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Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus su parti comuni degli edifici

L’Enea, nel “Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni”, specifica quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus.

L’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.  

L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva.

Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

Tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti.

Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico.

L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

AdA

Scarica il vademecum ENEA

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Ecobonus e sismabonus: l’Agenzia delle Entrate dispone le modalità per cedere il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 108577 del 8 giugno 2017, indica le modalità di cessione del credito d’imposta per i condomini beneficiari della detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sulle parti comuni di edifici.
 
Nel provvedimento 108577/2017 l’Agenzia si concentra sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva secondo le modalità di legge.

Nel provvedimento 108572, anch’esso del 8 giugno 2017, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
 
I provvedimenti spiegano che i condòmini, anche incapienti, che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e ad altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.

È, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condomino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Il condomino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.

La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

AdA

Scarica il Provvedimento 108572/2017

Scarica il Provvedimento 108577/2017

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Riqualificazione energetica, ristrutturazioni e mobili. Bonus prorogati a dicembre 2016

ecobonus-2016Confermati fino al 31 dicembre 2016 i bonus del 50% sulle ristrutturazioni e i mobili e del 65% per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Sono le misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici sarà prorogata fino al 31 dicembre 2016 con l’attuale aliquota del 65%. Continueranno ad essere detraibili anche le spese per l'installazione di schermature solari.

È previsto anche un intervento straordinario da 170 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli edifici residenziali pubblici. Si tratta di uno stanziamento a favore degli ex Iacp e degli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica, che potranno così avviare lavori di riqualificazione degli alloggi.

L’agevolazione potrebbe essere estesa ai condomìni, dando loro la possibilità di usufruire dell’ecobonus del 65% anche per interventi realizzati dalle ESCO (Energy Saving COmpany), le quali anticipano il capitale necessario per i lavori di riqualificazione energetica, incassano i relativi certificati bianchi e recuperano l’investimento attraverso i risparmi che i condòmini otterranno sulle bollette future.

L’ecobonus riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti e consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che IRES, in misura pari al 65% delle spese sostenute. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
I limiti massimi della detrazione previsti per le diverse categorie di intervento (100.000, 60.000 e 30.000 euro) rappresentano il tetto massimo di risparmio ottenibile mediante la detrazione. Il limite massimo della detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

La detrazione fiscale delle spese per le ristrutturazioni sarà anch’essa prorogata al 31 dicembre 2016 con l’attuale aliquota del 50%. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le dieci rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.
 
Verrà prorogata di un anno anche la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

AdA

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Ristrutturazione alberghi. Arriva il credito di imposta del 30%

hotelPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 7 maggio 2015 che disciplina le modalità di attribuzione del credito di imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica delle strutture turistico-alberghiere.

Le agevolazioni sono previste dal cosiddetto Decreto Cultura emanato il 22 maggio 2014 dal Governo, convertito in legge il 28 luglio 2014, e finalizzato alla tutela del patrimonio culturale italiano e al rilancio del turismo.

L’intervento può contare su uno stanziamento di 220 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno anno dal 2016 al 2019).

Possono accedere alle agevolazioni le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.

Sono considerate strutture alberghiere:

  • gli alberghi
  • i villaggi albergo
  • le residenze turistico-alberghiere
  • gli alberghi diffusi
  • le strutture individuate come alberghiere da specifiche normative regionali

Possono essere agevolate con il credito di imposta le spese sostenute per i seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, miglioramento sismico, realizzazione o integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, sostituzione di serramenti esterni e interni, sostituzione di pavimentazioni)
  • restauro e risanamento conservativo (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio)
  • riqualificazione energetica (interventi sul rendimento globale e sulle strutture opache verticali e orizzontali , sostituzione degli impianti di climatizzazione, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di schermature solari esterne mobili, coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica, installazione di pannelli solari termici, realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico)
  • eliminazione delle barriere architettoniche (sostituzione di finiture, rifacimento di scale, ascensori e servoscala, realizzazioni di bagni e sistemi domotici per disabili, sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità)
  • acquisto di mobili (acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, acquisto di mobili fissi, acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali)

L’importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera.

Ogni impresa potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari al 30%, fino a un massimo di 200.000 euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Le imprese interessate possono presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese. La domanda va inoltrata per via telematica secondo le modalità che saranno definite dal Ministero con un apposito provvedimento.

Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

AdA

Scarica il Decreto 7 maggio 2015

Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

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