Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".
Dal 1° luglio 2015 sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni, dalla data di effettuazione della verifica, e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori, per ogni gestione. Dal momento che i controlli vanno effettuati dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse edili, ogni impresa con pendenze fino a 450 euro potrà essere considerata regolare.
Saranno abilitati alla nuova procedura per la verifica contributiva on line:
- i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207( consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori);
- le SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti e procedenti;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.
Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'attestazione SOA.
AdA