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Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Strutture sanitarie: attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni

Disponibile online una nuova pubblicazione realizzata dall'INAIL e destinata al comparto medico-radiologico: il volume "Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni" che fornisce informazioni sulla possibile interazione fra figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi in campo sanitario, in caso di presenza contemporanea di agenti di rischio differenti.

Il Volume mira a far accrescere la consapevolezza degli operatori in merito alle problematiche legate all'approccio alla valutazione del rischio utilizzato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e dallo specialista (l'esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti e l'esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica), al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale.

La Guida parte dalla normativa di riferimento per l'esposizione professionale a radiazioni in ambito sanitario, ed approfondisce poi le diverse figure interessate dalla valutazione del rischio specifico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Analizza poi la gestione dei rischi nei reparti di diagnostica per immagini. Dettaglia anche una procedura per una efficace interazione tra le varie figure professionali coinvolte, suddivisa in diverse fasi: identificazione e organizzazione del sistema; analisi e valutazione dei rischi; pianificazione e attivazione degli interventi; individuazione dei rischi la cui valutazione e gestione risultino condivise fra le diverse figure professionali; sensibilizzazione d'azione; monitoraggio ed audit; riesame e miglioramento.

Nella realtà di diverse strutture sanitarie dislocate sul territorio nazionale, questa interazione fra soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi risulta per nulla armonica quanto piuttosto confusa, in particolare nei reparti di diagnostica per immagini riferiti alla risonanza magnetica dove, spiegano i ricercatori DIMEIL, vige una normativa nazionale specifica, il d.m. del 02/08/1991 e il d.p.r. 542/1994, che non è riportata nel testo unico di salute e sicurezza.

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Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

Sicurezza delle sostanze pericolose nelle strutture sanitarie: guida UNI

È entrata in vigore il 21 giugno 2018 la UNI CEN/TS 17159:2018, specifica tecnica che costituisce Guida alla sicurezza delle sostanze pericolose (CBRNE) nelle strutture sanitarie.

In particolare, riguarda sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari o esplosive (ad alto rischio), come quelle riportate nel piano d'azione CBRN dell'UE, che sono utilizzate all'interno di strutture sanitarie (HCF); copre il ciclo di vita di tali sostanze all'interno del piano di controllo della HCF.

UNI precisa che la specifica tecnica si applica anche nelle situazioni in cui l'assistenza sanitaria è fornita in luoghi lontani dalla normale ubicazione della HCF.
Fornisce inoltre una guida a tutte le parti interessate responsabili di ogni fase del ciclo di vita delle sostanze CBRNE all'interno della HCF, quali personale amministrativo, personale addetto alla gestione delle strutture, personale addetto alla logistica ed ai trasporti, personale medico, personale addetto alla gestione dei rifiuti, personale addetto alle pulizie e personale di sicurezza, nonché i visitatori e gli appaltatori che lavorano nei locali della HCF.

La UNI CEN/TS 17159:2018 può essere applicata come parte di un generico sistema di gestione come la EN ISO 9001, EN ISO 22301, ISO 22320 ed eventualmente la ISO 28001. Non si applica ai problemi di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'uso corretto ed improprio di tali sostanze.

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Prevenzione incendi strutture sanitarie: pubblicata una correzione al Decreto 19 marzo 2015

ospedale prevenzione incendiÈ stato pubblicato in Gazzetta (GU Serie Generale n.123 del 29/05/2015) un comunicato relativo al decreto del 19 marzo 2015, recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002».

Con la pubblicazione del comunicato vengono apportate correzioni al D.M. 19/3/15: alla tabella 4 (valori di “C” - numero di posti letto complessivi), dell'Allegato III (Sistema di Gestione della Sicurezza Finalizzato all'Adeguamento Antincendio), nella prima riga, sesta colonna, dove è scritto: «oltre 1000 fino a 15000», leggasi «oltre 1000 fino a 1500» e nella prima riga, settima colonna, della medesima tabella 4, dove è scritto «oltre 15000» leggasi «oltre 1500».

I valori di C concorrono, insieme al valore B (altezza antincendio) e valore A (superficie del compartimento), a definire il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento.

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16 giugno 2015. Seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione"

antincendio strutture sanitarieIl 16 giugno 2015 dalle ore 14:00, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno 2, si terrà un seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e dal Formedil Campania.

Con l’entrata in vigore del DM 19/3/2015, inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", si sono modificate ed aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, introdotta con il decreto 19 marzo 2015, sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

L'evento è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011.

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

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16 giugno 2015. Seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione"

antincendio strutture sanitarieIl 16 giugno 2015 dalle ore 14:00, presso la Camera di Commercio di Napoli, in Via S. Aspreno 2, si terrà un seminario su "Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie. Dal progetto alla costruzione e gestione".

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa, è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal CFS - Centro Formazione e Sicurezza di Napoli e dal Formedil Campania.

Con l’entrata in vigore del DM 19/3/2015, inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", si sono modificate ed aggiornate le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi, introdotta con il decreto 19 marzo 2015, sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

L'evento è valido per 4 ore formative ai fini dell'aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011.

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.

Si segnala che è obbligatoria la registrazione utilizzando esclusivamente il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri.

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Strutture sanitarie pubbliche e private: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica di prevenzione incendi

ospedale estintoreIn Gazzetta Ufficiale (del 25 marzo 2015, n. 70), è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto entrerà in vigore il 7 aprile prossimo.

Il DM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 1000 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:

  • le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
  • le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

 

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DM 19/3/2015 che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.

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