INFORMAZIONI SULLE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Gli elementi che costituiscono le menzioni obbligatorie da riportare in etichetta sono indicati nel decreto legislativo 109 del 27 gennaio 1992 (di attuazione delle direttive Cee 89/395 e 89/396) che rappresenta la normativa fondamentale che regola l’etichettatura, nonché la presentazione e la pubblicità di alimenti e bevande.
Risultano, tuttavia, esentati da tali obblighi gli alimenti venduti sfusi cioè non confezionati per i quali, pur non essendo prevista l'etichetta, devono essere fornite al consumatore le informazioni essenziali. L’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello ben visibile, anche prestampato, da cui il produttore, può depennare i componenti non utilizzati. Per la pasta fresca, con o senza ripieno, invece, oltre all’elenco degli ingredienti è obbligatoria anche l’indicazione della data di scadenza. Le gastronomie, salumerie ed i supermercati devono, invece, approntare un registro con tutti gli ingredienti delle preparazioni alimentari (come l’insalata russa o l’insalata di riso), dei formaggi e dei salumi in vendita vista l'impossibilità, per problemi di spazio, di mettere l’etichetta su ogni prodotto.
Per i prodotti alimentari preconfezionati, cioè commercializzati dentro un imballaggio, inscatolati o in bottiglia e destinati al consumatore, il decreto legislativo 109 del ’92 prevede che riportino in etichetta le seguenti indicazioni:

1. La denominazione di vendita del prodotto.
Oltre al nome o al marchio, spesso "di fantasia", è richiesta l’indicazione della categoria merceologica del prodotto che può essere definite da una apposita legge, come nel caso di "vino", "pane", "olio", "pasta", "burro", o, in mancanza di riferimenti legislativi, può rifarsi a denominazioni "consacrate" quali ad esempio, ricotta, insalata russa, ecc., o, in assenza di entrambe richiede una descrizione sintetica del prodotto.
La trasparenza e la veridicità delle informazioni riportate in etichetta, è sottolineata dall'art. 2 del decreto 109/92 nel quale si afferma che essa non deve mai ingannare il consumatore con dichiarazioni di ingredienti o caratteristiche non vere o utilizzando espressioni vaghe senza significato quali sono, ad esempio, i termini "classico", "autentico", "extra", "super", "di qualità superiore", "puro", "purissimo", "sublime", "di alta qualità" quando non collegati a parametri misurabili. In generale, per un prodotto alimentare non possono essere dichiarate, in etichetta, proprietà particolari quando presenti anche in altri prodotti analoghi, né vantare proprietà curative, visto che essi non sono farmaci.

2. L’elenco degli ingredienti.
Le etichette devono riportare la lista di tutti gli ingredienti, compresi gli additivi, in ordine decrescente di peso.
Nel caso dei prodotti disidratati, come ad esempio minestroni e purè in polvere, gli ingredienti possono essere elencati secondo l’ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché sia specificato "ingredienti del prodotto pronto per il consumo".
Gli ingredienti, tuttavia, possono essere a loro volta composti da più sostanze e la legge consente di non indicare i "sub-ingredienti" quando l’ingrediente composto rappresenta meno del 25% dell’intero prodotto.
Questa norma può rappresentare un grave rischio per chi è affetto da allergie, la cui patologia può essere scatenata anche da una piccolissima percentuale della sostanza allergenica, che se inferiore al 25%, non è indicata in etichetta se all’interno di un altro ingrediente.

3. Il peso netto.
E’ espresso in chili o in grammi per i prodotti solidi ed in litri, centilitri o millilitri per prodotti liquidi, in caso di leggera differenza di peso tra le singole confezioni, è consentito di indicare un "peso nominale" medio. Per le confezioni con peso inferiore a 5 grammi o che contengono meno di 5 millilitri, l’obbligo di indicare il peso netto non sussiste, per i prodotti dolciari, invece, il limite è di 30 grammi, mentre per spezie ed erbe aromatiche il peso netto va indicato anche per piccolissime quantità. Al peso netto totale va aggiunta l’indicazione del peso sgocciolato qualora il prodotto alimentare solido sia immerso in un "liquido di governo", ove per liquidi di governo si intendono acqua, soluzioni saline e salamoie, aceto e altre soluzioni acquose acide, soluzioni di acqua e zucchero o altre sostanze zuccherine, succhi di frutta e di ortaggi complementari a conserve di frutta o di ortaggi. In tale elenco non è compreso l’olio, che non è considerato liquido di governo ma un vero e proprio ingrediente e come tale indicato in etichetta.

4. Il termine minimo di conservazione o, nei casi di prodotti molto deperibili, la data di scadenza.
Le etichette devono riportare chiaramente la scadenza dei prodotti alimentari su cui sono apposte utilizzando a tal fine le espressioni: "da consumarsi entro..." per i prodotti più rapidamente deperibili, oppure "da consumarsi preferibilmente entro..." per tutti gli altri.
La data che segue la dizione "da consumarsi entro il ..." è tassativa.
Per i prodotti che si conservano meno di tre mesi occorre indicare il giorno e il mese; per quelli che durano fra i tre e i diciotto mesi è sufficiente indicare mese e anno; per gli alimenti che durano più di diciotto mesi può essere riportato solo l’anno di scadenza.
È lecito, tuttavia, non indicare termini di conservazione per i prodotti della panetteria e della pasticceria, che normalmente sono consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione, per la frutta e le verdure fresche (anche se confezionate) purché non abbiano subito trattamenti e non siano stati sbucciati o tagliati, per i vini, liquori, spumanti e simili e le bevande con contenuto alcolico superiore al 10%, per l’aceto, il sale da cucina, lo zucchero, per le caramelle, le pastiglie e altri prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti, per i gelati industriali "monodose", cioè in confezione singola.

5. Il nome e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea e la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
Oltre ad individuare i soggetti responsabili del prodotto, tali indicazioni forniscono al consumatore i necessari riferimenti per la richiesta di informazioni o per l’invio di reclami e consentendogli, inoltre, di definirne la provenienza gli permettono di formulare valutazioni in merito ad eventuali particolari caratteristiche qualitative e ad aspetti di carattere sanitario.
L’indicazione della sede dello stabilimento può essere omessa per i prodotti che provenienti da altri Paesi sono venduti in Italia senza alcuna trasformazione, per i prodotti destinati all’esportazione e nel caso di impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale.
Se l’impresa dispone di più stabilimenti, è possibile trovare in etichetta la lista completa, e lo stabilimento di effettiva produzione evidenziato con un segno, una lettera o un numero. Se il prodotto viene distribuito da un soggetto diverso sia dal fabbricante che dal confezionatore, per legge la sede dello stabilimento deve essere indicata specificando oltre alla località anche l’indirizzo completo.

6. La gradazione alcolica.
Tale indicazione è obbligatoria solo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2° in volume.

7. L'indicazione del lotto di appartenenza.
Per "lotto", "si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche" (art. 13, comma 1, Dlgs. 109/92). Il codice che identifica il lotto in genere è preceduto dalla lettera "L". Alcuni prodotti sono esonerati dall’indicazione del numero di lotto, ad esempio, quelli che già indicano la data di scadenza o il termine minimo di conservazione specificando giorno e mese.

8. Le modalità di conservazione e di utilizzazione.
Per alcuni prodotti, il termine di scadenza è garantito solo se si adottano gli accorgimenti riportati in etichetta con riferimento, in particolare, alle temperature e modalità di conservazione. Le indicazioni del tipo: "conservare in luogo fresco" oppure "asciutto" o "ad una temperatura fra 0 e + 4° C" ecc., sono, infatti, obbligatorie per gli alimenti particolarmente delicati (es. le confezioni di latte fresco).
Per i surgelati, i cui termini di scadenza variano notevolmente a seconda delle temperature di conservazione, le indicazioni specifiche fanno riferimento alle stellette che compaiono sul freezer o sul congelatore di casa:

Nello scomparto del ghiaccio la conservabilità è, invece, limitata a 3 giorni.

9. Le istruzioni per l’uso.
L’indicazione delle istruzioni per l’uso risultano obbligatorie quando il consumatore può confondersi nell'utilizzo del prodotto alimentare. In ogni caso, indicazioni aggiuntive sul suo corretto utilizzo sono sempre molto utili e gradite al consumatore.

10. Il luogo di origine o provenienza.
E’ una indicazione obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
Il riferimento al luogo di origine o di provenienza di un alimento è obbligatoria per i prodotti che si fregiano delle denominazione di origine, come i vini a denominazione di origine controllata (DOC) o indicazione geografica e tipica (IGT) e i prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica protetta (DOP e IGP) e in tutti i casi in cui, pur non essendoci una legge specifica che lo prevede, la mancanza di questa informazione può trarre in inganno il consumatore.
Benché non rientri tra le menzioni obbligatorie da riportare in etichetta, la data di produzione rappresenta un’informazione che risulterebbe utile per valutare meglio non solo la "freschezza" dei prodotti ma anche delle materie prime utilizzate. Si potrebbe sapere, ad esempio, se una conserva di frutta o verdura è stata preparata nella stagione in cui la frutta o la verdura erano fresche, oppure se è stata fatta con frutta e verdura conservate. Tuttavia, anche quando non indicata, tale informazione è deducibile dal numero di lotto del prodotto, conoscendo la "chiave" per decifrarne il codice. Questa chiave, tuttavia, è nota solo al produttore, a eccezione delle conserve di origine vegetale (sott’olio, sottaceto, pelati, marmellate ecc.), per le quali è stabilita con decreto ministeriale anno per anno: la lettera del codice rappresenta l’anno, le tre cifre il giorno di produzione. Ad esempio, R121 identifica il 121esimo giorno del 1994, cioè il 1° maggio ’94.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
E’ importante capire che cosa si mangia
Mantenersi in forma, in buona salute è, probabilmente, tra le attività più impegnative cui quotidianamente ci tocca sottoporci e la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, oltre che degli ingredienti dei prodotti alimentari, gioca un ruolo determinante nella impostazione di una alimentazione corretta , attenta non solo agli aspetti estetici ma soprattutto a quelli atti a curare e prevenire l'insorgere di disturbi anche gravi. Il consumatore può avere un valido supporto nelle sue scelte alimentari consultando la tabella nutrizionale del prodotto, dove in bell’ordine sono riportati i valori di proteine, grassi, calorie e così via.
In base a quanto disposto dal D.L. n. 77 del 16.02,1993 (di attuazione della Dir. CEE 90/496 del 24.09.90) che la disciplina, l'etichetta nutrizionale è facoltativa, ma diviene obbligatoria quando l’informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità del prodotto, in altre parole, quando il prodotto vanta o suggerisce particolari caratteristiche nutrizionali (alto o basso valore energetico, nutrienti ecc.).
I dati abitualmente riportati nelle tabelle nutrizionali sono relativi a:
 

valore energetico (espresso in calorie, o eventualmente anche in kiloJoule);
proteine (grammi);
carboidrati (grammi), distinguendo eventualmente tra zuccheri, amido e polialcoli;
grassi o lipidi (grammi), distinguendo opportunamente tra grassi saturi, insaturi e polinsaturi, e contenuto in colesterolo (in milligrammi);
fibre alimentari (grammi);
sodio (grammi);
vitamine e sali alimentari presenti in quantità significativa.

I valori possono riferirsi a 100 grammi (o 100 millilitri), oppure a una porzione. I dati sulle vitamine e i sali minerali possono anche essere espressi, mediante rappresentazione grafica, come percentuale della razione giornaliera raccomandata.
 
 

ESEMPIO DI TABELLA NUTRIZIONALE

Valore energetico kcal 370
Proteine g 6,8
Carboidrati
         di cui zuccheri
g 50,3
               g 24,3
Amidi g 23
Grassi g 15,8
Fibre alimentari g 2,4
Sodio g 0,24

valori per 100 grammi