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Disciplinato l'utilizzo delle terre da scavo

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SCAVODal 6 ottobre in vigore il Dm 10 agosto 2012, n. 161
Si tratta del regolamento che detta la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo che – se gestite a particolari condizioni – sono considerate sottoprodotti da riutilizzare anziché semplici rifiuti da portare in discarica. Una disciplina attesa da molto tempo.
Da sabato scorso è abrogato l'articolo 186 del Codice ambientale, come previsto dall'articolo 49, legge 27/2012. Tuttavia, per i progetti con una procedura in corso ai sensi dell'articolo 186, entro il 4 aprile 2013, sarà possibile presentare il piano di utilizzo previsto dal nuovo regolamento, al fine di poter godere del particolare regime di favore ora introdotto (articolo 15). Altrimenti, senza il piano, i progetti saranno terminati secondo la procedura prevista dall'abrogato articolo 186. L'autorità competente è quella che autorizza la realizzazione dell'opera o, a seconda dei casi, quella che concede la Via o l'Aia.
Anche se nel titolo si riferisce alle terre e rocce da scavo, il regolamento ha una portata ben più vasta poiché (articolo 3) si applica alla gestione dei materiali da scavo cioè suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera. Ad esempio, il decreto cita: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, eccetera); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, eccetera); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, eccetera) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Il regolamento, invece, non si applica ai rifiuti provenienti dalla demolizione degli edifici o di altri manufatti preesistenti.

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D.M. 161/2012

Fonte Il Sole 24 Ore