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Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

Sostanze chimiche: aggiornamenti ECHA sulle SVHC

ECHA aggiorna sull'introduzione di alcune sostanze chimiche nella lista delle candidate per l'autorizzazione per le loro proprietà (estremamente preoccupanti - SVHC) al 7 luglio 2017. In particolare, l'Agenzia ha aggiunto una nuova sostanza molto persistente e molto bioaccumulativa: la PFHxS che appartiene al gruppo delle sostanze per- e polyfluoro-alchiliche (PFASs), già oggetto di regolamentazione; alcune PFASs sono risultate SHVC, per altre sono previste restrizioni o ci sono valutazioni attualmente in corso.

Inoltre, ECHA riferisce l'aggiornamento della voce bisfenolo A (BPA) per includere proprietà deterioranti dell'ambiente endocrino per la salute umana, sulla base di una proposta della Francia ed è stata inclusa nell'elenco delle sostanze candidate a causa della sua tossicità per la riproduzione, già nel mese di gennaio. Ulteriori aggiornamenti, riporta ECHA, riguardano il benzil butilftalato (BBP), il bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), il dibutil ftalato (DBP) e il diisobutil ftalato (DIBP).

ECHA riporta quindi un elenco delle sostanze identificate come SVHC ai sensi dell'articolo 57, lettera f) e candidate all'autorizzazione. Per aumentare la chiarezza e la trasparenza, viene fornita anche una descrizione delle proprietà che provocano gli effetti avversi. Viene dunque sostituita la voce: "livello di preoccupazione equivalente" da una dichiarazione delle proprietà intrinseche rilevanti per l'identificazione ai sensi dell'articolo 57, lettera f), in ciascuna delle voci applicabili.

L'elenco delle sostanze candidate è un elenco di sostanze che possono avere gravi effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Tali sostanze sono note anche come "sostanze estremamente preoccupanti". L'obiettivo della pubblicazione di tale elenco è quello di informare il pubblico e l'industria che queste sostanze sono candidate per l'eventuale inserimento nell'elenco delle autorizzazioni. Una volta che si trovano nell'elenco di autorizzazione, le industrie dovranno richiedere l'autorizzazione a continuare a utilizzare la sostanza dopo la data di scadenza.

Le aziende possono avere poi obblighi legali a seguito dell'inserimento di una determinata sostanza nell'elenco dei candidati. Questi obblighi possono applicarsi alla sostanza elencata da sola, in miscele o in articoli. In particolare, qualsiasi fornitore di articoli contenenti una sostanza tra quelle nella lista delle candidate, al di sopra di una concentrazione dello 0,1% (peso in peso) ha obblighi di comunicazione specifici nei confronti dei clienti della catena di fornitura e dei consumatori.

Inoltre, gli importatori e i produttori di articoli contenenti quella sostanza hanno sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco delle sostanze candidate (in questo caso, 7 luglio 2017) per informare l'ECHA.

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Regolamento CLP e SDS, il 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio per smaltire le scorte di miscele etichettate secondo vecchia normativa

Clp simboli pericolo sostanzeChimicheIl 31 maggio 2017 termina il periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici e dal Regolamento UE 830/2015 (SDS) relativo alla redazione delle schede dati di sicurezza.

A partire da tale data, infatti, tutti i prodotti chimici immessi sul mercato e commercializzati all’interno dello spazio economico europeo dovranno essere classificati, etichettati ed imballati esclusivamente in conformità con il suddetto Regolamento CLP e le relative schede dati di sicurezza dovranno essere aggiornate secondo le disposizioni previste dal Regolamento SDS.

Con l’entrata in vigore il 1 giugno 2015 del Regolamento CLP CE 1272/2008, era stato inizialmente previsto un periodo transitorio che considerava la possibilità di applicare ancora i criteri della Direttiva 1999/45, ma soltanto ai prodotti chimici già immessi sul mercato prima di tale data (1 giugno 2015).

Pertanto, tutti i prodotti in commercio che ad oggi recano ancora etichette secondo la Direttiva 1999/45, dovranno essere smaltiti entro il 31 maggio 2017 oppure rietichettati entro il 1° giugno 2017.

Anche per il Regolamento SDS il 1° giugno 2015 era stato previsto un periodo transitorio della durata di due anni, al termine del quale i fornitori di prodotti chimici hanno l’obbligo di aggiornare le schede di sicurezza in conformità con il Regolamento UE 830/2015.

Considerato l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio inizialmente previsto dal Regolamento CLP (CE 1272/2008) e dal Regolamento SDS (UE 830/2015), tutti i fornitori, miscelatori e distributori di prodotti chimici sono tenuti a verificare la corretta applicazione di tali regolamenti al fine di evitare possibili sanzioni o contestazioni.

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Linee guida per la verifica di conformità delle Schede Dati di Sicurezza (SDS)

Scheda-di-sicurezzaLa Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha emanato, con Decreto n.977/2016 del 16 febbraio 2016, le nuove Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).

La checklist, elaborata dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015, permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti.

Inoltre, vengono riportate anche alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per queste può essere richiesto il confronto con l’etichetta o l’accesso al sito dell’ECHA o del RIPE (REACH Information Portal for Enforcement) per gli ispettori.

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