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Impianti termici condominiali: termovalvole obbligatorie dal 2017

termovalvoleCon l’arrivo della bella stagione e l’interruzione del riscaldamento, scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017. La scadenza riguarda moltissimi italiani: una ricerca condotta prima dell’accensione dei termosifoni da Rete Irene (network di imprese lombarde attive sul fronte della sostenibilità), rivelava che oltre la metà dei palazzi con riscaldamento centralizzato ancora non erano in regola. Situazione che è rimasta invariata ad oggi, visto che con le caldaie in funzione è impossibile effettuare i lavori di adeguamento.

Ma a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo? La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all'effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell'energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura. Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l'adeguamento delle pompe di circolazione dell'impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro. Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese, effettuato l'intervento, una parte di esse (in genere dal 20 al 40%) sarà divisa fra tutti i condomini sulla base dei cosiddetti “millesimi calore” mentre il resto della spesa sarà versato per ciascuna unità in proporzione a quanto combustibile si è consumato.

AdA

fonte Sole24Ore 93/16 S.R. / M.C.V.

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Riscaldamenti e condomìni. Delibere di ripartizione non fondate sulla UNI 10200 potrebbero essere impugnate

riscaldamentoNuove norme tecniche per la ripartizione dei costi del riscaldamento. L’11 giugno è stata pubblicata la nuova norma UNI 10200:2015, richiamata come obbligatoria dal Dlgs 102/201, articolo 9, comma 5, lettera d), negli impianti dotati di contabilizzazione. La precedente formulazione, la 10200:2013, prevedeva che i ripartitori avrebbero dovuto essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei «corpi scaldanti» (caloriferi). La versione attuale, invece, rinvia semplicemente alla norma En 834, che lascia la scelta se programmare o meno i ripartitori. In questo secondo caso, l’utente non sarà quindi in grado di visualizzare sul display i così detti “scatti” riferiti al proprio consumo.

La sanzione da 500 a 2.500 euro per la mancata adozione della norma Uni 10200 ai fini della ripartizione decorrerà dal 1° gennaio 2017. Ma l’obbligo è già vigente e le delibere di ripartizione non fondate sulla norma Uni in vigore potrebbero essere impugnate. I condomìni andranno poi incontro a ulteriori spese. Infatti, coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della Uni 10200:2013 dovranno dare incarico a un professionista perché verifichi la corrispondenza alla nuova 10200:2015. Poi, considerando i costi di convocazione di un’assemblea apposita (se quella ordinaria annuale si è già tenuta) la spesa potrebbe aggirarsi intorno ai 1.500 euro.

Ma ci sono altre conseguenze portate dalla modifica. A oggi, alcune imprese hanno installato ripartitori non programmabili oppure programmabili ma che, per scelta della stessa impresa, non sono stati programmati. Tutti questi ripartitori erano in aperto contrasto con la 10200:2013 e i condomìni sarebbero stati a rischio di sanzioni amministrative e di impugnazioni di delibere. Non solo: la programmazione degli stessi avrebbe dovuto essere effettuata a spese delle imprese che negli ultimi due anni hanno installato ripartitori non a norma. Stante la modifica, invece, i ripartitori non programmati sono stati “salvati” e, oggi, anch’essi sarebbero conformi a legge.

Si consideri però che il Dlgs 102/2014 impone l’obbligo di consentire all’utente finale di avere contatori individuali che consentano informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Ci si chiede quale possa essere la conseguenza sul punto, data la possibilità di installare ripartitori che non consentono di visualizzare i consumi. Inoltre, il Dlgs 102/2014 ha previsto la possibilità di soli aggiornamenti della norma Uni 10200. La modifica dell’Uni non sembra invece prevista dalla legge. Sul punto si potrebbero aprire contenziosi.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

Fonte Sole24Ore n 166/15 E.R.

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Efficienza energetica. Novità su caldaie, termoregolazione e contatori individuali nei condomini

caldaie scarico paretePubblicato il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (G.U. n°165 del 18 luglio 2014) recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

Il provvedimento introduce alcune modifiche alle disposizioni relative alla gestione delle emissioni in atmosfera di impianti termici civili. In particolare, è prevista la possibilità di scaricare a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata, ma soprattutto tale semplificazione viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, qualora non vi siano sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh.

Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione potranno scaricare a parete anche nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento o il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

In aggiunta a ciò, per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore sparisce qualsiasi condizione di verifica sia dell’impossibilità tecnica che dell’adeguabilità dei sistemi fumari.

Tra le altre misure contenute nel decreto legislativo 4 luglio 2014, l’obbligo dell’installazione negli immobili condominiali di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali entro il 31 dicembre 2016.

AdA

Scarica il Decreto

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