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Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

Concorso Creative Clusters, selezione di idee innovative nei settori design e moda.

Moda DesignCampania Innovazione, ente strumentale della Regione Campania per la promozione della ricerca e l’innovazione, ha bandito il concorso Creative Clusters in design e moda. Si tratta di un concorso di idee imprenditoriali innovative nel settore dell’energia. Idee che verranno supportate economicamente e professionalmente al fine di svilupparle in forma di start-up.
L’obiettivo è selezionare i giovani talenti nel settore della moda e del design per accompagnarli in un percorso di valorizzazione dei loro progetti insieme a imprese del settore.
Possono partecipare le persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 18 anni di età.
Possono presentare idee innovative i seguenti soggetti:

  • ricercatori/assegnisti di ricerca/dottorandi di Università ed Enti di ricerca interessati a valorizzare i risultati delle proprie ricerche attraverso la costituzione di uno spin-off;
  • imprenditori interessati a diversificare la propria attività con l’obiettivo di creare una nuova impresa;
  • persone fisiche, singole o in raggruppamento, che siano maggiorenni ed interessate a promuovere e a realizzare un’idea imprenditoriale innovativa.

Non è ammessa la partecipazione con più idee progetto, né singolarmente, né in raggruppamento.
Una commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute farà uno screening delle idee di business e startup, individuando un numero massimo di 10 proposte.
I progetti selezionati prenderanno parte ad un percorso, costituito da 5 laboratori creativi e/o incontri con stilisti e designer tra i più importanti in Italia e all’estero.
Usufruiranno inoltre di almeno un incontro settimanale con un tutor di Campania Innovazione e, ad essi, saranno destinati percorsi di coaching/mentoring attraverso l’incontro tra imprese del settore, mature ed esperte, e proponenti, per il trasferimento di competenze ed esperienze agli stessi.
Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura a partire dal giorno 11 ottobre 2013 entro le ore 16.00 del 15 novembre 2013.

Scarica la documentazione

AdA

Fonte: campaniaeuropa.it

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Attività professionali non regolamentate. Dall’UNI una nuova norma.

PROFESSIONI NON REGDopo naturopati, osteopati, chinesiologi, fotografi, comunicatori ecc... sono state ora definite le caratteristiche degli operatori del settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT).
La norma  UNI 11506  definisce i requisiti relativi all'attività professionale delle figure che operano in ambito ICT indipendentemente dalle modalità lavorative e dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilendo i requisiti fondamentali per l'insieme di conoscenze, abilità e competenze che le contraddistinguono.
La norma non solo si inserisce perfettamente nel discorso della legge n.4 del gennaio 2013 sulle professioni non regolamentate ma va anche oltre perché definisce un sistema di riferimento quadro intorno alla professione dell'ICT. Infatti anche l'Ordine degli Ingegneri, che fa parte del sistema ordinistico italiano, si è mostrato interessato e ha partecipato ai lavori di elaborazione della norma.
La nuova UNI 11506 non entra nel merito delle singole professioni, ma ha uno spettro d'azione molto ampio ed è applicabile sia all'esperto di sicurezza informatica sia all'esperto di sistemi operativi, sia allo sviluppatore di “app” o, più semplicemente, a colui che installa i computer in azienda.
La norma stabilisce le metodologie con le quali descrivere la professionalità e successivamente definisce 36 tipi di competenze generali che sono di riferimento per tutto il settore ICT.

mb

Fonte UNI

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Antincendio. Pubblicata la nuova edizione della UNI 9795

antincendio 1Disponibile la nuova edizione della UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”, norma di riferimento del settore e richiamata dal recente “Decreto impianti”, DM 20 dicembre 2012.
Il documento prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o sistemi di protezione (sia di tipo attivo sia di tipo passivo) installati negli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
In considerazione del rapido sviluppo della tecnologia in questo settore si è ritenuto opportuno avviare una significativa revisione del testo.
Sono stati, pertanto, aggiornati molti criteri di installazione, inserendo tra l’altro indicazioni per:i rivelatori lineari di tipo resettabile;

  • il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati per quegli ambienti ove non si abbia circolazione d’aria forzata;
  • il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei soffitti con travi;
  • il corretto posizionamento in altezza dei rivelatori lineari (ponendo anche un limite al di sotto del quale non è possibile porre il rilevatore);
  • i coefficienti di maggiorazione da applicarsi nei locali, nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti degli ambienti con circolazione d’aria elevata.

Il lavoro di revisione, è stato svolto dal gruppo di lavoro “Sistemi automatici di rivelazione di incendio” operativo nell’ambito della Commissione UNI  “Protezione attiva contro gli incendi”.

mb

Fonte UNI

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Cogenerazione. In arrivo una norma UNI

COGENL'Ente federato CTI-Comitato Termotecnico Italiano ha elaborato il progetto E0204C580 "Unità di cogenerazione e indici caratteristici", che sostituisce la norma UNI 8887 del 1987.
Il documento definisce l'unità di cogenerazione e gli indici caratteristici atti ad individuare le prestazioni energetiche ed ambientali delle unità di cogenerazione (gli indici caratteristici non sostituiscono gli indici definiti per il rispetto degli obblighi di legge, ma rappresentano un valido supporto alla valutazione dell'effettivo risparmio energetico di progetti di cogenerazione presso clienti finali).
La futura norma si applica ad ogni unità di cogenerazione indipendentemente dalla sorgente energetica, dalla taglia delle potenze termiche ed elettriche, dai settori di appartenenza dei produttori e degli utilizzatori (industriale, servizi, residenziale, agricolo, ecc.).
Si applica anche nei casi connessi a quanto segue:

  • capitolati per l'offerta e l'ordinazione;
  • collaudo e accettazione;
  • garanzie prestazionali;
  • criteri di valutazione tecnico/economica degli impianti.

Il progetto è in fase di inchiesta pubblica finale sino al 3 dicembre prossimo.

Per scaricare il testo integrale del progetto e inviare eventuali commenti è possibile consultare le apposite pagine online sul sito internet dell’UNI.

mb

Fonte UNI

 

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Sicurezza alimentare: UNI adotta le specifiche della serie ISO TS 22002

SIC ALIM 22000Si è appena conclusa la fase di inchiesta pubblica preliminare relativa all'adozione delle parti 2 e 3 della ISO TS 22002 sul tema della sicurezza alimentare. In particolare le due specifiche tecniche – che saranno a breve adottate dall'UNI – trattano i programmi di prerequisiti sulla sicurezza alimentare e si applicano rispettivamente al settore della ristorazione e a quello dell'agricoltura.

"Le ISO TS 22002 – spiega Gianni Di Falco  (coordinatore del gruppo di lavoro "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare") – rappresentano lo sforzo fatto dall'ISO per cercare di fornire elementi di specificità su quelli che sono gli elementi e le procedure fondamentali che devono essere un prerequisito all'interno dei sistemi di sicurezza".

Queste due norme avranno sicuramente un impatto importante nel nostro Paese sia dal punto di vista della conoscenza, in quanto – come si è detto – definiscono i requisiti di base della sicurezza alimentare comuni a tutti i tipi di aziende, sia perché vanno a impattare su due ambiti rilevanti: il vasto mondo della ristorazione (sia commerciale che collettiva) e dell'agricoltura che – dal punto di vista della sicurezza alimentare – è sempre stato un settore poco normato.

 

mb

 

Fonte UNI

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Sistemi di Gestione. Nuova norma sui rapporti di Audit

AUDITLa credibilità della certificazione è determinata da molteplici fattori e fra questi gioca un ruolo importante anche il rapporto di audit: la mancanza di pertinenti informazioni nel rapporto può portare a una diminuzione di credibilità nel lavoro del gruppo di audit e nello stesso processo di certificazione.
I clienti degli organismi di certificazione si aspettano dall'audit informazioni aggiuntive quali l'identificazione e il riconoscimento dei punti di forza e di debolezza, delle aree critiche, nonché delle opportunità di miglioramento, per poter identificare le modalità per accrescere l'efficacia e l'efficienza dei loro Management System (MS).
È stato pertanto avvertito il bisogno di rafforzare la certificazione di terza parte attraverso ulteriori strumenti oltre a quelli esistenti (norme 17021 e 19011 che prescrivono già elementi sul contenuto del rapporto di audit) per fornire dei requisiti relativamente ai fattori chiave che impattano sulla credibilità della certificazione.
Lo strumento su cui, in ambito ISO, si è trovato il consenso è la UNI CEI ISO/IEC TS 17022. Si tratta di una specifica tecnica che appartiene al corpo normativo della serie EN ISO/IEC 17000, elaborate dall'ISO/CASCO (Conformity Assessment Committee), Comitato che ha il compito di sviluppare le norme per valutazione della conformità e per la sua armonizzazione.
La 17022 fornisce i requisiti e le raccomandazioni per il contenuto di un rapporto di audit di 3a parte per la certificazione di un MS che soddisfa le esigenze e le aspettative delle parti interessate (clienti dell'audit, organismi di certificazione e di accreditamento, altri potenziali utilizzatori). La 17022 è articolata in requisiti di base, che sono quelli contenuti nella 17021, e in requisiti supplementari e raccomandazioni che precisano e dettagliano i requisiti di base.

mb

Fonte UNI

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Una mela al giorno, meglio Annurca

MelaAnnurcaUna dieta ricca in frutta fresca e vegetali, dall’elevato contenuto in antiossidanti, esercita un effetto benefico in diverse condizioni patologiche, incluse quelle del canale alimentare, contrastando gli effetti dello stress ossidativo. Soprattutto, la mela Annurca, tipica della Campania e conosciuta dai tempi di Plinio il Vecchio (“Mala Orcula” nella sua NaturalisHistoria), e in particolare un suo estratto ricco in polifenoli antiossidanti, previene il danno gastrico da antiinfiammatori non steroidei lasciando inalterati i fisiologici livelli di secrezione acida gastrica. È il risultato importantissimo al quale è giunto Marco Romano, associato del Dipartimento medico chirurgico di Internistica clinica e sperimentale della Seconda Università di Napoli, che ha condotto uno studio sugli “Effetti benefici della mela Annurca nell’apparato digerente”, in collaborazione con la Baylor University di Dallas, in Texas. “Riguardo alla mela Annurca - dice Romano -, lo stesso estratto esercita un significativo effetto anticarcinogenetico in modelli sperimentali di cancro del colon. È possibile quindi ipotizzare che una dieta ricca in mela Annurca e/o suoi derivati ad azione antiossidante possa trovare un impiego nella prevenzione di patologie sia infiammatorie che neoplastiche dell’apparato gastrointestinale”.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Stop al certificato energetico senza la revisione. Le condizioni di validità dell'Ape

APE Attestato Prestazione EnergeticaLe prestazioni, in termini di efficienza, dell'impianto termico di un edificio (sia per la climatizzazione che per l'acqua calda sanitaria) passano anche al vaglio dell'Ape, l'attestato di prestazione energetica, che deve essere rilasciato in caso di costruzione, ristrutturazione o cessione a titolo oneroso (affitti o compravendite) di un immobile. L'attestato fotografa, infatti, fra i vari parametri, anche le performance dei sistemi termici e decade nel caso in cui non siano effettuate, in modo corretto, tutte le operazioni di manutenzione e controllo.
A disegnare le modalità di rilascio e regolamentazione delle targhe verdi dei fabbricati non è, questa volta, il Dpr 74/2013. Bensì il Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013 (in vigore dallo scorso 4 agosto) e che a sua volta agisce, modificandolo, sul Dlgs 192/2005.
La disciplina chiarisce che l'Ape – che è valido dieci anni – è un documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. A sua volta, la prestazione energetica, dipende dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio: fra questi c'è la climatizzazione invernale o estiva e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. La prestazione dell'impianto termico, dunque, è uno degli elementi fondanti per compilare l'Ape e definire la classe energetica in cui rientra l'edificio.
Non solo: la legge 90 specifica anche che la validità temporale massima del'Ape è subordinata «al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici del l'edificio, in particolare per gli impianti termici». Tradotto in parole semplici: se l'apparato di riscaldamento e climatizzazione o di produzione dell'acqua calda non è manutenuto a dovere, decade anche la targa dell'edificio.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261

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Controlli semplificati sugli impianti termici. Nuova tempistica per le verifiche

Verifiche periodiche attrezzatureCambia il calendario dei controlli sugli impianti termici. Il Dpr 74/2013 – in vigore dallo scorso 12 luglio – e diluisce scadenze, adempimenti e doveri. Con effetti positivi sia per i privati, che devono effettuare le revisioni, sia per gli enti pubblici, incaricati di sovrintendere al rispetto della legge. Tuttavia, il principio alla base del nuovo regolamento, che abroga parzialmente il Dpr 412/1993 e riscrive le modalità di verifica e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda, va nella direzione opposta. Così come richiesto dalle direttiva europea 2002/91/Ce e 2010/31/Ue (a cui alla fine il nostro Paese si adegua, sanando una procedura di infrazione), se da una parte c'è una maggiore semplificazione, dall'altra il nuovo testo definisce un quadro più chiaro dei compiti e disegna un meccanismo di verifica virtuoso, mirato a individuare e punire chi non rispetta le regole. Dunque prima di procedere all'accensione degli impianti è opportuno verificare cosa è cambiato. Il decreto, innanzitutto, fissa per gli ambienti limiti di temperatura (calcolati sulla media ponderata dei valori). D'inverno i termosifoni non dovranno superare i 20° C per le abitazioni e i 18° C per gli immobili industriali e artigianali, con un massimo di due gradi in più di tolleranza. Nei mesi estivi (e questa è una novità introdotta dal Dpr 74/2013), il termostato non potrà invece andare al di sotto dei 26° C, anche in questo caso con due gradi di tolleranza. Restano invariate le fasce orarie giornaliere entro cui sarà possibile accendere i termosifoni nei mesi freddi. Il calendario termico varia a seconda della zona di residenza: i Comuni sono suddivisi in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base alle temperature medie registrate in ciascuna località durante l'anno. A fronte di esigenze particolari e comprovate, sarà comunque lasciata libertà di deroga ai Comuni. Numerose inoltre le deroghe alla suddivisione in fasce orarie: ad esempio, anche per chi ha già installato in casa la termoregolazione. Il decreto 74 disegna una nuova tabella delle periodicità. Il termine per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, è fissato ogni due anni, mentre prima era annuale. Così anche per le caldaie alimentate a gas (le più diffuse), la revisione deve avvenire ogni quattro anni. Novità anche per le ispezioni, a carico dell'amministrazione pubblica, per verificare il corretto funzionamento del sistema rispetto all'efficienza e al contenimento dei consumi. Per gli impianti a metano o gpl tra i 10 e i 100 Kw e per quelli di raffrescamento tra 12 e 100 Kw non è infatti più necessario l'intervento dell'ente pubblico, ma sono sufficienti i rapporti redatti dal manutentore o dal terzo responsabile. Tutto questo, però, non implica una generale deroga agli obblighi normativi. Se diminuiscono le verifiche sul campo, la soglia di attenzione non si abbassa. Anzi, il Dpr stabilisce, per gli impianti termici sotto i 100 kW, l'obbligo (in carico al tecnico che effettua la verifica) di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere inviato «prioritariamente in via informatica» alle autorità competenti. Il documento certifica il funzionamento dell'impianto e consente la creazione di una sorta di «catasto» degli impianti. Le verifiche dell'ente pubblico scatteranno così in maniera più mirata, soprattutto verso quegli impianti che saranno sprovvisti di rapporto di controllo o per cui siano emerse criticità. Gli impianti sono inoltre da controllare periodicamente (anche qui a carico di chi ha la responsabilità dell'impianto) sotto l'aspetto del contenimento del consumo energetico e del buon funzionamento. Il compito può essere espletato solo da ditte abilitate. La periodicità e il tipo di verifiche da effettuare sono stabilite dai libretti di istruzione forniti dal l'impresa installatrice o dal fabbricante dei componenti o dalle norme Uni e Cei. Gli impianti per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria devono, inoltre, essere muniti di libretto di impianto, che deve essere sempre aggiornato e consegnato in caso di trasferimento del l'immobile. Se a livello nazionale la normativa è ridisegnata, in molte Regioni si opera sulla base di leggi regionali, che, in alcuni casi, hanno già recepito la direttiva 2002/91/Ce. Il decreto invita le Autonomie a uniformarsi, ma nelle more dell'adeguamento bisogna tenere conto anche della disciplina vigente a livello locale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 261 (di S.R. e M.C.V.)

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