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Rifiuti: il Governo «salva» gli impianti in attesa dell’autorizzazione integrata ambientale In evidenza

08 Luglio 2015 |

Rifiuti

Con un decreto “salva-imprese” venerdì scorso il Cdm ha sventato il rischio che da ieri 7 luglio molte imprese italiane specializzate nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti dovessero interrompere le proprie attività per la mancata conclusione da parte della Pa dell'iter di concessione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’altro giorno il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha infatti approvato un decreto (Articolo 2, Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46) nel quale si afferma che «le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi dalle associazioni di Confindustria Fise Assoambiente e Fise Unire che avevano più volte sollecitato il ministero dell'Ambiente a porre rimedio alla situazione, che rischiava di avere «conseguenze gravissime su tutto il sistema industriale italiano».

Al centro della questione le imprese che devono ottenere l'AIA per la prima volta.

Nell'ambito di queste ultime esistono due fattispecie: impianti funzionalmente collegati ad altri già soggetti ad AIA (per esempio, parti di impianto gestite da altro gestore): per esse la circolare 17 giugno 2015 protocollo 0012422/Gab ha già chiarito che la scadenza del 7 luglio 2015 non era applicabile. Diverso il discorso per impianti singoli assoggettati per la prima volta ad AIA. Come nel caso, per esempio, di inceneritori di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno oppure di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno mediante trattamento biologico, chimico/fisico; oppure di rigenerazione/recupero di solventi. «Le imprese – avevano rilevato le organizzazioni confindustriali - pur avendo rispettato la scadenza del settembre 2014 per la presentazione della domanda di AIA, si troveranno obbligate a bloccare la propria attività nel caso di ritardi nel rilascio del provvedimento».

AdA

Fonte Sole24Ore