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Start-up innovative, via al bonus 2016 In evidenza

19 Aprile 2016 |

innovazioneVia libera alla fruizione delle agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative anche per il 2016. Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 84 dell’11 aprile diventa, infatti, pienamente operativa la proroga contenuta nel decreto 25 febbraio 2016 del ministero dell’Economia.

Gli incentivi contemplati dall’articolo 29 del Dl 179/2012 a favore delle start-up innovative si articolano su due livelli: (a) vantaggi tributari per chi investe nel capitale delle start-up; (b) incentivi diretti alle start-up.

Segnatamente ai primi, va ricordato che per le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati, sono previste detrazioni di imposta. In particolare, nel caso delle persone fisiche, la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).

Per i soggetti passivi Ires, la deduzione del reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro, a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa. Le agevolazioni non spettano per gli investimenti effettuati mediante organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e in quelle start-up che possono qualificarsi come imprese in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Parimenti esclusi gli investimenti nelle start-up operative nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Stringenti le condizioni di accesso ai benefici da parte degli investitori. Questi dovranno ottenere una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni, una copia del piano di investimento della start-up innovativa, che ne riassuma anche attività, prodotti e andamento previsto e, infine, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

AdA

fonte Sole24Ore 101/16 AS