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Antincendio: pubblicate le nuove regole tecniche per le aerostazioni

aeroportiÈ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 (G.U. n°173 del 28-7-2014) per la prevenzione degli incendi, per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 metri quadrati.

Il decreto si applica alle aeroporti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Non si applica la regola tecnica nel caso in cui gli aeroporti:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL 21 giugno 2013, n. 69;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio in base alle scadenze fissate nell'articolo 6.

L'articolo 6.2 del DM 17/7/2014, con riferimento all'art. 3 del DPR 151/2011 richiede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dovranno indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza richiesti alle lettere a), b) e c)

Al termine degli adeguamenti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del DPR 151/2011).

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Scarica il decreto del 17 luglio 2014

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Prevenzione incendi: pubblicata la nuova regola tecnica per gli asili nido

asili nidoSulla Gazzetta ufficiale n° 174 del 29 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività degli asili devono essere organizzate e gestite in modo da minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o ad edifici o locali contigui, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo e garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova regola tecnica è suddivisa nei seguenti titoli:
Titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
Titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti

Fra le definizioni riportate nella prima parte del provvedimento, interessano quelle di:
asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
persone presenti: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell’attività il numero di bambini e/o neonati.

Fatta la distinzione fra edifici destinati ad accogliere più o meno di 30 persone, il decreto dispone in merito all’ubicazione e alle caratteristiche costruttive (carico d’incendio specifico delle attività che non deve superare 300MJ/mq; le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 45-90, a seconda dell’altezza antincendio; classe di reazione dei tendaggi; scale; impianti di sollevamento).

Gli asili nido con meno di 30 persone presenti devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 46 comma 3) commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio. In attesa dell'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi i criteri generali di cui al DM 10 marzo 1998.

Si specifica che le disposizioni della Regola Tecnica si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4, ovvero:

  • asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone ed esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) o limitatamente alle parti interessate dall'intervento di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto;
  • asili nido esistenti con più di trenta persone presenti, soggetti anche alle disposizioni del Titolo III (in base alle tempistiche fissate nell'articolo 6 del decreto ed in base alle esclusioni dell'articolo 3.3);
  • asili nido con meno di 30 persone presenti.

AdA

Scarica il decreto del 16 luglio 2014

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Antincendio: nuove regole tecniche per gli autodemolitori

autodemolizioniPubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 (G.U. 11 luglio 2014, n. 159) che contiene, la "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²" che entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Decreto si propone di:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La nuova Regola tecnica si applica alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

Si specifica che se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica o di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio vanno adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

In alternativa a quanto sopra previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all'intera attività.

Le attività di demolizione esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II rispettando le scadenze fissate all'art. 6, salvo nei casi in cui le attività di demolizione:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del DL del Fare 69/2013;
  • siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, (ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011).

AdA

Scarica il DM 1 luglio 2014

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