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Carrelli elevatori fuoristrada, nuova UNI EN 1459-3:2015

carrello personePubblicata la UNI EN 1459-3:2015 sui requisiti di sicurezza e verifica dei carrelli elevatori fuoristrada ed in particolare, l’interfaccia tra il carrello elevatore telescopico e la piattaforma di lavoro.

La norma, entrata in vigore l'8 ottobre 2015, specifica i requisiti di sicurezza per l'interfaccia tra la piattaforma di lavoro e il carrello elevatore quando è progettato per il sollevamento di persone (coperto da prEN 1459-1:2014, FprEN 1459-2:2015 o EN 1459:1998+A3:2012).

Tratta i pericoli significativi, gli eventi e le situazioni di pericolo pertinenti all'interfaccia quando viene utilizzata come previsto e in condizioni di uso improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante del carrello. I pericoli significativi coperti dalla presente norma sono elencati nell'appendice A ad eccezione dei pericoli che possono accadere:
a) quando si utilizzano piattaforme di lavoro sospese che possono oscillare liberamente;
b) quando si utilizzano piattaforme di lavoro non integrate, o altre attrezzature non destinate al sollevamento di persone;
c) quando si opera in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive;

La norma non fornisce requisiti per il carrello completo attrezzato con una piattaforma di lavoro e non tratta rischi di parti del carrello al di fuori dell'interfaccia con la piattaforma di lavoro.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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fonte UNI

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Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico

mulettoIl Ministero dei Trasporti ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dal codice della strada, riguardante la circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. I chiarimenti forniscono indicazioni utili per l’immissione in circolazione dei carrelli e, con la loro pubblicazione, vengono abrogate le disposizioni impartite con la Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 e con la Circolare 26363/DIV3/ C del 25.10.2013 che imponevano apposita immatricolazione del carrello alla stregua di “macchina operatrice” ai sensi del codice della strada.

Con le nuove disposizioni i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare nuovamente su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico nel rispetto di specifiche condizioni (disponibilità di scheda tecnica del macchinario, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, pannelli retroriflettenti, dispositivo retrovisore, oltre ad altri accessori e certificazioni).

In ultimo il Mistero dispone che venga nuovamente richiesta all’Ufficio motorizzazione civile l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

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Circolazione su strada dei carrelli elevatori

Carrelli elevatoriPubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014 il D.M. 14/01/2014 recante «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico».

Il decreto in commento recepisce il nuovo comma 2-bis dell'art. 114 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), introdotto dall'art. 13, comma 12, del D.L. 23/12/2013, n. 145, c.d. «Decreto Destinazione Italia».

Il D.M. 14/01/2014 stabilisce che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del D. Leg.vo 285/1992, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni:

  • essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
  • essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 495/1992;
  • essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  • essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
  • essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. 14/06/1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo;
  • i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

L'autorizzazione alla circolazione, avente validità massima di un anno prorogabile, sarà rilasciata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda, su un modello conforme al fac-simile allegato al decreto.

Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al D.M. 28/12/1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007

AdA

Fonte: Confartigianato

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