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Casa Sicura: agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive

Casa Sicura è la nuova agevolazione fiscale per interventi edilizi antisismici voluta dal Governo nella legge di Bilancio 2017 per consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia. L’agevolazione consente di ottenere la detrazione fiscale dall’imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ed i lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Il cosiddetto “Sismabonus” riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale. Per accedere all'agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.

Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento. L’agevolazione si applica a interventi su abitazioni (prima o seconda casa), parti comuni di condomini e immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.
Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è disponibile la Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel - aggiornata a marzo 2015.

Possono essere portate in detrazione le spese per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica e per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare, il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori ed il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio). La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall'anno in cui sono stati pagati gli interventi.

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del credito saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso non è possibile la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

AdA

Scarica l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003

Scarica la Classificazione sismica 2015 per Comune

Scarica il Decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65

Scarica le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (allegato A del decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65)

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Start-up innovative, via al bonus 2016

innovazioneVia libera alla fruizione delle agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative anche per il 2016. Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 84 dell’11 aprile diventa, infatti, pienamente operativa la proroga contenuta nel decreto 25 febbraio 2016 del ministero dell’Economia.

Gli incentivi contemplati dall’articolo 29 del Dl 179/2012 a favore delle start-up innovative si articolano su due livelli: (a) vantaggi tributari per chi investe nel capitale delle start-up; (b) incentivi diretti alle start-up.

Segnatamente ai primi, va ricordato che per le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati, sono previste detrazioni di imposta. In particolare, nel caso delle persone fisiche, la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L’investimento massimo agevolabile è di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).

Per i soggetti passivi Ires, la deduzione del reddito imponibile è pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro, a condizione che non dispongano dell’investimento prima di 2 anni.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna start up innovativa. Le agevolazioni non spettano per gli investimenti effettuati mediante organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e in quelle start-up che possono qualificarsi come imprese in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». Parimenti esclusi gli investimenti nelle start-up operative nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.

Stringenti le condizioni di accesso ai benefici da parte degli investitori. Questi dovranno ottenere una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni, una copia del piano di investimento della start-up innovativa, che ne riassuma anche attività, prodotti e andamento previsto e, infine, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

AdA

fonte Sole24Ore 101/16 AS

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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

cop guida ristrutturazioniedilizieL’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione, Ufficio Comunicazione multimediale e internet, ha pubblicato lo scorso settembre la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che intende fornire al consumatore le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.
Al capitolo “Altre spese ammesse all’agevolazione”, vengono citate le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - regolamento concernente le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici,  ex legge 46/90 (impianti elettrici) - e delle norme UNI, elaborate dal CIG-Comitato Italiano Gas per gli impianti a metano (legge 1083/71 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile”).
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata. Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio di 96.000 euro per unità immobiliare
  • dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso i maggiori benefici anche alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Scarica la Guida

mb

Fonte UNI

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Risparmio Energetico. Le agevolazioni fiscali

 

agevolazioni R ELa detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011).
Con la conversione in legge del decreto, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La stessa norma ha disposto, inoltre, che dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza.
Grazie, infatti, all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione è stata resa strutturale e definitiva.
Negli ultimi anni, le disposizioni che regolano la materia delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate. In particolare, sono cambiate le procedure da seguire per usufruire correttamente delle stesse.

Per esempio:

  • è stato previsto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
  • è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
  • è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

In questa guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

Fonte: Agenzia Entrate

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Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011

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