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Legge di Stabilità: deducibilità ampia per i piani di welfare aziendale

welfareaziendaleBenefit non assoggettati a tassazione né a contribuzione in capo al dipendente, anche se concessi in base a un contratto, accordo o regolamento aziendale (ma a determinate condizioni). Relative spese sostenute dal datore di lavoro completamente deducibili dal reddito di impresa se le opere e i servizi offerti ai lavoratori derivano da un vincolo contrattuale; parzialmente deducibili, invece, se erogati volontariamente. In attesa di chiarimenti ufficiali, questo sembra essere il quadro normativo in tema di welfare aziendale alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016.

L’articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir, mediante rinvio all’articolo 100, comma 1 dello stesso Testo unico, esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi concessi ai lavoratori, a patto che gli stessi abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Con la legge di Stabilità 2016 sono stati esplicitamente inclusi anche i servizi di educazione offerti dalle scuole dell’infanzia, i centri estivi o invernali per i bambini, nonché l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 gennaio).

Per fruire dell’agevolazione è inoltre necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, ma ne possono beneficiare anche i familiari individuati dall’articolo 12 del Tuir, anche se fiscalmente non a carico (circolare 326/1997). Anche il previgente articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir consentiva l’esenzione fiscale e contributiva per il dipendente alle condizioni poste dall’articolo 100, comma 1, ma per il combinato disposto delle due previsioni si richiedeva che la spesa relativa alle opere e servizi fosse sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale. Peraltro, il rispetto dell’articolo 100 condizionava il trattamento fiscale per l’impresa, per cui i costi sostenuti dal datore di lavoro erano deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente.

La nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f, in vigore dal 1° gennaio 2016, invece, consente l’esonero fiscale anche qualora l’utilizzazione dei benefit avvenga in base a un vincolo contrattuale. In questo caso si applica la disciplina generale definita dall’articolo 95 del Tuir e i costi sostenuti a monte sarebbero interamente deducibili dal reddito di impresa, visto che l’articolo 95 non pone specifiche limitazioni.

Alla luce di tali modifiche per i benefit concordati viene meno quella simmetria normativa perfetta che in precedenza legava il beneficio fiscale del dipendente alla limitata deducibilità dei costi per l’impresa. Il disallineamento tra le due disposizioni a nostro avviso è possibile, non essendo presente – nell’attuale impianto normativo – un principio generale di correlazione tra deducibilità delle spese da parte del soggetto erogante e tassabilità del reddito in capo al percettore. Questa pare anche essere la posizione del ministero dell’Economia espressa nella circolare 188/1998: «non esiste una disposizione di legge, se non per quanto riguarda i fabbricati, che stabilisca che è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa soltanto ciò che costituisce reddito per il dipendente».

AdA

fonte Sole24Ore 42/16 S.S.

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Legge di Stabilità 2016, PMI del Mezzogiorno: nuovo credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali

beni strumentaliLa legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) riconosce un credito di imposta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, acquistano beni strumentali nuovi destinati alle unità produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

La misura del credito di imposta è proporzionata al costo di acquisto dei beni strumentali in misura del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

L’acquisto dei beni deve essere parte di un progetto di investimenti che preveda l’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature destinate ad unità produttive esistenti oppure nuove unità produttive da insediare in dette regioni.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

I soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione saranno stabiliti dal direttore dell’Agenzia entro il mese di marzo 2016.

AdA

Scarica la Legge 28 dicembre 2015, n. 208

fonte campaniaeuropa

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Legge di Stabilità 2016: ampliato il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

alberghiIl credito d’imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia degli alberghi si applicherà anche ai casi in cui la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, entro i limiti fissati dal Piano Casa.

Lo prevede un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 approvato dalla Commissione Bilancio della Camera e ora all’esame dell’Aula di Montecitorio

Il comma 173-bis aggiunto dalla Commissione prevede che l’agevolazione introdotta dal decreto Cultura ArtBonus (DL 83/2014 convertito nella Legge 106/2014) e disciplinato dal DM 7 maggio 2015, sia riconosciuta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piano Casa del 2008 (articolo 11 del DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008).

L’emendamento dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità saranno fissate:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Alle strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, è riservato un credito di imposta del 30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per: ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione energetica; eliminazione delle barriere architettoniche; acquisto di mobili, componenti d’arredo, cucine, ecc.

Sempre al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, l’emendamento alla Legge di Stabilità 2016 propone che vengano aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

L’aggiornamento sarà messo a punto dal il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

AdA

fonte CSR Unioncamere

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