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Elmi per vigili del fuoco: in vigore due norme UNI

elmi VVFÈ entrata in vigore il 12 febbraio scorso la norma UNI EN 16473:2015 che specifica i requisiti minimi per gli elmi per soccorsi tecnici, che sono destinati a proteggere la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti dei pericoli meccanici, quali l'impatto e la penetrazione, della fiamma, dei pericoli elettrici e chimici.

Si tratta della versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16473 (edizione dicembre 2014) e riporta anche i requisiti per la marcatura e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante.

Non vengono contemplati alcuni particolari tipi di elemento, in particolare sono esclusi:
- Gli elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in altre strutture
- Gli elmi per la lotta contro l'incendio boschivo e/o di vegetazione (vedere EN 443 ed EN 16471).
- I caschi per uso in operazioni di salvataggio in acqua con le imbarcazioni
- I DPI a protezione di viso/occhi/orecchie e collo (richiedono DPI diversi)

Per quanto riguarda, in particolare, gli Elmi per la lotta contro l'incendio boschivo e/o di vegetazione, sempre in data 12 febbraio 2015 è entrata in vigore la UNI EN 16471:2015, versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16471 (edizione dicembre 2014), che specifica i requisiti minimi per questi elmetti che proteggono la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti di un impatto, una penetrazione, del calore, delle fiamme e delle braci ardenti. Anche questa norma indica i requisiti per la marcatura e le informazioni che devono essere fornite dal costruttore.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

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Misure di sicurezza antincendio applicabili all’installazione delle macchine elettriche

centrale-termoelettricaTra le nuove attività previste dall’Allegato I del DPR 151/2011, al punto 48, sono elencate non solo le sottostazioni di trasformazione, già presenti al punto 91 del D.M. 27 settembre 1965, ma anche tutte le "macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3".

L’esigenza di assoggettare tali macchine ai controlli dei Vigili del Fuoco deriva dai numerosi incendi che anche negli ultimi anni si sono verificati e che, sebbene non abbiano determinato ragguardevoli conseguenze in tema di vite umane, hanno comunque dato luogo a notevoli disagi sia per l’interruzione dell’erogazione dell’energia, a volte in aree molto vaste, sia per i prodotti della combustione, principalmente fumo e gas, che hanno invaso le attività inserite nei fabbricati in cui i locali di installazione sono inseriti o in quelli ad essi prossimi.

Ad oggi le misure di sicurezza antincendio applicabili all'installazione delle macchine elettriche si possono dedurre dai criteri generali previsti dal Regolamento UE 305/2011 e dalle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. E’ tuttavia di prossima emanazione un’apposita regola tecnica di Prevenzione Incendi che tratterà in maniera specifica l’argomento e di cui in allegato vengono riportati gli elementi fondamentali.

Scarica l'allegato

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Fonte U&C

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Antincendio. Nuova Guida Tecnica dai Vigili del Fuoco

guida vvffIl Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato online l’aggiornamento della guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. Il documento intende fornire indicazioni tecniche su materiali, norme e procedure da adottare per limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato sia all’interno che all’esterno dell’edificio e prevenire la caduta di parti di facciata.
Nello specifico, la guida ha lo scopo di: “limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio”; “limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio)”.
Infine, la Guida tecnica ha l’obiettivo di “evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso”.
Il documento definisce diverse tipologie di facciata - semplici e curtain walls, facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili e facciate a doppia parete ventilate ispezionabili - e ne determina i “requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione”, specificando la classe che deve presentare ogni elemento costruttivo per poter conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco, non lasciar passare, né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto e operare quale isolante termico.

Scarica la Guida Tecnica

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Nuova Regola tecnica di prevenzione incendi. In Gazzetta il D. Ministeriale

 

 

AntincendioPubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/01/2013, ed entrerà in vigore il prossimo 4 aprile, la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" (DM 20 dicembre 2012).
Oggetto del decreto è la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Si applica in particolare agli impianti previsti nelle specifiche norme verticali o richiesti dai Comandi provinciali nell'ambito delle pratiche di prevenzione incendi. Si tratta di reti di idranti, impianti sprinkler, di rivelazione incendi, di segnalazione e allarme, degli impianti di controllo del fumo e del calore e di estinzione e controllo dell'incendio.
Dall'applicazione della Regola tecnica sono dispensati gli impianti esistenti e quelli installati nelle attività soggette a rischio di incidente rilevante. Non si applica inoltre a molteplici attività:
•    edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
•    impianti per la distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
•    edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
•    depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5mc o in serbatoi mobili di capacità superiore a 5000 Kg;
•    depositi di soluzioni idroalcoliche;
•    impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
•    depositi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi.
Saranno soggetti alle nuove disposizioni sia i nuovi impianti sia quelli esistenti oggetto di sostanziali modifiche. Dove per sostanziali modifiche si intende la trasformazione della tipologia dell'impianto, come ad esempio il cambiamento dell'agente estinguente, o un ampliamento della "misura tipica" dell'impianto, in misura superiore al 50% rispetto all'originale. Rientra ad esempio in quest'ultimo caso l'aumento, di oltre il 50%, del numero di rivelatori automatici presenti nell'impianto da ampliare.
Il decreto abroga in maniera automatica tutte le disposizioni contrastanti con i suoi contenuti. Sarà compito di successivi decreti ministeriali aggiornare le Regole tecniche specifiche per attività.
I progetti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte e nel rispetto della legislazione vigente (Decreto 37/2008).
Quanto alla responsabilità della progettazione, la Regola tecnica distingue due casi. Se il progetto segue le norme tecniche (UNI, CEI etc..) il progetto è redatto secondo la regola dell'arte da un tecnico abilitato (iscritto all'albo ma non necessariamente iscritto negli elenchi ministeriali). Mentre per impianti da realizzare secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, come ad esempio le NFPA, il progetto è redatto da un professionista antincendio, dunque iscritto nelle liste del ministero dell'Interno.
Relativamente agli impianti il decreto specifica anche la documentazione da presentare sia per la valutazione dei progetti che ai fini dei controlli di prevenzione incendi. Quanto all'esercizio, spetta al datore di lavoro aver cura di annotare le operazioni di controllo, manutenzione e verifica periodica negli appositi registri, da tenere aggiornati ed esporre ai controlli di competenza del Comando provinciale dei VVF.
La regola tecnica si sofferma soprattutto sugli impianti di idranti e sprinkler. Stabilendo per le reti di idranti i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica a seconda delle attività soggette a controllo. Per gli impianti sprinkler il decreto fa riferimento alla norma UNI EN 12485, specificando che è possibile far ricorso a norme diverse, purché pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio e purché si osservi l'integrale adozione della norma prescelta.

Scarica il DM 20 dicembre 2012

Fonte Vigili del Fuoco

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