A sette anni di distanza dal D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) si attende ancora l’emanazione dei decreti per l’attuazione di alcune disposizioni che potrebbero semplificare i vari e numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro. Questo è un esempio del fatto che la materia della sicurezza sul lavoro non sempre suscita la necessaria attenzione del legislatore.
Per quanto riguarda il Testo Unico, alcuni decreti sono stati emanati nel 2014, ma numerosi altri restano nel limbo delle competenze tra Stato e Regioni. Alcuni di questi sono infatti legati all’attuazione del decreto che il ministro del Lavoro avrebbe dovuto adottare, d’intesa con quello per le riforme e delle innovazioni nella Pubblica amministrazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del TU.
Il decreto, in base all’articolo 8, comma 4 del Testo Unico avrebbe dovuto definire le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (SINP). Proprio alla realizzazione del SINP sono state legate le modalità di partecipazione delle Forze armate e di polizia, nonché alcuni adempimenti formali e documentali tra i quali la soppressione del registro infortuni e degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici che, nel frattempo, in relazione alle procedure informatiche autonomamente introdotte, non trovano più alcuna utilità, anche formale, per la sicurezza.
A tale ritardo si aggiunge la mancata operatività dei comitati regionali di coordinamento che, istituiti inizialmente dall’articolo 27 del D.Lgs. 626/94 e richiamati dal Dpcm del 21 dicembre 2007 e per ultimo dall’articolo 7 del Testo unico, non hanno trovato pratica attuazione con la conseguente mancata programmazione e uniformità di interventi in ambito regionale, che alcune volte vengono duplicati.
Un possibile intervento risolutore era riposto nel Jobs act ma non sembra che l’attuale formulazione risolva il problema. Infatti, pur essendo prevista l’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, essa dovrebbe essere istituita solo in seconda battuta, in alternativa, cioè, alle misure di “coordinamento” dell’attività ispettiva nei luoghi di lavoro. Si tratta, in verità, di una norma già esistente nel nostro ordinamento. Infatti l’articolo 5 della legge 628/1961, ribadito poi dall’articolo 3 del Dl 463/1983 conferisce all’ispettorato del lavoro i compiti di coordinamento dell’attività ispettiva con quella svolta in materia contributiva dall’Inps e dall’Inail. Iniziativa che, malgrado i numerosi successivi interventi ministeriali, non è stata mai realizzata: gli stessi istituti vi si sono sempre sottratti.
Non ha avuto maggior fortuna il coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, benché previsto dalle norme sopra richiamate.
L’ultima speranza è riposta nella riforma costituzionale dell’articolo 197, con particolare riferimento al Titolo V, con un eventuale ritorno della materia sulla sicurezza del lavoro alle competenze esclusive dello Stato. In tal caso scomparirà la Commissione permanente Stato-Regioni, che finora ha costituito un forte rallentamento all’emanazione delle disposizioni normative di secondo livello, e sarà ricondotta all’unitarietà dell’ispezione del lavoro la complessiva attività di vigilanza in tutti i suoi aspetti, anche quelli della sicurezza, nell’ambito della costituenda Agenzia.
AdA
Fonte IlSole24Ore L.C.