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Coordinatore per l'esecuzione, responsabilità solo per carenze organizzative

07 Luglio 2016 |

coordinatore sicurezza cantiereIl coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia e in quanto tale non è tenuto a verificare continuamente di persona il rispetto delle regole di sicurezza in cantiere.

Il suo intervento diretto, che può determinare la sospensione dei lavori, è consentito solo in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, come previsto dall’articolo 92, lettera f, del Dlgs 81/2008.

Ruolo e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione sono stati puntualizzati dalla Corte di cassazione nella sentenza 27165/2016, relativa a un infortunio mortale avvenuto in un cantiere edile per cui nei primi due gradi di giudizio è stato condannato anche il coordinatore.

Con posizione discordante da quella del tribunale e della Corte d’appello, la Cassazione precisa che questa figura ha «una posizione di garanzia che non va confusa con quella del datore di lavoro...in altri termini non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale», cioè il pericolo che si può presentare quando ci sono più imprese coinvolte simultaneamente nei lavori. Questa attività viene svolta per atti formali, con contestazione alle imprese e informazione al committente delle irregolarità riscontrate, ma la sospensione dei lavori può essere decisa solo a fronte di pericolo grave e imminente. «Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità - scrivono i giudici - sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore».

Quanto all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, il coordinatore deve verificare il rispetto delle norme a livello documentale, ma la responsabilità e l’obbligo di verifica che la formazione sia effettivamente svolta ricade sul datore di lavoro.

AdA

fonte Sole24Ore 183/16 M.Pri.