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Ambiente, al via il modello unico per l’autorizzazione ambientale In evidenza

08 Luglio 2015 |

auaArriva, dopo oltre due anni di attesa, il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). Il modello di istanza costituisce oggetto dell’allegato al Dpcm 8 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno ed è in vigore dalla stessa data.

Fino a oggi la domanda di AUA è stata presentata dalle imprese usando moduli predisposti dalle Regioni e comunque, nell’attesa del nuovo modello, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, Dpr 59/2013, istitutivo dell’AUA; quindi, alla domanda occorreva allegare documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste dalle normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ricompresi dall’AUA. Oggi, i documenti sono sostituiti dalle dichiarazioni che l’impresa deve rendere con il nuovo modello, dagli allegati che questo richiede e dalle relazioni tecniche redatte usando gli allegati, diversificati in ragione delle attività per le quali si chiede l’autorizzazione e in ragione delle informazioni richieste dalle discipline di settore.

L’articolo 1, comma 2 del Dpcm stabilisce che le Regioni adeguano i contenuti del nuovo modello, in relazione alle normative regionali di settore, «entro il 30 giugno 2015» cioè entro la data in cui il Dpcm 8 maggio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore. Questa coincidenza appare bizzarra (la Conferenza unificata aveva raggiunto l’intesa fin dal 26 febbraio). Inoltre, l’adeguamento regionale rischia di vanificare il valore aggiunto del provvedimento che, mediante la potente semplificazione dell’AUA, tende a porre tutte le imprese nazionali sullo stesso piano. Tuttavia, anche in materia ambientale, ogni Regione ama condursi secondo logiche piuttosto individuali.

All’articolo 10, comma 3, Dpr 59/2013 si legge che «con decreto… è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale». Dunque, la norma considera il Dpcm come condizione di procedibilità delle domande di AUA; pertanto, si ritiene che ora queste domande, fino agli adeguamenti regionali, dovranno essere presentate al Suap (Sportello unico attività produttive), in base al nuovo modello anche se le singole Regioni hanno già adottato i propri. Il Suap è il referente unico per l’impresa; riceve l’istanza e, previa verifica della sua correttezza formale, la trasmette all’autorità competente. Può indire la conferenza di servizi quando occorre «acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di altre Pa» (articolo 7, Dpr 160/2010).

L’AUA ha una durata di 15 anni e il rinnovo va richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

L’AUA sostituisce i seguenti sette titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi idrici; comunicazione preventiva (articolo 112 del Dlgs 152/2006) per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue provenienti dalle aziende; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti; comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore delle attività produttive o edilizie; autorizzazione all’uso agricolo dei fanghi di depurazione; comunicazioni e autorizzazioni per autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti. Sono esclusi dall’AUA gli impianti soggetti ad AIA. Il gestore può scegliere di non richiedere l’AUA se l’attività è soggetta solo a comunicazione o ad autorizzazione generale per le emissioni.

AdA

Scarica il DPCM 8 maggio 2015

Fonte Sole24Ore n 180/15 P.F.