Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con apposita circolare, ha chiarito la corretta interpretazione delle norme relative alla redazione del Documento Valutazione Rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio 2013, proprio per l'incrocio dell'articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa l'autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il DVR seguendo le "procedure standardizzate".
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
- individuazione dei pericoli per il lavoratore;
- svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
- individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.
I datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori, quelli di aziende fino a 50 lavoratori possono scegliere di effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.