Con lo scopo di rafforzare e contrastare il ricorso del lavoro sommerso e irregolare, il D.L. 23 dicembre 2013 n° 145, entrato in vigore il 24/12/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013, all’art. 14 stabilisce un aumento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.
In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono:
- aumento del 30% per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 (impiego lavoratori irregolari oltre il 20% nonché gravi e reiterate violazioni materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs., sono decuplicate (violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro).
Il Ministero del Lavoro, con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.
AdA