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News

Novità sul DURC on line: circolare INAIL

DURC ONL’INAIL, con Circolare 14 dicembre 2016, n. 48,  illustra le semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva apportante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 . Il decreto ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. In particolare,ora viene previsto che:

  1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia nel sistema dell’INPS viene effettuata nei confronti di INPS INAIL   e delle Casse edili per le imprese classificate ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia,  ma anche  per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, pur non essendo iscritte con i codici dell’edilizia;  le modifiche apportate , infatti, sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile ;
  2. Per quanto riguarda invece la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali, in sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio stesso.

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mb

Fonte INAIL

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Durc on line: dal 1° luglio cambia la verifica della regolarità contributiva

durcL'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.

Nel comunicato diramato dall'Anticorruzione si precisa che la nuova precedura è stata introdotta in ragione dell'espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURCassolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).

Da ultimo l'ANAC fa presente che le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

AdA

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DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva. Pubblicato il decreto con le semplificazioni

durcSulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Dal 1° luglio 2015 sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni, dalla data di effettuazione della verifica, e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori, per ogni gestione. Dal momento che i controlli vanno effettuati dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse edili, ogni impresa con pendenze fino a 450 euro potrà essere considerata regolare.

Saranno abilitati alla nuova procedura per la verifica contributiva on line:

  • i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207( consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori);
  • le SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti e procedenti;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.

Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

AdA

Scarica il Decreto 30 gennaio 2015

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