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Sicurezza nei lavori elettrici in alta tensione, volume Inail

Sicurezza nei lavori elettrici in alta tensione, volume Inail

Pubblicato da Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - un nuovo manuale che affronta normativa e disposizioni utili alla riduzione dei rischi per i lavoratori addetti agli impianti o che si trovino in prossimità delle parti attive.

Oggetto della trattazione è la sicurezza sul lavoro in ogni mansione che possa interessare l’elettricità ad alta tensione.

Con la pubblicazione del d.lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, e con il recepimento della norma En 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico.

Il volume parte da leggi norme e decreti per esaminare compiti e ruoli del personale, protezione, documenti e prassi, nonché l’esercizio, la manutenzione e le verifiche. Toccando anche attività come potatura delle piante o in cantiere in prossimità degli elettrodotti.

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Cadute dall’alto. Da UNI nuovi progetti di norma lavori su fune

dpi cadute altoLa Commissione Sicurezza (CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”) invia all’inchiesta preliminare due progetti che costituiscono il riferimento tecnico più aggiornato relativo ai codici di buona pratica relativi ai lavori su fune.

I progetti intendono aumentare il livello di sicurezza dei lavori su fune nei diversi settori di attività quali edifici, torri eoliche, ambienti confinati, pareti d’arrampicata artificiali e naturali, percorsi acrobatici, allestimento “vie ferrate” e strutture per concerti e spettacoli.

Il progetto UNI1602904Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro” (adozione ISO 22846-1:2003) fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e posizionamento in funi durante i lavori in quota.

Il progetto UNI1602905Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 2: Codice di buona pratica” (adozione ISO 22846-2:2012) fornisce invece le raccomandazioni e le linee guida per l'uso di metodi di accesso e posizionamento su funi durante i lavori in quota e approfondisce i principi fondamentali di cui alla parte 1, unitamente alla quale si applica.

Le due parti della norma sono applicabili ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate a una struttura o elemento naturale. Sono destinate a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.

L’inchiesta preliminare terminerà il 28 marzo prossimo.

AdA

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Dispositivi anticaduta: idoneità dell’assorbitore di energia

Cop Idon Assorb EnergiaRealizzato da INAIL Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, uno studio di valutazione del comportamento dell’assorbitore di energia durante la caduta frenata al variare della massa del torso.

Il peso dei lavoratori che effettuano attività in quota nei cantieri edili e che utilizzano i sistemi di arresto caduta non è sempre lo stesso. Esso può essere diverso dai 100 kg previsti nella normativa tecnica europea e questo ha determinato l’interesse del CEN/TC 160, il Comitato Tecnico che si interessa dei DPI contro le cadute dall’alto. Il problema di sicurezza è rilevante in quanto gli attuali assorbitori di energia vengono prodotti facendo riferimento alla norma UNI EN 355: 2003 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia, che prevede una massa di prova di 100 kg.

Studi teorici effettuati dal Laboratorio Cantieri temporanei o mobili del DIT nell’ultimo decennio, confermati da risultati sperimentali, mostrano che un assorbitore di energia, dimensionato per una massa di 100 kg, non garantisce, a parità di caduta libera, decelerazioni sopportabili dai normali lavoratori dell’industria, quando viene abbinato ad una massa molto minore di 100 kg, per esempio di 60 kg. Si possono raggiungere infatti decelerazioni di circa 8 o 9 g, lontani dai 6 g massimi, generalmente accettati a livello internazionale. Il presente studio si propone di valutare il comportamento dell’assorbitore di energia durante la caduta frenata al variare della massa del torso. A tal fine verrà valutata la sua idoneità a limitare l’accelerazione a e la forza frenante F max. esercitata dal sistema di collegamento.

Il rischio di caduta dall’alto può essere eliminato e/o ridotto attraverso l’impiego di idonei DPI (dispostivi di protezione individuale) quando non è possibile l’uso dei dispositivi di protezione collettiva. I DPI contro le cadute dall’alto hanno la funzione di salvaguardare le persone attenuando gli effetti sul corpo umano di una possibile caduta. L’elemento fondamentale che assolve a tale scopo è l’assorbitore componente del sistema progettato per dissipare l'energia cinetica sviluppata durante la caduta. La norma di prodotto UNI EN 355 fornisce le caratteristiche dimensionali e meccaniche che l’assorbitore deve possedere; in essa viene assunto che il peso del lavoratore è pari a 100 kg e non è previsto che possa variare. Nel presente studio viene considerata la possibilità che il peso del lavoratore possa essere differente e per comprendere come questa variazione possa influire sul comportamento dell’assorbitore sono state effettuate delle prove sperimentali.

AdA

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Lavori in quota: dall’Inail un nuovo manuale operativo prevenire le cadute dall’alto

lavori tettiPubblicato dall’INAIL un “Manuale per la prevenzione delle cadute dall’alto” che si rivolge a tecnici, installatori ed esperti di lavorazioni su tetti e coperture.

Il manuale è stato realizzato dai ricercatori Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia (Cte) e raccoglie i risultati di due importanti seminari sui lavori in copertura svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna.
 
Il manuale offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici.
 
Tra le problematiche la scarsa qualificazione degli operatori tecnici per l’accesso in luoghi di lavoro costituiti da coperture di edifici e una certa sottovalutazione, legata purtroppo alla entità degli interventi e alla crisi dell’occupazione, che spinge a correre dei rischi inaccettabili.
 
Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza che gli operatori dovranno affrontare nelle fasi successive.

AdA

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Per i lavori sul tetto degli edifici obbligatorie le «linee-vita»

linee vitaFra i ruoli che può ricoprire l’amministratore di condominio c’è anche quello del datore di lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto dal decreto legislativo 81/08, Testo Unico della Salute e Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d’appalto, lavori edili o d’ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico.

In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all’interno del cantiere, l’amministratore è responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Per questo motivo, è suo compito verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha specificato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale “committente” all’osservanza di quanto stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 81/08 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell’impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione). Ciò a prescindere dal fatto che l’appalto dei lavori sia deciso attraverso una delibera assembleare o sia invece oggetto di una spontanea iniziativa dell’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri conservativi e di urgenza, salvo ratifica assembleare (come l’articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile o articolo 1135, comma 2, del Codice civile).

Riguardo alla sicurezza dei luoghi di lavoro, particolarmente delicati sono gli interventi in quota, vale a dire tutti quei lavori «che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile» (articolo 107 del Dlgs 81/08).

Fra i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto rientrano le linee vita, un insieme di ancoraggi posti sulle coperture, alle quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. Le linee vita possono essere sia temporanee che stabili: nel primo caso sono utilizzate per il montaggio di prefabbricati e, una volta terminato il lavoro, vengono smontate; nel secondo caso, invece, sono installate in modo permanente sulle coperture degli edifici e utilizzate ogni qualvolta si debba procedere a opere di manutenzione.

La normativa nazionale sulle linee vita (Dlgs 81/08, articolo 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”) a oggi è stata recepita solo da alcune regioni. In molti casi l’obbligo è limitato agli edifici di nuova costruzione o a quelli in cui è prevista manutenzione sulla copertura, anche se molte amministrazioni tendono a estenderne l’installazione anche per le ristrutturazioni significative di edifici esistenti. La prima regione a renderne obbligatoria l’istallazione è stata la Toscana, seguita da Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche.

Prima di installare la linea vita (secondo la norma UNI EN 795) occorre verificare che l’installatore abbia le necessarie abilitazioni e qualifiche. Il progetto deve essere redatto da un professionista, che al termine dei lavori di posa deve sottoscrivere la relazione di calcolo attestante la corretta installazione, corredata dall’attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore. Il responsabile dell’edificio, inoltre, è comunque tenuto a custodire il libretto d’uso e manutenzione del sistema, così da essere tutelato in caso di eventuali incidenti. Inoltre, ogni volta che siano previsti interventi con l’utilizzo della linea vita, il responsabile dell’edificio è tenuto a informare gli operatori della presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche, in modo tale che gli operatori si possano dotare dei dispositivi di protezione individuale più adeguati.

Subito dopo l’installazione, la normativa prevede di verificare la resistenza del fissaggio, esercitando sugli ancoraggi una forza minima di 500 kg per 15 secondi. Quindi, periodicamente, la linea vita deve essere revisionata «almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi», come previsto dalla norma tecnica UNI EN 11158. Infine, in seguito all’arresto di una caduta, prima di procedere a un ulteriore uso, è obbligatorio ispezionare il sistema.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

Fonte IlSole24Ore SR e MCV

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