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Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Bonifica da materiali contenenti amianto, dall’Inail 60 milioni di euro a fondo perduto

Il terzo asse di finanziamento previsto dal bando Isi 2017 riguarda i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. I fondi disponibili sono pari a 60 milioni di euro e rappresentano la quota più consistente dei 246 milioni stanziati complessivamente, dopo quella riservata ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. L’introduzione nel bando Isi di un asse di finanziamento specifico per il sostegno degli interventi di bonifica dall’amianto risale all’edizione del 2015 e testimonia l’impegno dell’Inail per la prevenzione e il contrasto delle malattie professionali asbesto-correlate, attraverso politiche mirate.

Per accedere al finanziamento, gli interventi di bonifica devono comprendere sia la rimozione del materiale contenente amianto, sia il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, gestiti da ditte qualificate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Tra le tipologie ammesse, elencate nell’allegato 4 del bando, sono comprese la rimozione dei materiali contenenti amianto sia dai mezzi di trasporto che da impianti e attrezzature (come cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi), e la rimozione di coperture, cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti e altre strutture in cemento amianto. A ogni tipologia d’intervento è attribuito un punteggio e, se il progetto comprende più tipologie d’intervento, è necessario selezionarle tutte nella domanda.

Gli interventi devono essere effettuati nel luogo in cui l’impresa che chiede il finanziamento esercita la propria attività. Non sono quindi ammessi al finanziamento i lavori su strutture di cui l’impresa richiedente è proprietaria, ma che sono state date in locazione. Al contrario, l’azienda che ha affittato l’immobile per il quale si richiede l’intervento può accedere al finanziamento. Non sono finanziabili, inoltre, gli interventi relativi al rifacimento o al consolidamento delle strutture di sostegno alla copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o fotovoltaici, né l’acquisto e l’installazione di ancoraggi permanenti.

L’importo totale di ciascun intervento, che include sia le spese di progetto sia le spese tecniche e assimilabili, è finanziabile nella misura del 65%, al netto dell’Iva, purché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di cinquemila euro e quello massimo di 130mila. Le spese di progetto sono quelle necessarie all’intervento e quelle accessorie o strumentali, indispensabili per la sua realizzazione. Tra quest’ultime, nel caso della rimozione di coperture in materiali contenenti amianto, rientrano anche quelle relative al loro rifacimento. Quando è presente anche una sottocopertura in materiale contenente amianto, è possibile aggiungere un’ulteriore voce di spesa, relativa sia alla bonifica che al rifacimento della stessa struttura, nei limiti indicati nell’allegato.

Le spese tecniche sono coperte dal contributo fino a un massimo del 10% delle spese di progetto e complessivamente entro i 10mila euro. Si tratta di voci di spesa che non fanno parte del progetto, ma sono necessarie per la redazione della perizia giurata, la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la produzione di ogni documentazione o certificazione riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, le denunce di messa in servizio di impianti, le relazioni e dichiarazioni asseverate, ove richieste dalla normativa, la corresponsione di oneri previsti per il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. I fondi non coprono, invece, le spese relative alla compilazione della domanda.

Le caratteristiche aziendali e le caratteristiche dell’intervento sono i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto presentato, riportati nell’allegato 4. Per quanto riguarda le caratteristiche aziendali i parametri presi in considerazione sono il numero dei dipendenti e il fatturato, con l’assegnazione di un punteggio inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, la lavorazione svolta e il bonus attribuito alle aziende attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale o provinciale.

Le imprese interessate ad accedere al contributo, possono inserire la propria domanda sul sito Inail, nella sezione “servizi online”, fino alle ore 18 di giovedì 31 maggio. Sono escluse le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione al quinto asse di finanziamento del bando Isi. Gli incentivi, ripartiti su base regionale, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento, le cui date saranno comunicate a partire dal prossimo 7 giugno.

AdA

Scarica l’Allegato 4 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

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Quarto Conto Energia. Premiata la rimozione dell’amianto.

 

eternit-fotovoltaicoIl Quarto Conto Energia, del maggio 2011, contempla vari premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici. In particolare, prevede un premio fisso di 0,05 € al kWh di energia prodotta nel caso di impianti fotovoltaici installati su edifici che vadano a sostituire le relative coperture in eternit o comunque contenenti amianto (art. 14, comma 1-c). Per "impianto fotovoltaico realizzato su un edificio" si intende un impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo una delle seguenti modalità:

  • su tetti piani o con pendenze fino a 5°: l'altezza dei moduli rispetto al piano del tetto non supera i 30 cm;
  • su tetti a falda: i moduli sono installati in modo complanare alla superficie del tetto;
  • su tetti diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2: i moduli sono installati in modo complanare al piano tangente del tetto, con una tolleranza di +/-10°;
  • installati in qualità di frangisole: i moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento.

Nel 2005 l'Unione Europea ha emanato una direttiva che prevede il divieto totale della produzione, commercializzazione e messa in opera di materiale contenente amianto, tra cui l'eternit, il fibrocemento e similari. In Italia tonnellate di amianto devono essere ancora eliminate dai tetti e possono essere considerate una vera e propria "bomba a orologeria": infatti, questi materiali creano danni alla salute e devono essere rimossi quando lo stato di conservazione non ottimale genera la dispersione di fibre altamente tossiche nell'ambiente.
Le problematiche connesse alla rimozione dai tetti dell'eternit o delle coperture contenenti amianto oltre che del relativo smaltimento e del rifacimento del tetto, sono essenzialmente di natura economica. Una soluzione al problema è oggi rappresentata dal fatto che lo Stato riconosce un incentivo economico aggiuntivo a chi toglie il tetto in eternit o contenente amianto e lo sostituisce con una copertura fotovoltaica. Questo incentivo in più permette di ripagare nel giro di qualche anno la spesa per la rimozione e il rifacimento del tetto e di risolvere, allo stesso tempo, il problema.
Per ricevere il premio del Conto Energia legato alla rimozione della copertura in eternit o contenente amianto, l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico. Inoltre, occorre inviare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL), nonché le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento.
Infine, la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto. Rispetto a precedenti Conto Energia, il premio non è cumulabile con altri premi aggiuntivi (come ad es. quello per il miglioramento dell'efficienza energetica), e non si applica agli impianti fotovoltaici "integrati con caratteristiche innovative".

Vai al Conto Energia

Leggi il DM 5 maggio 2011

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