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Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2017

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2017

L'INPS comunica che il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2017 ha confermato per l'anno 2017 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

La circolare INPS 1° settembre 2017, n. 129 comunica che il beneficio consiste in una riduzione, nella misura del 11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana in aziende classificate nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, e nel settore dell’artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Per poter fruire delle riduzioni contributive i datori devono inviare le domande tramite servizio online entro il 15 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UNIEMENS con competenza fino al mese di dicembre 2017.

AdA

Scarica la circolare INPS 1 settembre 2017, n. 129

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Modello OT24 di riduzione del tasso INAIL. Il 28 febbraio scade il termine di presentazione

riduzione tariffa inailIl prossimo 28 febbraio scadrà il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso di premio. L’istanza potrà essere presentata, entro tale termine, dalle aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro rispetto a quanto previsto dal dlgs 81/2008 e smi.

Le condizioni per l’ammissione al beneficio sono:
- lo svolgimento di almeno biennio completo di attività;
- l’adozione delle misure migliorative entro il 31 dicembre 2015;
- l’indicazione degli interventi effettuati atti a raggiungere almeno il punteggio di 100;
- regolarità contributiva alla data di trattazione della domanda da parte dell’INAIL.

La riduzione viene applicata in base al numero dei lavoratori che esposto sul modello 20SM di notifica del tasso 2016.

AdA

Info e documentazione

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Settore dell’edilizia: riduzione contributiva INPS per l’anno 2015

inpsLa Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 comunica che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le aziende del settore dell’edilizia potranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, istanza finalizzata alla riduzione contributiva applicabile sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, con accesso al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

I destinatari dell’agevolazione contributiva sono i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura rispetto all’anno 2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti aventi diritto, vai alla circolare n. 75 del 10 aprile 2015

Vai al messaggio INPS 5336 del 17/08/15

AdA

Fonte INPS

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Riduzione contributiva in agricoltura

contributi agricolturaL’Inail comunica che a partire dal 3 giugno, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

In particolare, l’accesso al beneficio è subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali le aziende devono:

  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
  • dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;
  • non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di fruire della riduzione del premio, le aziende interessate dovranno inviare entro il 3 luglio 2014 ed esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico predisposto per la presentazione delle domande, la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti.

Scarica l’istruzione operativa

AdA

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Sicurezza, tempi più lunghi per lo sconto sui contributi

campi-agricoliINAIL Riaperti i termini per l`invio delle domande: scadenza al 15 ottobre

Marcia indietro dell`INAIL per l'applicazione della riduzione contributiva per l`assicurazione dei lavoratori agricoli. Scatta, infatti, la riapertura al 15 ottobre 2013 del termine unico per la presentazione on line delle relative istanze per gli anni dal 2008 al 2013. Lo precisa l'INAIL con la circolare n. 35 del 23 luglio 2013. Esaminiamo nel dettaglio il predetto beneficio sulla scorta della suddetta circolare 35/2013. Tutto ruota sull`articolo 1, comma 60, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 (protocollo del Welfare). Questa norma stabilisce che, con effetto dal primo gennaio 2008, l`INAIL applichi una riduzione, in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di curo. Si tratta di un beneficio destinato a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e, quindi, la crescita della cultura della prevenzione nel settore agricolo, mediante il sostegno delle aziende che si impegnano su questo fronte per diminuire il livello degli infortuni sul lavoro. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all`INPS ai fini dell`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza dei requisiti fissati dalla predetta normativa.

Applicazione della riduzione per le annualità pregresse dal 2008 al 2011.

Con circolare n. 61 del 9 novembre 2012, l`INAIL ha dettato apposite istruzioni con particolare riferimento alle domande da proporsi per il 2012, disponendo anche in merito alle annualità pregresse. Coerentemente con le indicazioni fornite ultimamente dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l`accesso al beneficio per le annualità è subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali le aziende devono:

  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  • essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all`INPS attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
  • dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
  • non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento. Il biennio di riferimento è quello che precede, immediatamente, l` annualità di riferimento dello sconto. Sono, perciò, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni denunciati sia a seguito di certificato medico sia di denuncia del datore di lavoro. La presenza di infortuni in itinere o di infortuni in franchigia ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso, nel biennio si configura l'ipotesi dell'infortunio denunciato) non esclude l`applicabilità della riduzione. Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione e accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto;
  • non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all` articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in mate- ria di salute e sicurezza sul lavoro. Questo requisito, dichiarato dall’azienda al momento della presentazione dell`istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte dell`INAIL, d’intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.

In particolare, per le annualità 2008-2011 il modello di domanda semplificato predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali, prevede:

  • la dichiarazione di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all` accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
  • la dichiarazione di aver assolto, sui luoghi di lavoro e nei periodi interessati dalla domanda, agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la dichiarazione di non aver registrato infortuni nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda e di non aver subìto provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o sanzionatori conseguenti la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda stessa.

Le domande contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti dovranno pervenire entro la data del 15 ottobre 2013.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore - Agrisole - 6-12/09/13 - G.R.

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