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Sistri: rinvio al 2016, ma dal 1 febbraio sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo

sistriDal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI previste dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 che prevedono, in caso di rifiuti pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.

Con il decreto Milleproroghe - decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 prosegue il "doppio binario" per la tenuta da parte delle imprese della documentazione SISTRI e dei relativi adempimenti.

Sino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti ad una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità. Gli obblighi legati alla tracciabilità informatica dei rifiuti conviveranno quindi con i tradizionali adempimenti cartacei (MUD, formulari e registro carico e scarico).

Non si applicheranno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di SISTRI e le sanzioni amministrative accessorie.

AdA

Scarica il Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192

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Aziende che non aderiscono al SISTRI esentate dal pagamento del contributo annuale

sistri2Il ministero dell’ambiente, con il comunicato del 24/06/2014, precisa che i soggetti iscritti al SISTRI, che non sono obbligati all’adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema e non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30/06/2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.

Inoltre viene precisato che, procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e delle BLACK BOX, saranno definite con ulteriore comunicazione.

Il Ministero specifica inoltre che resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi citati a carico degli utenti ai quali sono stati consegnati in comodato d’uso.

Il chiarimento si è reso necessario, visto che diversi soggetti, inspiegabilmente, avevano diffuso la notizia che la mancata restituzione entro il 30/06/2014 del dispositivo USB o della BLACK BOX, avrebbe comportato il pagamento del contributo annuale (2014), anche da parte delle imprese non più obbligate all’adesione al SISTRI.

AdA

Scarica il Comunicato SISTRI del 24 giugno 2014

Fonte MinAmb

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