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Norme Tecniche per le Costruzioni: circolare applicativa in Gazzetta Ufficiale

Norme Tecniche per le Costruzioni: circolare applicativa in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella GU Serie Generale n.35 dell’11 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 5, la circolare n.7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, recante “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

Il CSLLPP ricorda che, con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato in GU del 20 febbraio 2018, n. 42, è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.

Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale.

In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non è stato cambiato l'impianto generale e l'articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.

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NTC 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni in Gazzetta

NTC 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni in Gazzetta

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018, le NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018.

Le Norme tecniche, che entreranno in vigore il 22 marzo, sono composte da due parti: decreto (tre articoli più un allegato) e circolare. Il decreto, all’articolo 2, contiene anche le indicazioni sull’applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto: sono ancora applicabili le vecchie NTC del 2008, a progetti affidati e contratti firmati, solo per le opere pubbliche che si concludono entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè entro 22 marzo 2023.

Per le opere private le cui parti strutturali sono ancora in corso di esecuzione o per le quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, è stato depositato il progetto esecutivo, si possono continuare ad applicare le vecchie Norme tecniche per le costruzioni del 2008, fino alla fine dei lavori e al collaudo statico.

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Prevenzione incendi negli uffici, pubblicate le norme tecniche

ufficiPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’Interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Le norme, il cui decreto entrerà in vigore il 23 luglio 2016 potranno essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ovvero: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potranno essere applicate in alternativa a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006.

Per effetto della pubblicazione del decreto vengono contestualmente modificati l‘allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V Regole tecniche verticali al quale viene aggiunto il capitolo «V.4 – Uffici», ancora l’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 nel quale dopo la lettera h) è aggiunta la lettera “i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Il comma 1 dell’articolo 2 ancora del decreto 3 agosto 2015 con l’aggiunta del numero 71 al passaggio seguente: “Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”.

Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015, il documento riporta indicazioni sulla classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo di presenti: OA, OB, OC; massima quota di piani HA, HB, HC, HD, HE), aree di attività – uffici, archivi, affollamento, carico di incendio specifico, apparecchi elettrici elettronici, locali rilevanti per la sicurezza antincendio, altre aree (TA, TM, TO, TK, TT, TZ).

Quindi profili di rischio (metodologia, capitolo G.3), strategia antincendio (misure regola tecnica orizzontale, capitoli V.1 o V.3), reazione al fuoco (GM2, GM3), resistenza al fuoco (capitolo S.2 e Tabella V,4-1), compartimentazione (S.3 e S.6 e tabella V.4-2), gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio (S.6 e tabella V.4-3, UNI 10799 e V.4-4, UNI EN 12845 e V.4-5), vani degli ascensori (tabella S.9-3, capitolo V.3, tipo SB).

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Prevenzione incendi, in vigore da oggi le nuove Norme Tecniche

Prevenzione IncendiEntrano in vigore oggi 18 novembre le nuove norme tecniche in materia di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 139/2006, approvate con il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (G.U. n.192 del 20 agosto 2015).

Il provvedimento, volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, si applica a 34 delle 80 attività individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011: progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc. Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc.

Le nuove norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Me le norme tecniche possono essere utilizzate anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011.

Il ricorso alle nuove norme tecniche resta alternativo all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all’art. 15 comma 3 del D.L.vo 139/2006, e delle già vigenti norme “orizzontali”.

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Accordo CEI-CNI: agevolato l’accesso alle normative tecniche

ceilibroApprofondimento delle conoscenze normative nel settore elettrotecnico e possibilità di aggiornamento costante: la stipula della Convenzione 2015 tra CEI Comitato Elettrotecnico Italiano e CNI Consiglio Nazionale Ingegneri, che fa seguito alla sottoscrizione del protocollo d’Intesa siglato nel gennaio 2014, potrà garantire agli ingegneri italiani una serie di benefici significativi nello svolgimento delle proprie attività nel comparto in questione.

Nel dettaglio, i due soggetti hanno raggiunto un accordo economico, sottoforma di convenzione, grazie al quale gli iscritti agli Ordini avranno l’opportunità di accedere, tramite un apposito abbonamento, alla raccolta completa delle Norme Guide Tecniche CEI a condizioni particolari e più vantaggiose di quelle applicate generalmente.

Il prezzo dell’abbonamento che si basa sul numero degli abbonamenti sottoscritti, spiegano il Direttore Generale del CEI Bacci e il Presidente del CNI Zambrano che hanno firmato la convenzione, è di 45 Euro (più IVA) a fronte di un costo ordinario di 6.050 euro (più IVA), avrà la validità di un anno ed ogni iscritto potrà contare sulla possibilità di richiedere più di un abbonamento, sulla base del numero di attività di cui è titolare o delle eventuali necessità registrate per un singolo esercizio (nel caso di sottoscrizione multipla ciascun abbonamento avrà il prezzo di 45 euro più Iva).

“La presente convenzione tra CEI e Consiglio Nazionale degli Ingegneri – dichiara il Direttore Generale del CEI Bacci – si configura come un’ulteriore importante iniziativa del CEI con l’obiettivo di consentire la massima diffusione delle norme tecniche per i professionisti. La missione del Comitato Elettrotecnico Italiano si concretizza infatti non solo nell’attività normativa in ambito nazionale e internazionale ma, in particolare, nel ruolo sociale di diffusione culturale e di supporto ai professionisti, alle imprese e in generale ai portatori di interesse italiani nello scenario nazionale, regionale europeo e internazionale“.

“La convenzione con CEI sintetizza bene lo spirito di servizio che caratterizza il Consiglio – ha spiegato il Presidente del CNI Zambrano – dopo la stipula dell’accordo con UNI, il CNI dà seguito all’intesa con CEI dello scorso anno favorendo un accesso più efficace all’insieme delle norme dell’ente che consentirà agli iscritti di poter contare su una sorta di “banca dati” di notevole utilità. La normazione tecnica è uno strumento essenziale allo sviluppo delle attività imprenditoriali e la sua conoscenza è decisiva per il miglioramento e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti. L’accordo, che rappresenta l’ennesimo tassello voluto dal Consiglio per favorire lo svolgimento delle attività degli iscritti, qualificando ulteriormente la professionalità degli ingegneri, rappresenta anche uno strumento a garanzia dei cittadini che si rivolgono alla nostra categoria“.

Un’intesa, quella stretta tra CEI e CNI, che aiuterà gli ingegneri ad orientarsi meglio e ad avere un quadro più chiaro sul recepimento di documenti normativi, specie internazionali, che costituiscono uno strumento fondamentale per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea con particolare riferimento al settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni e ai requisiti di qualità e sicurezza dei relativi materiali, apparecchi, macchine, impianti, processi e loro programmi.

Per la sottoscrizione all’abbonamento annuale alle norme CEI è attivo il link  http://webstore.ceiweb.it/cniregistrazione.aspx

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Dall'assemblea nazionale degli ingegneri un forte richiamo al ruolo positivo delle norme tecniche

ing cantiereArmando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, torna a fare il punto sui problemi che assillano la categoria. E lo fa in occasione dell'assemblea nazionale degli ingegneri che si è svolta il 13 novembre a Roma.

Sono numerosi gli aspetti dell'attuale sistema burocratico-amministrativo che, a giudizio di Zambrano, frenano e ostacolano l'esercizio della professione. Una situazione di sofferenza che può essere però superata con uno strumento già esistente: le norme tecniche.
Il leader degli ingegneri mette sul banco degli imputati la lunghezza, la complessità e la farraginosità delle procedure "che impongono passaggi defatiganti, pareri di soggetti a volte non competenti nella materia, passaggi inutili di carte da un ministero all'altro".

Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiama l'attenzione sugli effetti negativi di una eccessiva burocratizzazione. Già nel luglio scorso Zambrano aveva infatti sottolineato il concetto chiave per la ripresa del Paese: la semplificazione. Stesso concetto espresso anche mercoledì, richiamando nuovamente in maniera esplicita il ruolo della normazione tecnica. Contro i tempi lunghi della pubblica amministrazione, la necessità è quella di velocizzare e, appunto, semplificare: "Il riferimento è alla normazione volontaria e, dunque, all'UNI al quale è stata riconosciuta una funzione istituzionale".

Zambrano auspica quindi un allargamento del raggio d'azione dell'UNI, che può passare attraverso un incremento dell'uso - e dunque della funzione - della normazione tecnica volontaria vista come efficace antidoto contro le lungaggini e spesso l'inaffidabilità di una burocrazia soffocante e a volte priva delle necessarie competenze.

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Fonte: UNI

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