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Durc online: le Casse edili estendono i controlli

DURCL’Inps, con circolare 31 gennaio 2017 n° 17, ribadisce che, prima del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), le Casse edili effettuano i controlli su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore edilizia.

Le Casse edili, quindi, effettuano i controlli in tempo reale sulle imprese che richiedono il rilascio del Durc online anche se non sono classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia. Condizione sufficiente per effettuare i controlli è, infatti, che l’impresa che richiede il Durc online applichi il contratto collettivo di settore.

Il meccanismo per il rilascio del Durc viene quindi semplificato. Al momento della domanda online, Inps Inail e Casse edili effettuano tutte le verifiche. Prima, invece, Inps e Inail controllavano sempre e comunque tutte le richieste, mentre prima delle verifiche delle Casse edili bisognava verificare la classificazione dell’impresa come "edile". C’era quindi un passaggio in più.

Non si tratta di una novità recente. È stato infatti il DM 23 febbraio 2016 a introdurre modifiche alla disciplina del Durc online contenuta nel DM 30 gennaio 2015.

La portata della nuova disposizione è stata successivamente spiegata dal Ministero del Lavoro con la circolare 38/2016, ma ora è stata ribadita anche dall’Inps.

AdA

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Novità sul DURC on line: circolare INAIL

DURC ONL’INAIL, con Circolare 14 dicembre 2016, n. 48,  illustra le semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva apportante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 . Il decreto ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. In particolare,ora viene previsto che:

  1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia nel sistema dell’INPS viene effettuata nei confronti di INPS INAIL   e delle Casse edili per le imprese classificate ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia,  ma anche  per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, pur non essendo iscritte con i codici dell’edilizia;  le modifiche apportate , infatti, sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile ;
  2. Per quanto riguarda invece la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali, in sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio stesso.

Vai al sito INAIL

mb

Fonte INAIL

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Durc on line: dal 1° luglio cambia la verifica della regolarità contributiva

durcL'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Nel comunicato diramato dall'Anticorruzione si precisa che la nuova precedura è stata introdotta in ragione dell'espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURCassolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

Da ultimo l'ANAC fa presente che le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

AdA

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