fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Efficienza energetica. Ape da aggiornare quando cambia la prestazione, anche se il documento non è scaduto

Anche se l’appartamento era già dotato di un attestato di prestazione energetica (Ape), il documento risulterà superato nel caso in cui siano state eseguite opere (anche la semplice sostituzione degli infissi) di portata tale da modificare la prestazione energetica generale. Aggiornare il documento a fine lavori è un obbligo a seconda della effettiva necessità: ad esempio, se deve essere inviata o prodotta una pratica all’Enea per la detrazione del 65% o se c’è necessità di cessione dell’immobile o di locazione.

Il modello su cui va redatto il documento è quello previsto dai decreti approvati il 26 giugno 2015 in vigore dal 1° ottobre del medesimo anno. L’Ape si compone di cinque pagine, vale dieci anni, deve essere sviluppato da un professionista abilitato e tiene conto della climatizzazione invernale e della produzione di acqua calda sanitaria, della climatizzazione estiva e della ventilazione meccanica (laddove presenti). Per gli edifici terziari rientrano nella verifica l’illuminazione e i servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi).

Due le parti di cui si compone il certificato: una più generica, di facile comprensione per il cittadino, con i dati dell’unità immobiliare esaminata, la classe energetica, l’indice di prestazione energetica globale sia per l’energia prodotta da fonti non rinnovabili (quella che conta ai fini della determinazione della classe stessa) che da fonte rinnovabile, le indicazioni per migliorare l’efficienza del fabbricato. Una seconda parte, più tecnica, è destinata a raccogliere informazioni per gli addetti ai lavori.

La performance complessiva dell’immobile viene indicata con lettere che vanno dalla classe A (quella che presenta l’indice di prestazione più basso e quindi minori consumi) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi sono dieci: i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni , da A4 (il più efficiente) ad A1. È prevista la possibilità di indicare come “edificio a energia quasi zero” quello dotato di fonti energetiche rinnovabili e caratterizzato da una altissima efficienza energetica.

Le verifiche sugli Ape scattano d’obbligo su almeno il 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, più la segnalazione all’Ordine per provvedimenti disciplinari. Se manca l’Ape per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati in modo significativo, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da tremila a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo.

AdA

fonte Sole24Ore 335/17

Leggi tutto...

Attestato di Prestazione Energetica. Disponibile il software Docet di Enea

docet eneaL’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha reso disponibile la versione BETA del Software DOCET per il calcolo delle prestazioni energetiche e la redazione dell’APE di edifici residenziali esistenti con superficie al di sotto dei 3000 m2.

Il software nasce dalla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze, definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti, in modo semplice e riproducibile.

Lo strumento, infatti, si contraddistingue per l’elevata semplificazione dei dati in input e la Riproducibilità delle analisi, senza tuttavia rinunciare all’accuratezza del risultato.

AdA

Approfondisci

Scarica il software DOCET

Leggi tutto...

Attestato energetico: il 1° ottobre il nuovo APE

apeLa Conferenza Unificata Stato Regioni del 18 giugno 2015 ha sancito l’intesa sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che sostituirà il DM 26 giugno 2009 e disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015.

Il nuovo attestato di prestazione energetica, la cui validità sarà di 10 anni e sarà unico per tutto il territorio nazionale, prenderà in considerazione anche le prestazioni per il raffrescamento estivo, oltre che per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

La validità massima di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione periodiche degli impianti tecnici e in particolare di quelli termici «comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2003, n.74». In caso di inadempienza, «l’Ape decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata». I libretti di impianto vanno allegati all’Ape (in formato cartaceo o elettronico). Indipendentemente dal periodo di vigenza, l’Ape deve essere aggiornato in occasione di «ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».

Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

Le classi energetiche previste passano da sette a dieci, che andranno dalla G (peggiore) alla A4 (migliore), determinate in funzione del rapporto fra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento.

Nell’APE, inoltre, dovranno essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape. Enea dovrà anche fornire una analisi statistica sul costo medio della redazione degli attestati.

Solo nel caso di edifici residenziali esistenti di superficie fino a 200 mq è possibile applicare il calcolo semplificato attraverso il software gratuito dell’Enea Docet, opportunamente aggiornato (entro il 1 ottobre).

Possono redigere l’Ape tutti i soggetti indicati dal Dpr 75/2013. Si va dalle Esco ai tecnici qualificati, singoli o associati. Possono redigere gli Ape anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia. Possono infine stilare l’Attestato anche «gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso» Accredia, cioè l’organismo nazionale italiano di accreditamento. La sottoscrizione con firma digitale dell’Ape «ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Entro 15 giorni dalla trasmissione dell’Ape, il soggetto certificatore deve consegnare l’Ape al richiedente.

AdA

Scarica la bozza

Leggi tutto...

Prestazioni energetiche edifici, le nuove norme UNI/TS 11300-1 e 2

ape-attestato-prestazione-energetica-edificiCome anticipato in aprile, sono state pubblicate dall’UNI, Ente Italiano di Normazione, le nuove norme UNI/TS 11300, parte 1 e 2, sulle prestazioni energetiche degli edifici su cui si basa la metodologia di calcolo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica.

Dalla data di pubblicazione (2 ottobre 2014) entra in vigore la nuova metodologia di calcolo, che apporta notevoli variazioni rispetto alla versione precedente.

Tra le maggiori novità introdotte dalle norme tecniche c’è una notevole riduzione dei dati per cui è possibile utilizzare valori precalcolati al posto di quelli rilevati in campo e/o a progetto. In particolare, questo aspetto tocca il calcolo dei ponti termici: a causa della sempre maggiore importanza che assume la presenza dei ponti termici, soprattutto nell’ottica di avere sul mercato sempre più edifici con involucri ad elevate prestazioni energetiche, non è più consentito l’utilizzo di maggiorazioni percentuali in sostituzione del calcolo analitico.

Inoltre, se i certificatori vogliono avvalersi, nel caso di edifici esistenti, della determinazione semplificata della trasmittanza termica, basata sull’abaco delle strutture murarie più diffuse in Italia, devono far riferimento ad una terza norma tecnica: la nuova UNI TR 11552:2014, l’“Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.

La nuova metodologia di calcolo, a fronte di un maggior numero e dettaglio di dati di input, è in grado di fornire un risultato maggiormente accurato in termini di calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione degli edifici. Variano in modo sostanziale, infatti, le procedure di calcolo delle dispersioni termiche per ventilazione e degli apporti interni e solari.

In particolare, la portata d’aria di ventilazione è calcolata applicando un fattore di correzione alla portata minima necessaria a garantire una qualità dell’aria interna accettabile (sulla base di quanto richiesto dalla norma tecnica UNI 10339). Si segnala che nel caso degli edifici residenziali tale variazione procedurale non porta a sostanziali variazioni nei risultati di calcolo.

Inoltre viene introdotto il calcolo del fabbisogno di energia termica latente (connesso al contenuto di energia immagazzinato dal vapore presente nell’aria di ventilazione/infiltrazione e prodotto da sorgenti interne quali le persone e le apparecchiature), di cui non si teneva conto nella versione precedente delle norme.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN, DIN, BSI, AFNOR, ecc.).

AdA

 

Leggi tutto...

Attestato energetico. Pagella sui consumi anche per chi affitta

Attestato EnergeticoLe novità che il decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha apportato nella materia della prestazione energetica degli edifici e della sua incidenza nella contrattazione immobiliare sono assai importanti.
In sintesi, il decreto 63/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).

Inoltre, la nuova legge prescrive che il proprietario, quando inizia la trattativa per vendere o locare un alloggio, deve rendere disponibile l'Ape alla sua controparte, alla quale l'attestato va fisicamente consegnato alla conclusione della trattativa (e cioè ad esempio quando si stipula il contratto preliminare).
Se fino a qui è tutto abbastanza chiaro, meno chiare (e, a prima lettura, apparentemente inestricabili) erano due fondamentali questioni:

- come si dovessero predisporre gli Ape dal 6 giugno 2013 in avanti nelle Regioni (e Province autonome) che non avessero legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici;

- se, nelle Regioni che invece abbiano legiferato, per redigere gli Ape si potessero applicare le leggi locali o se esse si dovessero considerare travolte dalla legge nazionale.

Il primo punto è oggi chiarito dalla nota n. 16416 del 7 agosto 2013 del ministero per lo Sviluppo economico, nel senso che l'articolo 4 del Dl 63/2013 demanda a un futuro regolamento la definizione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica; l'articolo 9 del Dl 63/2013 dispone che, fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti; l'articolo 13 del Dl 63/2013 abroga il Dpr 59/2009 a far data dall'entrata in vigore del futuro regolamento.
In sostanza, nelle Regioni "non legiferanti" l'Ape si redige come si redigeva l'Ace (nemmeno importa che i nuovi certificati siano ancor oggi denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze). Pertanto, ad esempio, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. L'unica cosa che seriamente cambia è che l'Ape/Ace rilasciato oggi è (anche se il certificato non lo espliciti espressamente) qualificato dalla legge come una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" del certificatore che lo firma, il che comporta la sua responsabilità penale.
Sul secondo punto le complicazioni apparivano colossali, perché non solo la materia è aggrovigliata in sé (si "mischiano" infatti norme di contenuto prettamente giuridico con norme estremamente tecniche ed è assai difficile padroneggiare questi due "mondi"), ma anche perché c'è da "gestire" la complessità dell'incrocio tra normativa statale e leggi regionali e, pure, l'intervento di leggi statali successive a leggi regionali già vigenti e, infine, la conformità di tutta questa normativa alla direttiva Ue cui essa deve dare attuazione.
Ebbene, in soccorso degli operatori professionali sono intervenute sia la nota n. 16416 del ministero dello Sviluppo economico, sia il comunicato n. 100 della Giunta regionale della Lombardia dell'8 agosto 2013. In sintesi:

- in tutte le Regioni (e Province autonome) comunque legiferanti, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013;

- la normativa statale invece prevale su quella locale (la quale è pertanto da ritenersi tacitamente abrogata) sia con riferimento alla nullità per mancata allegazione dell'Ape/Ace (e quindi all'individuazione dei contratti ai quali l'Ape/Ace deve essere allegato) sia con riferimento all'individuazione dei fabbricati per i quali vi è l'esonero dall'Ape.

 

AdA

Fonte: Sole 24 Ore n. 231/13

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS