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Prorogata al 15 ottobre la scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di Efficienza Energetica

libretto impiantoIl Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico.

Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.

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Allegati: DM 20 giugno 2014

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Impianti termici: pubblicati in Gazzetta il nuovo modello di Libretto d'Impianto e di Rapporto di Efficienza Energetica

gazzetta ufficiale lenteSulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”.

Il decreto definisce:
• il Modello di libretto di impianto per la climatizzazione che dovrà essere utilizzato dall'1 giugno 2014;
• i Modelli di rapporto di efficienza energetica, anche questi da adottare dall'1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto).

Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del D.P.R. n. 74/2013. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.

Per gli impianti esistenti alla data dell'1 giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha messo a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

Il libretto dell'impianto, allegato al decreto 10 febbraio 2014, è costituito da 14 schede che devono essere compilate e aggiornate dal Responsabile che firma (Scheda 1), dall'Installatore (Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), dal Responsabile (con firma 3° Responsabile) (Scheda 3), dal Manutentore (Schede 11, 12), dall'Ispettore (Scheda 13) e dal Responsabile o eventuale 3° Responsabile (Scheda 14).

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso, viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto e lo mette a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Nel secondo caso, è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Scarica i nuovi modelli

Vai al Decreto MiSE 10 febbraio 2014

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