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Modifiche al D.Lgs. 81/08: CLP e rischio chimico In evidenza

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rischio chimicoEntrato in vigore il 29 marzo 2016, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 (GU 14/03/16 n. 61), che integra le disposizioni delle direttive europee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (98/24/CE), da agenti cancerogeni mutageni (98/24/CE), nonché i criteri per la segnaletica di sicurezza (92/58/CE) per le gestanti (92/85/CE) e per i giovani lavoratori (94/33/CE), con il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento legislativo, composto da quattro articoli, apporta modifiche al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro al Titolo IX "Sostanze Pericolose"), al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 1. Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.

Anche le definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno vengono modificate (articolo 234) in conformità a quanto definito nell’allegato I del Reg 1272/2008. Alcune modifiche riguardano poi i cartelli segnalatori, sempre in relazione al rischio chimico (comma i del Decreto Legislativo 39/16 in riferimento agli allegati XXV e XXVI del Decreto Legislativo 81/08), con l’indicazione occorre di utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento CE 1272/2008, sia in caso di stoccaggi di lunga permanenza che di breve.

Articolo 2. Modifiche al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Sempre in relazione all’evoluzione normativa vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, con gli opportuni riferimenti all’allegato XLIV del Decreto Legislativo 81/08 e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).

Articolo 3. Modifiche alla legge numero 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Anche in questo articolo le modifiche riguardano l’esposizione a sostanze biologiche e la conseguente riclassificazione come per l’articolo precedente, e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, per le quali vengono qui elencate tutte le nuove categorie di rischio ai sensi del 1272/2008 comprensive anche di rischio da esposizione a piombo e amianto come da Titolo IX, Capo II, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 è la Clausola di invarianza finanziaria, in cui viene definito che l’introduzione delle modifiche previste dal provvedimento non devono gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere ad assolvere gli oneri ivi descritti con le attuali risorse economiche, strumentali e umane disponibili.

AdA

Scarica il Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.39