo se
si adottano gli accorgimenti riportati in etichetta con
riferimento, in particolare, alle temperature e modalità di
conservazione. Le indicazioni del tipo: "conservare in luogo
fresco" oppure "asciutto" o "ad una
temperatura fra 0 e + 4° C" ecc., sono, infatti,
obbligatorie per gli alimenti particolarmente delicati (es. le
confezioni di latte fresco).
Per i surgelati, i cui termini di scadenza variano notevolmente a
seconda delle temperature di conservazione, le indicazioni
specifiche fanno riferimento alle stellette che compaiono sul
freezer o sul congelatore di casa:
Nello scomparto del ghiaccio la conservabilità è, invece, limitata a 3 giorni.
9.
Le istruzioni
per luso.
Lindicazione delle istruzioni per luso risultano
obbligatorie quando il consumatore può confondersi nell'utilizzo
del prodotto alimentare. In ogni caso, indicazioni aggiuntive sul
suo corretto utilizzo sono sempre molto utili e gradite al
consumatore.
10.
Il luogo di
origine o provenienza.
E una indicazione obbligatoria nel caso in cui l'omissione
possa indurre in errore lacquirente circa lorigine o
la provenienza del prodotto.
Il riferimento al luogo di origine o di provenienza di un
alimento è obbligatoria per i prodotti che si fregiano delle
denominazione di origine, come i vini a denominazione di origine
controllata (DOC) o indicazione geografica e tipica (IGT) e i
prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica
protetta (DOP e IGP) e in tutti i casi in cui, pur non essendoci
una legge specifica che lo prevede, la mancanza di questa
informazione può trarre in inganno il consumatore.
Benché non rientri tra le menzioni obbligatorie da riportare in
etichetta, la data di produzione rappresenta uninformazione
che risulterebbe utile per valutare meglio non solo la
"freschezza" dei prodotti ma anche delle materie prime
utilizzate. Si potrebbe sapere, ad esempio, se una conserva di
frutta o verdura è stata preparata nella stagione in cui la
frutta o la verdura erano fresche, oppure se è stata fatta con
frutta e verdura conservate. Tuttavia, anche quando non indicata,
tale informazione è deducibile dal numero di lotto del prodotto,
conoscendo la "chiave" per decifrarne il codice. Questa
chiave, tuttavia, è nota solo al produttore, a eccezione delle
conserve di origine vegetale (sottolio, sottaceto, pelati,
marmellate ecc.), per le quali è stabilita con decreto
ministeriale anno per anno: la lettera del codice rappresenta
lanno, le tre cifre il giorno di produzione. Ad esempio,
R121 identifica il 121esimo giorno del 1994, cioè il 1° maggio
94.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
E importante capire che cosa si mangia
Mantenersi in forma, in buona salute è, probabilmente, tra le
attività più impegnative cui quotidianamente ci tocca
sottoporci e la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali,
oltre che degli ingredienti dei prodotti alimentari, gioca un
ruolo determinante nella impostazione di una alimentazione
corretta , attenta non solo agli aspetti estetici ma soprattutto
a quelli atti a curare e prevenire l'insorgere di disturbi anche
gravi. Il consumatore può avere un valido supporto nelle sue
scelte alimentari consultando la tabella nutrizionale del
prodotto, dove in bellordine sono riportati i valori di
proteine, grassi, calorie e così via.
In base a quanto disposto dal D.L. n. 77 del 16.02,1993 (di
attuazione della Dir. CEE 90/496 del 24.09.90) che la disciplina,
l'etichetta nutrizionale è facoltativa, ma diviene obbligatoria
quando linformazione nutrizionale figura in etichetta o
nella presentazione o nella pubblicità del prodotto, in altre
parole, quando il prodotto vanta o suggerisce particolari
caratteristiche nutrizionali (alto o basso valore energetico,
nutrienti ecc.).
I dati abitualmente riportati nelle tabelle nutrizionali sono
relativi a:
valore energetico (espresso in calorie, o eventualmente anche in kiloJoule); |
proteine (grammi); |
carboidrati (grammi), distinguendo eventualmente tra zuccheri, amido e polialcoli; |
grassi o lipidi (grammi), distinguendo opportunamente tra grassi saturi, insaturi e polinsaturi, e contenuto in colesterolo (in milligrammi); |
fibre alimentari (grammi); |
sodio (grammi); |
vitamine e sali alimentari presenti in quantità significativa. |
I valori possono riferirsi a 100
grammi (o 100 millilitri), oppure a una porzione. I dati sulle
vitamine e i sali minerali possono anche essere espressi,
mediante rappresentazione grafica, come percentuale della razione
giornaliera raccomandata.
ESEMPIO DI TABELLA NUTRIZIONALE
Valore energetico | kcal 370 |
Proteine | g 6,8 |
Carboidrati di cui zuccheri |
g 50,3 g 24,3 |
Amidi | g 23 |
Grassi | g 15,8 |
Fibre alimentari | g 2,4 |
Sodio | g 0,24 |
valori per 100 grammi