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DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva. Pubblicato il decreto con le semplificazioni

durcSulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Dal 1° luglio 2015 sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni, dalla data di effettuazione della verifica, e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Non saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori, per ogni gestione. Dal momento che i controlli vanno effettuati dall’Inps, dall’Inail e dalle Casse edili, ogni impresa con pendenze fino a 450 euro potrà essere considerata regolare.

Saranno abilitati alla nuova procedura per la verifica contributiva on line:

  • i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207( consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori);
  • le SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti e procedenti;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito.

Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

AdA

Scarica il Decreto 30 gennaio 2015

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Albo gestori ambientali: parte la semplificazione

gestori ambientaliSemplificazione amministrativa e qualificazione delle imprese. Sono questi gli obiettivi che l'Albo nazionale gestori ambientali si è prefisso di raggiungere con il nuovo Regolamento di cui al Dm 3 giugno 2014, n. 120 (Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto). Il nuovo decreto ministeriale entra in vigore il prossimo 7 settembre e, dopo 16 anni di vigenza, abroga il precedente Dm 406/98.

Il decreto ministeriale rappresenta un importante punto di arrivo del processo di semplificazione amministrativa posto in essere dall'Albo gestori e rende la relativa funzionalità più armonica con quanto attualmente previsto dalla disciplina in materia di rifiuti, che in tutti questi anni ha subito molte e profonde modifiche.

Sul fronte della semplificazione si registra, ad esempio, il fatto che gli operatori non devono più comunicare le modifiche anagrafiche al Registro imprese; queste, infatti, sono trasmesse d'ufficio e telematicamente dal Registro alla Sezione regionale dell'Albo, che le recepisce entro 30 giorni. Inoltre, è previsto l'accorpamento delle categorie di iscrizione; pertanto le imprese iscritte per il trasporto dei rifiuti non devono iscriversi per il transfrontaliero oppure gli iscritti nelle categorie 4 e 5 possono trasportare i rifiuti da sé stessi prodotti o i Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) senza richiedere altre iscrizioni.

Per garantire nel breve periodo e a livello nazionale l'informatizzazione dell'Albo viene anche disciplinata la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni. Il che consentirà di ridurre ulteriormente i tempi, già brevi, previsti per l'iscrizione e la gestione delle singole pratiche. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa interessata dovrà presentare alla sezione locale dell'Albo un'autocertificazione che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione. L'attestazione di idoneità degli automezzi è redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico dell'impresa, pertanto decade l'obbligo di dimostrarla con perizia redatta e giurata da un professionista.

Tali semplificazioni, in base alla procedura di stima dei costi amministrativi di cui al Dpcm 25 gennaio 2013, hanno evidenziato una eliminazione di costi amministrativi a carico delle imprese pari a 15.554.000 euro.

Sul fronte della qualificazione delle imprese, il nuovo regolamento la persegue anche grazie alle nuove disposizioni in materia di Responsabile tecnico (Rt). Infatti, fino ad ora, la professionalità dell'Rt poteva essere dimostrata (oltre che con il titolo di studio e l'esperienza acquisita) anche mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento dei relativi esami.

Le criticità indotte in molti casi da questa previsione hanno ora condotto l'Albo a prevedere una verifica iniziale della preparazione del candidato e, ogni cinque anni, una verifica ulteriore sull'aggiornamento professionale in base a contenuti, criteri e modalità di svolgimento stabiliti dal Comitato nazionale dell'Albo.

Il regime transitorio di cui all'articolo 26 del Dm 120/14 prevede che:

  • le iscrizioni effettuate al 7 settembre 2014 e le garanzie finanziarie già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le iscrizioni per raccolta e trasporto dei rifiuti avviati al recupero agevolato in essere al 25 dicembre 2010 sono valide ed efficaci fino alla loro scadenza;
  • le domande di iscrizione presentate entro il 7 settembre 2014 sono valide ed efficaci;
  • le disposizioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo entro il 7 settembre 2014 restano valide ed efficaci fino alla emanazione delle altre disposizioni. Il Comitato entro il 6 marzo 2015 detterà le disposizioni per il trasporto dei rifiuti all'interno della laguna di Venezia;
  • restano in vigore i decreti 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 in materia di garanzie finanziarie.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore (26/8/14)

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Semplificazioni per le PMI. Dal 13 giugno 2013 attiva l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUAPubblicato il Dpr 59/2013 che, con l’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), semplifica gli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), consentendo un risparmio annuo pari a 700 milioni di euro.
L'Autorizzazione Unica Ambientale, in base a quanto stabilito dalla Legge 35/2012 sulla semplificazione e lo sviluppo, prevede una sola autorizzazione per le Pmi e gli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere l’AIA.
L’AUA può sostituire fino a sette autorizzazioni. Si tratta dell’autorizzazione sugli scarichi, la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti.
L’AUA va richiesta con un'unica domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, ma sono ammessi tempi più lunghi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Quando sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Se invece sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, lo Sportello Unico per le attività produttive indice entro 30 giorni la conferenza di servizi  e l’autorità competente adotta l’Autorizzazione Unica Ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui vengano richiesti dei documenti integrativi, l’AUA è rilasciata entro 150 giorni.
La nuova procedura semplificata, che entrerà in vigore il 13 giugno 2013, assicura tempi certi. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti entrano infatti in campo i poteri sostitutivi del Ministero dell’Ambiente.

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