Si svolge completamente online il servizio di conciliazione attivato, dallo scorso 1° aprile, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la soluzione delle controversie che derivano da contratti di fornitura dell'energia elettrica e del gas. Si tratta di una strada alternativa alle negoziazioni paritetiche e alla conciliazione presso le Camere di commercio, che punta a facilitare la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di energia elettrica e gas, facendoli incontrare online con l'intervento di un conciliatore esperto in materia di mediazione e dotato di una specifica formazione sul settore energetico.
Il nuovo procedimento conciliativo – che si inserisce tra i sistemi di alternative dispute resolution e in particolare tra i procedimenti facilitativi istituiti presso le Autorità indipendenti – è previsto dal l'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 93/2011 (attuativo della direttiva 2009/72/Ce), in base al quale l'Aeeg è stata chiamata ad assicurare il «trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica». Con tre delibere, a partire dal 21 giugno 2012, l'Aeeg ha attuato questa norma, istituendo e rendendo operativo il nuovo servizio di conciliazione, gratuito, volontario e che si svolge "a distanza", tramite sistemi telematici di comunicazione. È quest'ultima la caratteristica principale del procedimento nel panorama italiano della conciliazione, in quanto le parti e il conciliatore si incontrano soltanto in "stanze virtuali" (chat room o video-conferenza). Se le parti non disponessero della strumentazione necessaria, gli incontri potranno avvenire in call conference, ossia attraverso il telefono.
Possono attivare la conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici; e le piccole e medie imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. E per il settore gas: tutti i clienti domestici; il condominio uso domestico con consumi non superiori a 200mila metri cubi annui; e le piccole e medie imprese con consumi non superiori a 50mila metri cubi annui.
Prima di avviare la conciliazione è necessario presentare un reclamo scritto all'esercente. In esito a una risposta scritta ritenuta insoddisfacente (e non oltre sei mesi dal ricevimento della risposta stessa) o, in mancanza della risposta, non prima di 50 giorni dall'invio del reclamo (e comunque entro un anno dalla data di invio dello stesso) è possibile presentare la domanda di conciliazione esclusivamente compilando la modulistica online sul sito web dell'Aeeg.
Non è possibile attivare la conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stata avviata o conclusa una procedura di fronte all'autorità giudiziaria, sia in corso o sia stata svolta altra procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche volontaria e paritetica, sia in corso o sia stata svolta una procedura di reclamo presso lo Sportello per il consumatore di energia.
La procedura ha una durata massima di 90 giorni dalla presentazione della richiesta di attivazione completa di tutti gli allegati (con la possibilità di una proroga su richiesta congiunta delle parti non superiore a 30 giorni). Se il venditore o il distributore al quale è stato inviato il reclamo si è iscritto all'elenco creato dall'Autorità e ha selezionato il «Servizio conciliazione», allora si è obbligato a partecipare alla procedura. Diversamente, l'esercente è libero di scegliere di aderire alla procedura o no.
AdA
Fonte: Sole 24 Ore n. 240/13