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DURC. Pubblicate due circolari esplicative

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DURC.jpgMEDIAIl Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno, recentemente, emanato due circolari sul Documento unico di regolarità contributiva, rispettivamente la circolare 1 giugno 2012, n. 12 e la circolare 31 maggio 2012, n. 6; le due circolari che sono successive alle ultime notivà legislative introdotte dal decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, riportano interessanti indicazioni in riferimento all'acquisizione d'ufficio del durc.
Il Ministero del Lavoro, nella circolare, invita le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto delle certificazioni rilasciate dalle Casse edili abilitate al rilascio del Durc; riprendendo, poi, quanto già precedentemente affermato, ricorda che eventuali certificazioni rilasciate dalla Casse edili non abilitate non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.
Nella circolare è stata, anche, evidenziata la natura del Durc quale certificato, in quanto lo stesso possiede tutte le caratteristiche a questo attribuite dalla legge, pur rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità di autocertificarlo da parte del privato.
La regolarità contributiva non può essere ritenuta autocertificabile in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza così come avviene per gli stati, qualità personali e fatti che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che la regolarità contributiva è il risultato di complesse valutazioni tecniche di natura contabile da effettuarsi esclusivamente a carico degli enti deputati al rilascio del Durc.

Circolare Ministero Lavoro

Circolare Ministero P.A. e Semplificazione