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Macchine agricole: dall'UNI requisiti di conformità all’UE

Macchine agricole: dall'UNI requisiti di conformità all’UE

In data 11 gennaio 2018 sono entrate in vigore alcune norme UNI in materia di manutenzione di Trattrici e macchine agricole, norme che ne definiscono i requisiti di conformità o che ne identificano le caratteristiche di parti (le cabine) o i filtri.

La norma UNI EN 16944:2018 specifica i requisiti che i costruttori di trattrici, macchine semoventi, portate, semi-portate e trainate utilizzate in agricoltura e silvicoltura devono adempiere al fine di ottenere la conformità con l'obbligo di consentire agli operatori indipendenti l'accesso non discriminatorio alle informazioni di riparazione e manutenzione (RMI) e di fornire informazioni sui sistemi di diagnostica di bordo (OBD). La norma specifica i requisiti tecnici ed organizzativi, e le relative metodologie di verifica, per ottenere conformità al Regolamento UE 167/2013 ed i relativi Atti Delegati, con l'obiettivo di consentire una concorrenza equa tra i costruttori e gli operatori e di migliorare la competitività e la futura vitalità delle aziende, con speciale riguardo alle PMI.

La UNI EN 15695-1:2018 si applica alle cabine di trattrici agricole e forestali e di macchine irroratrici semoventi. Il suo obiettivo è limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose nella dispersione di prodotti per la protezione delle colture (Plant Protection Products, PPP) e di liquidi fertilizzanti. La norma specifica diverse categorie di cabine per trattrici agricole e forestali e per macchine irroratrici semoventi, e i principali requisiti e procedure di prova allo scopo di limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose mentre si trova all'interno della cabina. Precisa anche le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante della trattrice o della macchina irroratrice semovente.

La UNI EN 15695-2:2018 si applica a filtri in quanto parte delle cabine di categoria 2, 3 e 4 di trattrici agricole e forestali e di macchine irroratrici semoventi, come specificato nella UNI EN 15695-1, allo scopo di limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose, in attività agricole e forestali. Essa specifica i requisiti, le procedure di prova e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante di filtri.

In materia di Macchine agricole, infine, si segnala che è entrata in vigore l'11 gennaio anche la UNI EN 1853:2018 che definisce i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione dei rimorchi agricoli con cassone ribaltabile, bilanciati e semi-portati.

AdA

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Macchine agricole, prorogato il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione

TRATTORECon la legge 27 febbraio 2017, n. 19 (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017), entrata in vigore il 01/03/2017, slitta al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto patentino, ovvero l’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole tramite gli appositi corsi di formazione tecnico-pratico ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012.

Il Decreto Legislativo 81/08 prevede che chiunque utilizza trattori agricoli e forestali, deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Viene invece prorogato al 31 dicembre 2018 l’obbligo di effettuare i corsi di aggiornamento per l’utilizzo dei trattori per lavoratori del settore agricolo in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. La precedente scadenza era stata fissata al 12 marzo 2017.

Tutte le macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni del 2012 che vengono utilizzate in agricoltura sono equiparate a mezzi agricoli quindi seguono la scadenza dei trattori.

AdA

Scarica la legge 27 febbraio 2017, n. 19

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Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

trattorePubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il decreto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, riporta le indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione delle macchine agricole e operatrici in circolazione per le quali il "Decreto Milleproroghe", emendando l’articolo 111 del Nuovo codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015.

Con la pubblicazione del decreto si dispone che la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione, ma per le macchine agricole classificate come trattori stradali è previsto un calendario specifico nell’allegato I del decreto per la regolarizzazione della revisione.

Per le altre macchine agricole soggette a revisione, la decorrenza è fissata a far data dal 31 dicembre 2017. Per le macchine operatici la decorrenza per la revisione generale è fissata a far data dal 31 dicembre 2018. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Per quanto concerne l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono:

  1. trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
  3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Le Macchine operatrici, di cui all’art. 58 del citato decreto 285/92, sono:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

AdA

Scarica il Decreto 20 maggio 2015

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Macchine agricole. Green Safety, al via il progetto per la prevenzione verde.

green safetyL’iniziativa, promossa da Inail e dai tre Ministeri dell’Istruzione, delle Politiche Agricole, e del Lavoro, punta a diffondere tra gli studenti degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato agli allievi partecipanti l’attestato per l‘abilitazione alla guida delle macchine agricole.

Ha inizio giovedì 24 aprile presso l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Ciancarelli” di Rieti e coinvolgerà circa 40 studenti il primo corso di formazione per l’abilitazione all’uso di trattori agricoli e forestali previsto dal progetto “Green Safety”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con l’Inail. L’iniziativa prende le mosse dall’accordo stipulato nelle scorse settimane tra le quattro istituzioni per favorire, promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro agli studenti impegnati nello studio di materie agrarie. Come emerge spesso dai dati, gli infortuni registrati nel settore agricolo sono ancora quelli con maggiore frequenza tra gli incidenti che si verificano sul lavoro.

Corsi da esperti Inail e Ministero Politiche Agricole e, al termine, abilitazione alla guida di macchine agricole. Strutturato attraverso un percorso formativo teorico e pratico, il corso fornirà elementi di carattere giuridico e addestrativo per la conduzione regolare e corretta di macchine e trattori agricoli. I docenti sono esperti del MIPAAF e dell’Inail, a garanzia della qualità formativa e della valenza scientifica dei contenuti stessi. Al termine dei corsi è previsto il rilascio dell’abilitazione alla guida delle macchine agricole, in coerenza con le previsioni normative vigenti. Sono previste ulteriori edizioni del corso in oggetto in altri Istituti per l’anno scolastico 2013/2014, parallelamente saranno progettate iniziative di formazione finalizzate alla sicurezza sul lavoro e delle macchine agricole e forestali.

L’accordo stipulato tra le parti, di durata triennale e rinnovabile, raccoglie i risultati positivi di una precedente esperienza sul campo, realizzata in via sperimentale durante l’anno scolastico 2011/2012. Per la corretta attuazione del protocollo d’intesa, inoltre, è stata prevista la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, composto da 3 rappresentanti per ogni ente firmatario, che avrà il compito di pianificare, programmare e organizzare le attività formative da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 e di quelli successivi fino al termine dell’accordo.

Scarica l'Accordo di collaborazione

AdA

Fonte: INAIL

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Macchine agricole, differita al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione al loro uso

macchine agricoleProrogata al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione all’uso di macchine agricole. È la novità contenuta nella circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 emanata dalla Direzione generale delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per dare alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Abilitazione, formazione, durata e requisiti minimi. L’accordo, stipulato in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e disciplina le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i soggetti preposti alla formazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, secondo quanto dispone l'articolo 73, comma 5 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Precisazioni su attrezzature e corsi di formazione. In particolare la circolare fornisce chiarimenti applicativi del differimento al 22 marzo 2015 dell’ “obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole”, in attuazione dell’art. 45 bis comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha recepito il cd. ‘decreto del fare’. Nel testo vengono ribadite quali siano le attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, a cui si riferisce il rinvio; inoltre viene chiarito in quali casi sia previsto il riconoscimento dei corsi effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e i requisiti che si rendano necessari per vedersi riconosciuta l’esperienza documentata in base all’Accordo (punto 9.4). Infine, viene specificato il termine di validità della norma transitoria che si richiama al punto 12 dell’Accordo stesso: e cioè che i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 siano incaricati dell’uso delle sole ‘macchine agricole’ dovranno svolgere gli appositi corsi di formazione teorico-pratica entro i successivi 2 anni.

AdA

Fonte: INAIL

Vai alla circolare del Ministero del Lavoro n. 45 del 24 dicembre 2013

Vai all’accordo del 22 febbraio 2012

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