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Etichettatura energetica: pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea

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ETIC PRODOrientare il consumatore alla scelta di prodotti connessi al consumo di energia che comportino un minor consumo, attraverso etichette e informazioni uniformi, è uno tra i principali obiettivi della direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia sulle etichette dei prodotti connessi al consumo di energia, attuata su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2012, n. 168.
La nuova norma rappresenta un'evoluzione del sistema di etichettatura perché estende l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che sono correlati al consumo di energia, che abbiano un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante il loro uso, come ad esempio il consumo di corrente elettrica tra le fonti più importanti.
Si tratta di una direttiva quadro che prevede l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea, per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione contestualmente all’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto.
Attualmente, gli apparecchi con la nuova etichetta e le tre classi A+, A++  e A+++ , di maggiore efficienza energetica, che si aggiungono alle tradizionali classi A, B, C e D, sono frigoriferi e congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, televisori e condizionatori d’aria.

Il decreto prevede l’obbligo per :

  • i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto;
  • i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.

Viene, inoltre, stabilito che quando i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma per cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, i distributori devono fornire ai loro clienti le necessarie informazioni come previsto dalle specifiche misure di implementazione.

 

Leggi il Decreto 104 del 28/06/12

Leggi la Direttiva UE 2010/30

Vai al sito del Ministero Sviluppo Economico