È approdato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 288 dell’11 dicembre il decreto del ministero dello Sviluppo economico 29 settembre che cambia le regole attraverso le quali la nuova Sabatini si intreccia con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e che si adegua alle nuove disposizioni comunitarie in termini di aiuti compatibili col mercato dell’Unione europea.
In primis, il decreto dà attuazione a quanto disposto dall’articolo 2 del Dl 69 del 2013, secondo cui i finanziamenti agevolati della cosiddetta nuova Sabatini possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, seppure nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
La normativa, tuttavia, prevede che, nel caso di specie, sia direttamente l’istituto di credito erogatore del finanziamento a compiere la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa richiedente, derogando, con ciò, alle disposizioni generali di funzionamento del Fondo di garanzia. La valutazione dovrà essere eseguita sulla scorta del livello di rischiosità dell’impresa finanziata, misurata in termini di probabilità di inadempimento. Si tratta di una valutazione che dovrà rispondere a criteri ben definiti, che saranno oggetto di apposito decreto da parte del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
Il primo effetto dell’attuazione di tale disposizione è un’immediata estensione del Fondo di garanzia alle operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell’industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria automobilistica e dei trasporti. Restano escluse, invece, le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti al settore finanziario e assicurativo.
Entrando nel merito della valutazione da operarsi a cura dell’istituto erogatore del finanziamento, il decreto chiarisce che la stessa avverrà utilizzando un apposito modello di valutazione, predisposto dallo stesso Mise.
Il modello di valutazione, così come richiesto dalla normativa, servirà ad individuare una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento, associandolo ad una delle diverse classi di rischio, determinate in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento.
Il Mise non ha ancora reso disponibile il modello di valutazione, che sarà adottato dal Gestore del Fondo e la cui fruibilità sarà segnalata sul sito Internet del Fondo stesso (www.fondidigaranzia.it).
Restano ancora sospese, in ogni caso, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale in attesa di un apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico, sentito il ministro dell’Economia e delle finanze e che servirà a fissare il limite massimo di rischiosità delle imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo.
Aspettando che tale decreto sia emanato, le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti nuova Sabatini saranno valutate dal gestore del Fondo con le ordinarie modalità previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo, ma in via prioritaria rispetto alle altre operazioni finanziarie.
Successivamente, la modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull’utilizzo della probabilità di inadempimento sarà estesa anche alle altre operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo.
AdA
fonte Sole24Ore 348/15 A.S.