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Nel report le informazioni sui modelli da «231»

Nel report le informazioni sui modelli da «231»

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Con il prossimo anno, il reporting societario si arricchisce della “dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”, introdotta con il Dlgs 30 dicembre 2016, n. 254, in attuazione alla direttiva 2014/95/UE sulla «non financial and diversity information». La “dichiarazione” dovrà essere presentata nel 2018 con i bilanci degli esercizi successivi al 1° gennaio 2017 da parte degli enti di interesse pubblico e dalle imprese di grandi dimensioni e dovrà coprire le materie ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

L’informativa non finanziaria cambierà anche il modo in cui le società comunicano sul tema della compliance al Dlgs 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti. Il cambiamento inciderà su forma e sostanza e farà auspicabilmente compiere alla prassi applicativa quel salto di qualità da tempo invocato.

La direttiva prevedeva, nei contenuti minimi della informativa, una «breve descrizione del modello aziendale dell’impresa”. Il decreto 254 precisa che dovranno essere fornite informazioni sul «modello aziendale di organizzazione e di gestione» delle attività di impresa, «ivi inclusi i modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati» in base al decreto 231 (cosiddetto Mog). Viene così sancito che il Mog è parte integrante del più generale modello di gestione e organizzazione dell’impresa, potendo, a seconda delle dimensioni dell’impresa, coincidere con esso.

Il legislatore del decreto 231 aveva concepito il Mog come un sistema di regole e controlli interni del tutto a se stante, in ragione della sua finalità di prevenire la commissione di determinati reati e di esonerare l’ente dalla responsabilità derivante dagli stessi, senza preoccuparsi della sua armonizzazione con il generale modello di gestione aziendale, e tantomeno della superfetazione che avrebbe comportato l’introduzione nell’ordinamento in tempi diversi di varie forme di autoregolamentazione dell’impresa (incluso, appunto, il Mog) non coordinate tra loro. Sul piano sostanziale, la compliance 231 entra nell’informativa non finanziaria poiché alcune tematiche trattate da questa sono anche regolate dal Mog, in quanto incidono su aree dell’attività e dell’organizzazione aziendali interessate da rischi di reato 231.

Prescrivendo informazioni su «politiche praticate dalle imprese, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti tramite di essi ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario», nonché sui «principali rischi, generati o subiti, connessi a tali temi e che derivano dalle attività d’impresa, dei suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di subappalto», il decreto 254 apre dunque la strada ad una reportistica inedita, più ampia e qualitativa, (anche) sulla compliance 231.

L’informazione in tema di compliance 231 è stata fino ad ora tutta interna alla dialettica tra organismo di vigilanza (Odv) e organi sociali. Dal 2018, queste notizie dovranno confluire nella “dichiarazione consolidata”, che è responsabilità dell’organo amministrativo e deve essere redatta in conformità con i requisiti (compresi quelli di veridicità e completezza) previsti dal decreto 254, per non incorrere nelle sanzioni da esso previste. Il consiglio dovrà quindi elaborare una posizione autonoma in materia, per poi esprimerla nella “dichiarazione”. L’aspetto qualitativo della disclosure non finanziaria richiederà una sua valutazione critica complessiva sull’adeguatezza dei presidi 231 e sulla loro effettività.

Una possibile conseguenza di questa confluenza sarà il rafforzamento del ruolo dell’Odv, sul giudizio tecnico del quale organi sociali e revisore faranno reliance per esprimersi in merito. È auspicabile che ciò aiuterà a superare la diatriba Odv-collegio sindacale non già nel senso di consolidare la tendenza alla confusione dei ruoli (con l’attribuzione al secondo delle funzioni di Odv), bensì rafforzando il ruolo dell’Odv come unità specialistica interna all’azienda incaricata della vigilanza sulla tenuta complessiva dei presidi penal-preventivi, che trova negli organi sociali, e nel collegio sindacale in particolare, non già il motore, bensì il terminale.

AdA

fonte Sole24Ore 185/17 BG