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Nella frode informatica nessuna colpa per l’azienda

22 Ottobre 2013 |

frode informaticaLa frode informatica esce dal perimetro dei reati che comportano la responsabilità penale delle aziende. Nella conversione del dl 93/2013 sulla sicurezza il Parlamento ha abrogato la parte che aveva aggiunto la frode informatica alle infrazioni che comportano le penalità per le imprese. Torna quindi a rivivere la vecchia formulazione dell'art. 24 del dlgs 231 che prevede sanzioni tra 100 e 500 quote per i reati originariamente previsti, dal danneggiamento all'accesso abusivo di sistemi informatici, alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso fino all'intercettazione abusiva.
L'estensione della normativa 231/2001 alle aziende per i reati di frode informatica commessi da dipendenti era stata indicata come potenzialmente dirompente per tutto il mondo imprenditoriale, perchè tra l'altro avrebbe implicato l'adozione di standard e modelli organizzativi molto accurati e invasivi per prevenire abusi su comportamenti totalmente estranei all'oggetto di impresa, e in più riconducibili a iniziative criminali personali. Restano invece agganciati alla 231 i reati informatici più caratteristici e in qualche modo riferibili a comportamenti commessi nell'interesse delle aziende.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore