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Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici In evidenza

08 Luglio 2015 |

trattorePubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, riporta le indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione delle macchine agricole e operatrici in circolazione per le quali il "Decreto Milleproroghe", emendando l’articolo 111 del Nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015.

Con la pubblicazione del decreto si dispone che la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione, ma per le macchine agricole classificate come trattori stradali è previsto un calendario specifico nell’allegato I del decreto per la regolarizzazione della revisione.

Per le altre macchine agricole soggette a revisione, la decorrenza è fissata a far data dal 31 dicembre 2017. Per le macchine operatici la decorrenza per la revisione generale è fissata a far data dal 31 dicembre 2018. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Per quanto concerne l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono:

  1. trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
  3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Le Macchine operatrici, di cui all’art. 58 del citato decreto 285/92, sono:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

AdA

Scarica il Decreto 20 maggio 2015