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Bombole per GPL. Dall’UNI due nuove norme

Bombole per GPL. Dall’UNI due nuove norme

Recepite dalla commissione tecnica “Recipienti per il trasporto di gas compressi, disciolti o liquefatti” due norme in merito al GPL ed al suo trasporto in bombole:

  • UNI EN 1440:2018 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica”
  • UNI EN 16728:2018 “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica”

La prima norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per GPL con capacità d'acqua da 0,5 l fino al 150 l. Inoltre specifica lo spessore minimo della parete progettato in conformità alla UNI EN 1442, UNI EN 12807 e UNI EN 13322-1. Questa norma è destinata ad essere applicata alle bombole conformi al RID/ADR e anche a quelle esistenti non RID/ADR ma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
La seconda norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l. e 150 l. incluso.
Si applica alle bombole per GPL:

  • di acciaio saldato fabbricate con soluzioni alternative in termini di materiali, di progettazione e di costruzione, in conformità alla UNI EN 14140 o norma equivalente;
  • di alluminio saldato, in conformità alla UNI EN 13110 o norma equivalente;
  • in materiale composito, in conformità alla UNI EN 14427 o norma equivalente;
  • bombole sagomate progettati e realizzati in conformità alla UNI EN 1442 o alla UNI EN 14140.

La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
Per entrambe le norme l’obiettivo primario dell'ispezione periodica delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL è quello di reinserire le bombole in servizio per un ulteriore periodo di tempo, al completamento delle prove stesse.
Queste norme sono state elaborate per riflettere la metodologia attuale per l'ispezione periodica delle bombole per GPL basandosi su di una vasta esperienza di servizio.
mb
Fonte UNI

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Sicurezza dei dispositivi medici.

Sicurezza dei dispositivi medici.

Pubblicata a cura della Commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche” la norma UNI EN ISO 17664:2018Condizionamento dei prodotti per la cura della salute - Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante del dispositivo medico per il condizionamento dei dispositivi medici”
La norma specifica i requisiti relativi alle informazioni che devono essere fornite dal fabbricante riguardanti il condizionamento di un dispositivo medico che richiede pulizia seguita da disinfezione e/o sterilizzazione per garantire che il dispositivo sia sicuro ed efficace per l'uso previsto. Ciò comprende le informazioni per il condizionamento prima del suo utilizzo o riutilizzo.
Le disposizioni della norma sono applicabili ai dispositivi medici destinati al contatto invasivo o ad altro contatto diretto o indiretto con il paziente. Le istruzioni per il condizionamento non sono definite nel documento ma vengono specificati i requisiti per assistere i fabbricanti di dispositivi medici nel fornire istruzioni dettagliate per il condizionamento che consiste nelle attività seguenti, dove applicabile:

  • trattamento iniziale nel punto di impiego;
  • preparazione prima della pulizia;
  • pulizia;
  • disinfezione;
  • asciugatura;
  • ispezione e manutenzione;
  • imballaggio;
  • sterilizzazione;
  • immagazzinaggio;
  • trasporto.


La UNI EN ISO 17664 esclude il condizionamento di quanto segue:

  • dispositivi medici non critici non destinati al contatto diretto con il paziente;
  • dispositivi tessili utilizzati in sistemi di copertura dei pazienti o negli indumenti per uso chirurgico;
  • dispositivi medici specificati dal fabbricante come solo monouso e forniti pronti per l'utilizzo.

mb
Fonte UNI

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Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato alle reti di sicurezza con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Le reti di sicurezza contribuiscono a ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Esse non vengono utilizzate frequentemente nei cantieri temporanei o mobili del nostro paese a causa di motivazioni di tipo culturale. Esistono applicazioni come la bonifica delle coperture in amianto o il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno in cui i benefici derivanti dal loro utilizzo sono evidenti.

I vantaggi di questo tipo di protezione collettiva sono legati alla facilità di posa e alle ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta. Le reti di sicurezza non vanno utilizzate nei casi in cui lo spazio vuoto sotto le stesse sia limitato o in quelli in cui è possibile che su di esse cada del materiale, come quello incandescente, che ne possa causare il facile danneggiamento.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

AdA

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Contabilizzazione del calore, pubblicata la nuova norma UNI 10200:2018

Contabilizzazione del calore, pubblicata la nuova norma UNI 10200:2018

L’UNI, Ente Italiano di Normazione, ha pubblicato l’11 ottobre scorso la nuova norma UNI 10200:2018, che sostituisce la versione del 2015, sulla contabilizzazione del calore negli impianti di climatizzazione ed acqua calda.

La nuova norma è stata elaborata dalla Commissione Tecnica 271 “Contabilizzazione del calore” con l’obiettivo di consentire la suddivisione delle spese derivanti dall’obbligo dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione così come definito dal dlgs 102/2014, successivamente integrato dal dlgs 141/2016 e dal dl 244/2016.

La norma stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale (riscaldamento), climatizzazione estiva (raffrescamento) ed acqua calda sanitaria (ACS) in edifici dotati di impianto centralizzato, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione (diretta o indiretta) dell’energia termica utile, distinguendo i consumi volontari delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

AdA

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Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

Risparmio energetico, la guida su tutte le agevolazioni fiscali

L‘Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida che descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

In particolare, la guida è stata predisposta in considerazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2018, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Oltre alla proroga, la legge ha introdotto alcune importanti novità:

  • la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. È ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
  • l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A 
  • l’introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

AdA

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“Un passo avanti”, bando da 70 milioni di euro per il terzo settore

“Un passo avanti”, bando da 70 milioni di euro per il terzo settore

Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile: si chiama “Un passo avanti” il quarto bando promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”, soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile" interamente partecipata dalla Fondazione con il sud.

Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di progetti, dal contenuto particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo, siano rivolti al contrasto della povertà educativa minorile. Esistono certamente esperienze, ipotesi progettuali, programmi di intervento potenzialmente innovativi, in linea con la missione di contrasto alla povertà educativa minorile, ma non inquadrabili nei tre bandi già pubblicati. Al fine di promuovere tali opportunità, l’Impresa sociale ha destinato specifiche risorse da poter impiegare nella sperimentazione di interventi innovativi, che possano anche favorire una collaborazione tra Enti del Terzo Settore, altri enti erogatori, soggetti pubblici e privati, e i territori destinatari delle iniziative.

Per poter accedere ai contributi, occorre presentare all’Impresa sociale (attraverso il modello predisposto on line) una sintetica idea del progetto che si intende realizzare, in una o più regioni italiane. Con i bambini ha destinato al Bando fino a un massimo di 70 milioni di euro: le proposte dovranno arrivare entro, e non oltre, le ore 13:00 del 14 dicembre 2018.

AdA

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Pubblicata la Prassi di riferimento 46:2018. Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

Pubblicata la Prassi di riferimento  46:2018. Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

Pubblicata dall’UNI la Prassi di Riferimento UNI/PdR 46:2018Profili professionali che svolgono controlli sulla filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica - Requisiti dei profili di ispettore e presidiante e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”.
I destinatari della prassi di riferimento sono, dunque, i profili professionali che si occupano di analisi merceologiche su raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sia in ingresso che in uscita dai centri di selezione e di presidio presso i centri di selezione.
Frutto della collaborazione con COREPLA, il Consorzio di filiera costituito per il conseguimento degli obiettivi di recupero di rifiuti di imballaggi in plastica previsti dalla normativa ambientale, la UNI/PdR definisce i requisiti dei profili professionali addetti ai controlli in termini di analisi merceologiche sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di presidio continuativo presso i centri di selezione, individuandone compiti e responsabilità, in termini di conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base del Quadro europeo delle qualifiche (EQF):

  • ispettore
  • presidiante.

Per tali profili professionali, il documento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione di conformità per la certificazione e le linee guida per la loro formazione.
Si ricorda che le prassi di rifermento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

mb

Fonte: UNI

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Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

Gestione del rumore di cantiere. Pubblicata la UNI 11728

L'esigenza del comfort acustico, da parte di chi risiede o lavora in edifici vicino a un cantiere, richiede che chi genera rumore debba mettere in campo tutte le strategie perché il rumore non sia solo di livello più basso possibile, ma anche più facilmente tollerabile.
L'impatto da rumore di un cantiere ha, pertanto, necessità di essere oggetto di una adeguata gestione che programmi, porti avanti e controlli, in modo sinergico, tutti i possibili strumenti e procedure per rendere il disagio più sopportabile da parte di tutta la cittadinanza.
In proposito la commissione “Acustica e vibrazioni” ha realizzato la norma UNI 11728:2018 “Acustica - Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore
La norma fornisce indicazioni per definire gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione. Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili.

Per esempio:

  • per evitare lamentele da parte dei ricettori;
  • per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere;
  • per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico;
  • per garantire il rispetto della legislazione vigente.


Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione.
All’interno del documento è possibile trovare i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI ISO 1996-1 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 1: Grandezze fondamentali e metodi di valutazione;
  • UNI ISO 1996-2 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 2: Determinazione dei livelli di rumore ambientale;
  • UNI ISO 9613-1 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 1: Calcolo dell'assorbimento atmosferico;
  • UNI ISO 9613-2 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo generale di calcolo;
  • UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
  • UNI EN ISO 14004 Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione;
  • CEI EN 61672-1 Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro Parte 1: Specifiche.

mb

Fonte: UNI

 

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INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

INDUSTRIA 4.0. Nuove norme dal CEI

Recentemente pubblicate a cura del Comitato Tecnico 65 del CEI, cinque nuove norme nel comparto misura, controllo e automazione nei processi industriali.

CEI EN IEC 61804-2 (CEI 65-111) “Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e il linguaggio di descrizione del dispositivo elettronico (EDDL) – Parte 2: Specificazione del concetto di FB”
Si applica ai Blocchi Funzionali (FB) impiegati nel controllo di processo, specificando detto Blocco Funzionale attraverso un lavoro di armonizzazione nei confronti del modello che definisce le componenti di un dispositivo conforme alla IEC 61804-2 e delle specifiche concettuali dei Blocchi Funzionali per misura, attuazione e gestione. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2008-06), che rimane applicabile fino al 14-02-2021.
CEI EN IEC 62439-3 (CEI 65-223) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 3: Protocollo con ridondanza parallela (PRP) e anelli ad alta disponibilità senza interruzioni (HSR)”
Specifica due protocolli a ridondanza progettata per fornire un ripristino senza interruzioni in caso di specifici errori sulla rete. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2013-11), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62439-5 (CEI 65-225) “Reti di comunicazione industriale – Reti per l’automazione ad alta disponibilità – Parte 5: Protocollo con ridondanza sui ripetitori (BRP)”
Specifica un protocollo a ridondanza basato sulla duplicazione della rete, quando il protocollo è eseguito tra due nodi terminali, in contrapposizione al protocollo a ridondanza basato sulle commutazioni. L’edizione sostituisce completamente la precedente (2011-05), che rimane applicabile fino al 02-02-2021.
CEI EN IEC 62453-303-1/A1 (CEI 65-227;V1) “Specifica dell’interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo – Parte 303-1: Integrazione dei profili di comunicazione – IEC 61784 CP 3/1 e CP 3/2”
Il fascicolo costituisce una Variante alla Norma CEI EN 62453-303-1:2011-07.
CEI EN IEC 62443-4-1 (65-336) “Sicurezza per automazione industriale e sistemi di controllo – Parte 4-1: Prescrizioni per un ciclo di vita sicuro per lo sviluppo di un prodotto”
Definisce le prescrizioni per un ciclo di vita “sicuro” allo scopo di sviluppare e mantenere sicuro un prodotto utilizzato nell’automazione industriale e nei sistemi di controllo.

mb
Fonte CEI

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Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Ponteggi fissi, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato ai ponteggi fissi con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I ponteggi fissi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

AdA

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