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Formazione sulla sicurezza più semplice con i crediti

formazione-sicurezza-sul-lavoroFormazione con lo sconto nel decreto del fare. Il Dl 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21 dicembre 2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
La modifica
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).
Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.

 

AdA

 

Fonte: Sole 24 Ore

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DUVRI: le modifiche introdotte dal “decreto del fare”

DUVRI SemplificazioniLe semplificazioni in materia di lavoro tendono a rendere meno burocratici i numerosi ed onerosi obblighi che sono imposti ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una modifica, introdotta decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), riguarda l'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che ha istituito il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi, cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.
Il DUVRI, ora, non sarà l'unica scelta ma è previsto che il datore di lavoro committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (da determinare con decreto ministeriale che sarà emanato entro 90 giorni), potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori) e sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del T.U.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore Focus del 26/06/2013

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