Un altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Il documento si integra, colmandone le lacune, coi precedenti interventi in materia dell’Ente nazionale italiano di unificazione
Grazie alla recente norma Uni 11578:2015 viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.
La pubblicazione della norma UNI 11578:2015, spiega Luca Rossi del Dit Inail, mira a risolvere lacune e problematiche determinate dalla UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 in relazione al campo di applicazione e alla determinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo e, nel contempo, migliora i requisiti e i relativi metodi di prova dei suddetti dispositivi, senza creare barriere commerciali nei confronti dei dispositivi già conformi alla norma UNI 11578:2015 e alla norma UNI 11560:2014.
Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene un’analogia con le norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto. Esse sono:
- dispositivo di ancoraggio di tipo A – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
- dispositivo di ancoraggio di tipo C – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
- dispositivo di ancoraggio di tipo D – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.
Va ricordato, inoltre, che la recente pubblicazione della “norma d’uso” relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura UNI 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e Politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo chiarimenti e linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile: il D.Lgs 81/2008 e s.m.i, D.Lgs 475/92 e s.m.i. e il regolamento Ue n. 305/2011.
Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).
AdA
fonte Inail