fbpx
Stampa questa pagina

Ascensori e montacarichi. Estese agli impianti pubblici le norme di sicurezza che riguardavano solo quelli in servizio privato

26 Febbraio 2015 |

ascensori montacarichiPubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, contenute nel DPR 162/1999, estendendole anche a quelli di servizio pubblico.

Il provvedimento apporta delle integrazioni al Decreto 162 del 1999 (modificato da decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) al fine di adeguarne l’applicazione della Direttiva 1995, 95/16/CE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e rispondere alla costituzione in mora emessa dalla Commissione europea il 21 novembre 20111.

Il DPR 162/1999  infatti si riferiva ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive non si rinviene tale distinzione.

Inoltre la Commissione UE ha contestato anche il decreto che introduce, per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, alcune prescrizioni troppo restrittive a carico delle imprese costruttrici non previste dalla direttiva europea.

Conseguentemente è stato adottato un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente (DPR 162/1999) al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico.
 
Nel DPR 8/2015, infatti, le disposizioni previste per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi vengono estese a tutti gli ascensori, mentre prima tali norme riguardavano solo quelli in servizio privato.
 
Inoltre, con la modifica dell’art. 13, viene allargata la platea dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori anche alla direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti.
 
Viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori e viene introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che semplifica la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza.

L'articolo 2 rinvia ad apposito decreto le procedure inerenti alle verifiche e alle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.

AdA

Scarica il DPR 19 gennaio 2015, n. 8