Sulla Gazzetta ufficiale n° 174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o ad edifici o locali contigui, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La nuova regola tecnica è suddivisa nei seguenti titoli:
• Titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
• Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
• Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
• Titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti
Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:
• asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
• persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.
Fatta la distinzione fra edifici destinati ad accogliere più o meno di 30 persone, il decreto dispone in merito all’ubicazione e alle caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq; le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 45-90, a seconda dell’altezza antincendio; classe di reazione dei tendaggi; scale; impianti di sollevamento).
Gli asili nido con meno di 30 persone presenti devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 46 comma 3) commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio. In attesa dell'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi i criteri generali di cui al DM 10 marzo 1998.
Si specifica che le disposizioni della Regola Tecnica si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4, ovvero:
- asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone ed esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) o limitatamente alle parti interessate dall'intervento di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto;
- asili nido esistenti con più di trenta persone presenti, soggetti anche alle disposizioni del Titolo III (in base alle tempistiche fissate nell'articolo 6 del decreto ed in base alle esclusioni dell'articolo 3.3);
- asili nido con meno di 30 persone presenti.
AdA