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Risparmio energetico: proroga al 30 aprile

 

risparmio energeticoLe imprese ottengono un nuovo slittamento del termine per presentare domande di finanziamento relative alla realizzazione degli impianti di teleriscaldamento e risparmio energetico. La scadenza, adesso, è fissata al 30 aprile prossimo ed ha già subito una proroga, qualche mese fa, passando dal 30 novembre 2011 al 31 marzo di quest’anno. L’incentivo si basa sul sistema dei Certificati Bianchi (meglio conosciuti come titoli di efficienza energetica), che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni nel caso degli impianti di produzione e 15 anni per le strutture abbinate al teleriscaldamento.
Il valore del certificato si calcola nell’ordine dei 100 euro per ogni “Tep”, che equivale al consumo medio annuale di energia di una famiglia media. Ogni certificato bianco viene poi tramutato in contributo economico a favore dell’azienda che realizza piani con l’obiettivo di una maggiore efficienza energetica.

Per ottenere i contributi bisogna costruire impianti che utilizzano la cogenerazione ad alto rendimento, diffusi soprattutto in settori industriali ad elevato consumo di energia termica e nel settore dei servizi annessi a reti di teleriscaldamento urbano.
“Il nuovo regime di sostegno – assicura il ministero dello sviluppo economico – può assicurare un ulteriore potenziamento di questa tecnologia, conseguendo non solo nuovi obiettivi in termini di risparmio energetico, ma anche significative ricadute positive sui settori industriali che consumano l’energia termica e l’energia elettrica prodotta nel proprio ciclo di lavorazione, abbattendo direttamente il costo dell’energia”.
La misura è cumulabile solo con fondi di garanzia, detassazione e altri contributi in conto capitale. Nel caso di impianti entrati in funzione nei periodi compresi tra il primo aprile 1999 e il 7 marzo 2007 o da quest’ultima data al 31 dicembre 2010 sono stabilite condizioni particolari per l’assegnazione degli incentivi.

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Certificazione energetica in Italia: lo stato dell'arte

efficienza energetica tecNel nostro paese il recepimento della Direttiva europea 2002/91/Ce sul “rendimento energetico degli edifici nell’edilizia” ha prodotto un corpus normativo statale e regionale, anche se non ancora esaustivo, certamente significativo in materia di certificazione energetica degli edifici.
Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 inerente l’“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” per la prima volta vengono fissate delle regole riguardanti:

  • la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
  • i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  • le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  • i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
  • la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
  • la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

A tale dispositivo normativo, corretto ed integrato con il D. Lgs n. 311/2006, fa seguito il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 con cui è stato emanato il relativo Regolamento di Attuazione che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs 192/2005. Le prescrizioni introdotte dal Regolamento si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le norme tecniche nazionali UNI/TS 11300. Altre modifiche al D. Lgs 192/2005 sono state apportate con la L. n.133/2008, tra cui quella, introdotta dall’art. 35, con cui venne meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, decisione successivamente oggetto di una formale procedura di messa in mora da parte della comunità europea. Nel luglio 2009 viene pubblicato il D.M. del 26 giugno 2009 inerenti le“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che dopo quattro anni dal primo provvedimento del governo italiano, definisce completamente le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005. Le Linee guida, come esplicitato dall’articolo 3, hanno finalità atte a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/Ce, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Le stesse Linee si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.

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