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Sicurezza degli impianti elettrici, dal Cnpi la Linea guida su verifiche e controlli

Sicurezza degli impianti elettrici, dal Cnpi la Linea guida su verifiche e controlli

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Cnpi) ha reso disponibile la linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08” elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del consiglio nazionale in carica dal 2013 al 2018.

L’obiettivo della linea guida è duplice: da un lato si rivolge al datore di lavoro indicandogli le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza. Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto indica il dm 37/08 la manutenzione degli impianti elettrico è un obbligo di legge stabilito per tutti i proprietari, i responsabili e gli amministratori di impianti elettrici.

Dall’altro lato, invece, si rivolge al professionista offrendo uno strumento concreto per effettuare l’analisi dei rischi e redigere il documento di valutazione del rischio elettrico, così come prevede il testo unico per la sicurezza (d.lgs. 81/08), in particolare fornendogli la documentazione di supporto per i propri clienti.

La linea guida si prefigge anche l’obiettivo di diventare uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

AdA

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Controlli semplificati sugli impianti termici. Nuova tempistica per le verifiche

Verifiche periodiche attrezzatureCambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 – in vigore dallo scorso 12 luglio – e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge. Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta. Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato. Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza. Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi. Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione. Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni. Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile. Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità. Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei. Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile. Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261 (di S.R. e M.C.V.)

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