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Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

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Sulla Gazzetta europea dello scorso 6 aprile sono state pubblicate due importanti rettifiche che, dalla stessa data, incidono sulla gestione dei rifiuti correggendo errori materiali. La prima rettifica riguarda 37 voci dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui alla Decisione 2000/532/Ce (da ultimo modificata con la Decisione 2014/955/Ce). Tale Elenco, sul piano nazionale, risiede nell’allegato D, parte IV, Dlgs 152/06 (Codice ambientale) che, dunque, è ora modificato.

La seconda rettifica riguarda la “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” e la relativa integrazione del quinto “considerando” del Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica il Regolamento (Ue) 1272/08 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (cosiddetto “Clp”).

In ordine all’Elenco europeo si osserva che non contiene i codici di tutti i rifiuti in quanto sarebbe impossibile anche alla luce della definizione amplissima di rifiuto; infatti, era nato per mere ragioni statistiche. È proprio questa derivazione diretta a fini statistici e non classificatori che, da sempre, lo espone a problemi interpretativi relativi all’attribuzione del Codice, non di rado ambigua e soggetta a letture personalistiche.

Le rettifiche dello scorso 6 aprile non cambiano i rifiuti ma, chiarendo le definizioni, risolvono diverse ambiguità e possono aiutare la difficile gestione nazionale. Le autorizzazioni in essere, fino a rinnovo, non necessitano di modifica. Invece, gli atti nuovi per il cui ottenimento sono in corso i procedimenti amministrativi dovranno conformarsi ai nuovi nomi dei rifiuti. Le rettifiche precisano la descrizione (rendendola più flessibile) ma non la modificano, né cambiano i Codici; pertanto, poiché l’individuazione effettuata attraverso il Codice non muta, si ritiene che le scritture ambientali possano riportare solo i nuovi nomi e non più quelli pregressi anche se nelle autorizzazioni in essere figurano, ovviamente, questi ultimi. Tuttavia, pur senza motivo, non mancherà chi vorrà siano apposte entrambe le dizioni.

Tra le molte rettifiche si segnalano quelle relative ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17), dove si precisa che il terreno proveniente da siti contaminati va “escavato”. Si ampliano i rifiuti prodotti da centrali termiche (Capitolo 10) perché l’individuazione puntuale dei fanghi è sostituita dal più generale termine “scorie”. Più rispondente alla realtà è la correzione dei “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico” (Capitolo 2003), che ora diventano “rifiuti della pulizia delle fognature”. Le acque di scarico, infatti, non si puliscono, si depurano e la parte liquida, convogliata, non è un rifiuto ma uno scarico (senza Cer), mentre i rifiuti (fanghi) si confondevano con altri Cer.

Sulla “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” il quinto considerando della versione italiana del Regolamento (Ue) 2016/1179 aveva omesso il relativo riferimento. A questa tossicità, secondo il testo inglese, non si sarebbe dovuto applicare il fattore moltiplicativo (“M”) introdotto per la sola tossicità acuta. Tale assenza avrebbe implicato che la non applicabilità dei fattori M, in Italia, sarebbe stata introdotta dal regolamento per entrambi i tipi di tossicità: acuta e cronica. Un’omissione gravissima che poteva far diventare pericolosi rifiuti i quali, invece, non lo erano. Il che ha aggiunto problemi ai già molti che sulla classificazione si registrano (solo) in Italia. Sul punto, il ministero dell’Ambiente è intervenuto con nota del 28 febbraio 2018 e ha chiarito che l’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta di sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio per la tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele. Ora è anche sulla Gazzetta europea.

AdA

fonte Sole24Ore 103/18 PF

Scarica la Decisione 2014/955/Ce

Scarica il Regolamento (Ue) 2016/1179